Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 07/11/2013 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni |
Art. 2. Modifica dell’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 45 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" |
Art. 4. Modifica all’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni |
Art. 5. Norme transitorie |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Abrogazioni |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 3.1.170 - L.R. 7 novembre 2013, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modificazioni.
(B.U. 8 novembre 2013, n. 95)
Art. 1. Modifica dell’articolo 44 della
1. L’articolo 44 della
"Art. 44
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP)
1. La Giunta regionale, in conformità con quanto previsto dal
2. Per poter essere riconosciute le OP devono:
a) dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati;
b) rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata espressa in euro; nel caso delle OP che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, il volume minimo è espresso in tonnellate di produzione negoziata.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni settore o prodotto, i parametri minimi di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 del
5. Ai fini dell’articolo 125 bis, comma 1, lettera c) del
Art. 2. Modifica dell’articolo 45 della
1. L’articolo 45 della
"Art. 45
Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP)
1. Sono istituiti gli elenchi regionali delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti, in cui sono iscritte le OP riconosciute ai sensi dell’articolo 44.
2. L’iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1 costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1.".
Art. 3. Inserimento dell’articolo 45 bis della
1. Dopo l’articolo 45 della
"Art. 45 bis. Contributi alle organizzazioni di produttori (OP)
1. La Giunta regionale può concedere alle OP iscritte negli elenchi regionali di cui all’articolo 45, che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell’ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato (OCM), contributi per la realizzazione di programmi operativi che prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, in funzione dei settori o prodotti di intervento.".
Art. 4. Modifica all’articolo 72 della
1. All’articolo 72 della
Art. 5. Norme transitorie
1. Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1 bis. Le Organizzazioni di Produttori (OP) che alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della
2. Entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della
3. La mancata acquisizione dei requisiti richiesti, entro i termini stabiliti al comma 2, comporta la revoca d’ufficio del riconoscimento già concesso e la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 45 della
Art. 6. Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi agli aiuti di avviamento e per le azioni previste dai programmi operativi delle OP derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", del bilancio di previsione 2013.
Art. 7. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 47, 47 bis, 48 e 49 della
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma inserito dall'art. 57 della