Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 14/12/2007 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Contributi alle Associazioni. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
§ 5.5.116 - L.R. 14 dicembre 2007, n. 35.
Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine
(B.U. 18 dicembre 2007, n. 108)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine operanti nel Veneto, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell’ordine nonché per le rispettive finalità sociali e statutarie.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 le associazioni promuovono e organizzano le seguenti iniziative:
a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria;
c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
c bis) realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale [1].
Art. 2. Contributi alle Associazioni.
1. La Giunta regionale concede contributi alle sezioni del Veneto delle associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 per programmi di attività afferenti alle iniziative previste al comma 2 dell’articolo 1.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, definisce ogni anno modalità e termini per la presentazione delle domande ed i criteri di riparto dei contributi.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 10 della