§ 3.6.3 - L.R. 30 aprile 2012, n. 12.
Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 protezione civile
Data:30/04/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 3.6.3 - L.R. 30 aprile 2012, n. 12. [1]

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

(B.U. 30 aprile 2012, n. 9)

 

Art. 1.

1. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, e successive modificazioni, nonché di difesa e sviluppo del territorio a seguito degli eventi simici del 31 ottobre 2002, è istituita l'Agenzia regionale di Protezione civile (ARPC), di seguito denominata "Agenzia", con sede in Campobasso, quale ente strumentale della Regione Molise dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.

 

     Art. 2.

1. L'Agenzia è dotata di un proprio regolamento di funzionamento, organizzazione e contabilità, approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore dell'Agenzia.

 

     Art. 3.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) Il Direttore;

b) Il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i dirigenti appartenenti alla dotazione organica dell'amministrazione regionale; dura in carica per un periodo massimo di tre anni, salvo proroga o rinnovo dell'incarico, ed è collocato, per il periodo di esercizio della funzione, in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto.

2-bis. L'incarico di direzione può essere altresì conferito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, tenuto conto delle capacità di bilancio e nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a persone esterne all'Amministrazione regionale, munite di diploma di laurea, in possesso di documentata professionalità manageriale acquisita con esperienza pluriennale operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private. Al reperimento delle candidature per l'incarico da conferire ad esterni si procede mediante avviso adeguatamente pubblicizzato [2].

3. Il Direttore dell'Agenzia è titolare delle funzioni dirigenziali apicali e delle competenze gestionali previste dall'articolo 16 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni in quanto compatibili con le specificità organizzative dell'Agenzia.

4. Il trattamento economico complessivamente spettante al Direttore dell'Agenzia, comprensivo delle retribuzioni accessorie di posizione e di risultato, è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni.

5. Il Direttore rappresenta l'Agenzia e ne coordina le articolazioni organizzative di cui all'articolo 6, secondo criteri di efficienza, produttività e con diretta responsabilità di risultato della gestione.

6. Il contratto individuale regolante il rapporto di lavoro con il Direttore può essere risolto anticipatamente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'Agenzia.

7. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori ufficiali.

8. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

9. Il Collegio dei revisori dei conti, oltre a svolgere i compiti di istituto, è tenuto a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.

10. Il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato dalla Giunta regionale.

11. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

12. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il conto consuntivo, da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

13. Il bilancio di previsione ed il conto consentivo dell'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale.

14. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia, unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

 

     Art. 4.

1. Nel quadro delle competenze regionali in materia di protezione civile, l'attività dell'Agenzia comprende l'espletamento di tutti i compiti di protezione civile all'uopo individuati nella legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, fatte salve le funzioni che la legge attribuisce agli organi regionali, nonché, in via transitoria, il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, oltre che le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

2. L'attività istituzionale dell'Agenzia si sostanzia altresì, con specifico riferimento alla conclusione della ricostruzione e al rilancio economico e sociale del territorio colpito da calamità, nella promozione di opportune iniziative atte alla tutela e allo sviluppo del territorio molisano, anche mediante l'utilizzo di risorse europee e statali, oltre che nella predisposizione di proposte di specifici atti normativi.

 

3. Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma.

 

     Art. 5.

1. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce:

 

a) le modalità di raccordo dell'Agenzia con le direzioni generali e con la Giunta regionale;

 

b) le modalità di reperimento e di assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali;

 

c) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei propri scopi istituzionali, sulla base di una valutazione operata dal Direttore dell'Agenzia sui concreti fabbisogni annuali e pluriennali;

 

d) le forme di controllo sull'attività, sulla gestione e sui risultati.

 

2. La dotazione organica definitiva dell'Agenzia, distinta per ruoli del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale e, relativamente a quest'ultimo, per categorie e profili professionali, è determinata dalla Giunta regionale previa corrispondente riduzione della consistenza dei ruoli, categorie e profili professionali della dotazione organica della Regione Molise.

 

3. Nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, l'Agenzia svolge anche funzioni di raccordo e coordinamento tra la Regione Molise, le amministrazioni statali e locali, nonché gli altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 4.

