§ 2.4.17 - L.R. 14 maggio 2008, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, recante: "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:14/05/2008
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 11della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)
Art. 3.  (Norme transitorie)


§ 2.4.17 - L.R. 14 maggio 2008, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, recante: "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali".

(B.U. 16 maggio 2008, n. 11)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)

1. L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 Organi

1. Sono organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale:

a) il Consiglio generale;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono disciplinati nei rispettivi statuti nel rispetto delle seguenti norme:

a) il Consiglio generale è composto dal Presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante. I Comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci. Ai fini delle deliberazioni del Consiglio generale, fermo restando il principio di un voto per ciascun consorziato, gli statuti dei singoli consorzi devono prevedere che i rappresentanti dei Comuni abbiano diritto ad un voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle rispettive assemblee elettive e sino ad un massimo di tre voti. In ogni caso, il numero dei voti spettanti alle autonomie locali non può essere inferiore alla metà più uno di quelli spettanti all'intero Consiglio;

b) il Comitato direttivo è nominato dal Consiglio generale, che ne individua i componenti anche al di fuori del proprio seno, ed è composto da quattro membri più il Presidente;

c) il Presidente è nominato dal Consiglio generale, che lo individua, anche al di fuori del proprio seno, tra persone dotate di comprovate capacità ed esperienza manageriali;

d) il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo dei Consorzi ed è nominato ai sensi dell'articolo 6;

e) lo statuto di ciascun Consorzio definirà le competenze del Comitato direttivo e del Consiglio generale, riservando a quest'ultimo, comunque, la competenza nelle materie dell'ambiente, dell'urbanistica e della programmazione finanziaria.

3. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio generale non provvedano, il Consiglio si intende validamente costituito se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4. Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi, in piena contestualità tra di loro. Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati per una sola volta.

5. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal Consiglio generale. Al Presidente è riconosciuta una indennità determinata nel suo ammontare dal Consiglio generale.

6. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo, determinato dal Consiglio generale, di importo non superiore al 50 per cento dell'indennità stabilita per il Presidente del Consorzio. Per il presidente del Collegio il compenso di cui al precedente periodo è maggiorato del 50 per cento.

7. La Regione, le Province e gli Enti locali partecipanti al Consorzio, in caso di rinnovo dei propri organi elettivi, entro quarantacinque giorni dal rinnovo stesso provvedono alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio generale. I membri del Comitato direttivo, nominati tra i componenti del Consiglio generale che vengano sostituiti ai sensi del precedente periodo, rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 11della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 8/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 Finanza e contabilità

1. Sono atti fondamentali della gestione economicofinanziaria dei Consorzi:

a) il piano economico-finanziario;

b) il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate, dei servizi prestati e dei ricavi conseguiti, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, applicando i principi contabili generalmente condivisi in materia di redazione dei bilanci delle società per azioni.

3. La contabilità analitica deve fornire informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, specificando in particolare la quota dei costi generali non riferibili alla gestione dei servizi reali erogati.".

 

     Art. 3. (Norme transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 gli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi conseguente agli adempimenti di cui al presente articolo.

2. Entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge e, entro trenta giorni dalla relativa approvazione regionale, provvedono alla costituzione dei nuovi organi direttivi.

3. I Collegi dei revisori dei conti ed i Comitati direttivi dei Consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano nelle funzioni sino alla loro naturale scadenza ai sensi delle norme previgenti.

4. In caso di mancata costituzione dei nuovi organi direttivi, il Presidente della Regione nomina un Commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge e provvede temporaneamente all'amministrazione dell'Ente. Il Commissario straordinario dura in carica 90 giorni dalla data del decreto di nomina [1].


[1] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.