Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 13/08/2004 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Strumenti finanziari. |
Art. 4. Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria. |
Art. 5. Ulteriori interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi di rotazione. |
Art. 6. Diritto di commissione. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
§ 3.9.59 - L.R. 13 agosto 2004, n. 19.
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(B.U. 17 agosto 2004, n. 81).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche avvalendosi di strumenti di ingegneria finanziaria.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:
a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;
b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;
c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato [1].
2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
Art. 3. Strumenti finanziari.
1. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a) dell’articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove per il tramite della Veneto Sviluppo SpA:
a) la costituzione di una apposita società per azioni, partecipando alla maggioranza del capitale sociale della medesima fino ad un massimo di euro 20.000.000,00; sono soci fondatori, oltre la Regione del Veneto, le banche e gli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni;
b) la costituzione di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo SpA che possono essere integrati con risorse finanziarie provenienti da banche e intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni.
Art. 4. Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria.
1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle PMI, cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1 e sono assegnate ai soggetti gestori degli interventi di cui al comma 1 in misura pari alle quote da essi restituite alla Regione secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nonché quelle di convenzionamento con i soggetti gestori, in conformità alle disposizioni delle iniziative originarie e nell’osservanza di quanto stabilito dai regolamenti comunitari con particolare riferimento al
4. Le aree destinatarie dei benefici degli interventi di ingegneria finanziaria costituiti con le risorse di cui al comma 1 sono quelle individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario.
Art. 5. Ulteriori interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi di rotazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire ulteriori disponibilità finanziarie per gli interventi di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito della ripartizione annuale delle risorse costituenti il fondo unico regionale per lo sviluppo economico, di cui all’articolo 55 della
2. La Giunta regionale stabilisce, in relazione all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria, i criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, le modalità di convenzionamento con i soggetti gestori nonché gli obiettivi specifici, anche estesi a tutto il territorio regionale, nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.
3. La Giunta regionale disciplina l’utilizzo delle disponibilità dei singoli fondi regionali di rotazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), destinati alla concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese. Dette agevolazioni sono ammissibili in relazione alla capienza dei fondi stessi e nel rispetto delle loro specifiche finalità, settoriali e territoriali, tenuto conto delle domande di agevolazione presentate a valere sui singoli fondi rotativi.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono determinati gli indirizzi destinati al soggetto gestore e finalizzati alla attivazione di operazioni, richieste dai singoli beneficiari a valere su un fondo rotativo temporaneamente privo di risorse, utilizzando altri fondi che presentano adeguata disponibilità. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di reintegro dei fondi utilizzati.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 6. Diritto di commissione.
1. Alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. è riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell’esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina i criteri per determinare l’ammontare del diritto di commissione, che è commisurato agli specifici oneri tecnici di gestione, nonché le modalità di rendicontazione finanziaria delle attività dei fondi regionali di rotazione.
3. I proventi di ciascun fondo regionale di rotazione, derivanti dalle giacenze di cassa e dai rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo.
Art. 7. Norma finanziaria.
1. La Giunta regionale, per le entrate di cui all’articolo 4, comma 1 e le correlate spese di cui al comma 2 dello stesso articolo, con propria deliberazione è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio interessando le unità previsionali di base u.p.b. E0050 “Recuperi sui fondi di rotazione” per le entrate e u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle p.m.i.” per le spese.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 53 della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 5 ottobre 2004, n. 99.