 

4. L'Agenzia, inoltre, promuove e gestisce attività e progetti, anche formativi, nelle materie individuate all'articolo 4.

 

5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale circa l'attuazione dei programmi e l'attività dell'Agenzia.

 

     Art. 6.

1. L'Agenzia è articolata in tre servizi:

 

a) Centro regionale di Protezione civile;

 

b) Interventi post-sisma 2002;

 

c) Gestione-stralcio del Soggetto attuatore di cui al articolo 5 della O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e all'articolo 9 della O.P.C.M. n. 3891 del 4 agosto 2010.

 

2. Al servizio Centro regionale di Protezione civile sono trasferite le funzioni amministrative ed i compiti operativi in precedenza assicurati dal Servizio regionale di protezione civile di cui alla lettera e) della Tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni, ivi compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.

 

3. Nell'ambito delle funzioni trasferite l'Agenzia partecipa, per conto della Regione Molise e in luogo del Servizio Protezione civile di cui al comma 2, al Servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate, lo svolgimento delle attività di protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danno derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

 

4. Per l'efficace perseguimento delle proprie finalità, il Centro regionale di Protezione civile è inizialmente organizzato in uffici ricalcanti quelli già in essere presso il Servizio Protezione civile di cui al comma 2, ivi compresso l'ufficio "Centro funzionale di Protezione civile".

 

5. Per le medesime finalità, l'Agenzia subentra nei contratti, appalti, convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa e, comunque, in tutti quei rapporti che determinano vincoli giuridici precedentemente assunti in capo al Servizio Protezione civile, a qualunque titolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

6. Per l'efficace e immediata funzionalità dell'Agenzia, con specifico riferimento alle funzioni trasferite di cui al comma 2, sono ad essa altresì trasferite le relative risorse del bilancio regionale, già iscritte nell'unità previsionale di base del Servizio Protezione civile, mediante iscrizione in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia medesima.

 

7. Al servizio Interventi post-sisma 2002 sono trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla struttura commissariale di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e dalle corrispondenti strutture comunali (C.O.C.), provinciali e dell'Istituto IACP di Campobasso attivate sul territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2002.

 

8. In via transitoria, le funzioni attualmente svolte dal commissario delegato in materia di programmazione degli interventi di ricostruzione sono attribuite alla Giunta regionale, mentre ne è delegata l'attuazione al Direttore dell'Agenzia e ai Soggetti attuatori, così come individuati dalle rispettive ordinanze emergenziali.

 

9. Al servizio Gestione-stralcio del Soggetto attuatore di cui all'articolo 5 dell'OPCM n. 3880 del 3 giugno 2010 e all'articolo 9 dell'OPCM n. 3891 del 4 agosto 2010 (Provveditore interregionale alle opere pubbliche e Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia) sono trasferite le competenze esercitate dai medesimi organismi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

10. Nelle more dell'aggiornamento della normativa concernente la ricostruzione post-sisma, l'Agenzia conforma la propria attività al rispetto della normativa post-sisma recata da ordinanze, decreti, circolari, norme attuative del piano di ricostruzione di S. Giuliano di Puglia, pareri del Comitato tecnico-scientifico istituito presso la struttura commissariale.

 

11. Le funzioni attribuite, ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10, al Servizio per la protezione civile ed e al suo dirigente si intendono rispettivamente attribuite all'Agenzia ed al suo Direttore.

 

     Art. 7.

1. Al fine di garantire l'immediato ed efficace espletamento delle funzioni istituzionali già assicurate dal Servizio protezione civile, l'Agenzia subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i dipendenti regionali di ruolo assegnati al medesimo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con i lavoratori assegnati al Centro Funzionale di Campochiaro e con i lavoratori di cui all'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011 ed è autorizzata a utilizzare in posizione di comando il personale a tale titolo già utilizzato presso il medesimo Servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Alla scadenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, l'Agenzia potrà, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, procedere alla proroga dei predetti contratti, per una durata massima comunque contenuta entro il limite di legge di trentasei mesi, da computarsi con riferimento all'iniziale decorrenza dei contratti scaduti.

 

3. Al fine di assicurare, in continuità con la precedente gestione commissariale, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi transitori di cui all'articolo 4, comma 1, e comunque nelle more dell'espletamento delle procedure ordinarie di reclutamento di personale di cui all'articolo 9, l'Agenzia è autorizzata, tenuto conto dei fabbisogni professionali rilevati presso la struttura commissariale post-sisma, presso i C.O.C., presso la Provincia di Campobasso, presso lo IACP di Campobasso e presso la struttura del Soggetto attuatore, alla data del 31 dicembre 2011, e nel rispetto della proiezione dei massimali di spesa, su base annua, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2012, n. 4009, al reclutamento di personale a tempo determinato per una durata fino a ventiquattro mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, adottando le procedure selettive ordinariamente previste dalla vigente normativa di settore, valorizzando le esperienze professionali maturate dai lavoratori dipendenti ed autonomi utilizzati presso le medesime strutture di cui al presente comma alla data del 31 dicembre 2011.

 

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, l'Agenzia è autorizzata a utilizzare in posizione di comando il personale a tale titolo già utilizzato presso la struttura commissariale post-sisma alla data del 30 aprile 2012 e, in regime di avvalimento, senza oneri a suo carico, il personale a tale titolo già utilizzato presso la struttura del Soggetto attuatore alla data del 30 aprile 2012.

 

5. Il personale di cui ai commi 3 e 4 viene utilizzato, per le finalità legate all'espletamento delle attività di ricostruzione post-sisma, presso i servizi dell'Agenzia o è distaccato dal Direttore, previa intesa con i comuni individuati, presso i comuni stessi e presso gli enti attuatori, compreso lo IACP di Campobasso con oneri a proprio carico, della provincia di Campobasso danneggiati dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 per i quali risultino finanziati interventi di riparazione/ricostruzione degli immobili privati, PEU - PES, con classe di priorità "A" ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2002, ovvero risultino progetti approvati o in fase istruttoria relativi agli stessi od anche siano stati assegnati contributi per la realizzazione di opere pubbliche previste dall'articolo 4 della medesima ordinanza.

 

     Art. 8.

1. L'Ufficio-stralcio del Soggetto attuatore (Provveditore interregionale opere pubbliche e Sindaco di San Giuliano di Puglia) provvede al completamento delle opere in corso secondo l'iter procedurale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Lo stesso Soggetto attuatore provvede gradualmente alla dismissione dell'utilizzo dell'attuale sede mediante il trasferimento dei relativi fascicoli, secondo le rispettive competenze, al Comune di San Giuliano di Puglia, all'ANAS e agli eventuali altri enti interessati.

 

     Art. 9.

1. Ferma restando la dotazione provvisoria di personale utilizzabile dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, al fine di dare adeguata copertura definitiva alla dotazione organica determinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui agli articoli 2 e 5, comma 2, il Direttore dell'Agenzia provvede, nei limiti della capacità finanziaria a tal fine utilizzabile e nel rispetto delle ordinarie procedure di reclutamento del personale, all'indizione di uno o più concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono definite, al fine di valorizzare le esperienze professionali maturate dai lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 7, in applicazione della normativa procedurale recata dall'articolo 17, comma 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

     Art. 10.

1. Agli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie indicate nell'articolo 6, comma 6.

 

2. Per la gestione delle competenze transitorie di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasferite all'Agenzia le risorse economiche e finanziarie presenti, alla data del 30 aprile 2012, nella contabilità speciale istituita presso la struttura commissariale, i fondi assegnati alla Regione Molise con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 per le attività post-sisma e i fondi eventualmente messi a disposizione dalla Regione Molise, da iscriversi in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia. Gli oneri per la copertura economica dei contratti di lavoro stipulati graveranno sui medesimi fondi nella misura non eccedente il 4 per cento della loro consistenza complessiva.

 

3. Fino alla nomina del Direttore dell'Agenzia secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, ne assume l'incarico il Direttore pro-tempore del Servizio Protezione civile della Regione Molise, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Nelle more dell'individuazione del tesoriere dell'Agenzia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, l'Agenzia è autorizzata ad operare avvalendosi del tesoriere regionale.

 

     Art. 11.

1. La lettera e) della Tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni, è soppressa.

 

     Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] L'Agenzia di cui alla presente legge è stata soppressa dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.