Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 18/03/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento |
Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali |
Art. 3. Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale |
Art. 4. Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del [...] |
Art. 5. Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata |
Art. 6. Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei [...] |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” e disposizioni per il rilancio delle attività economiche connesse al Distretto veneto della [...] |
Art. 8. Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari |
Art. 9. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” |
Art. 10. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie |
Art. 12. Modifica all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 [...] |
Art. 14. Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e successive modificazioni |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni |
Art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare |
Art. 17. Studio completamento idrovia Padova-Mare |
Art. 18. Modifica alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale” |
Art. 19. Dichiarazione d’urgenza |
§ 6.2.143 - L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011.
(B.U. 22 marzo 2011, n. 23)
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della
Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della
Art. 3. Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale
1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
Art. 4. Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8 bis del
2. Sono comunque fatte salve le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare gli studi e le analisi per la verifica del potenziale di sviluppo sostenibile della produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 10 dell’articolo 12 del
4. In applicazione di quanto previsto dal punto 9.1. dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell'investimento.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione degli oneri istruttori di cui al comma 5, quantificate in euro 88.000,00, sono introitate nell’upb E0039 “Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2011.
Art. 5. Iniziative nell’ambito dell’edilizia agevolata
1. Nell’ambito delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 5 della
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla
Art. 6. Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico - Piano straordinario di vendita di alloggi delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e dei comuni
1. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongonoun piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall’articolo 65, comma 1 quinquies, della
2. Il piano straordinario di vendita di cui al comma 1, predisposto dalle ATER e dai comuni, reca l’elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall’elenco medesimo. Il suddetto piano dopo aver acquisito il parere dai comuni interessati, che devono esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione decorsi i quali si prescinde, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. In deroga all’articolo 65, comma 1 bis, della
a) del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area A) “Area di protezione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera A) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
b) del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area B) “Area sociale” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera B) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge;
c) del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell’area C) “Area di decadenza” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera C) della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Le ATER ed i comuni procedono all’alienazione degli alloggi inclusi nel piano straordinario di vendita secondo una delle seguenti modalità da concordare con l’acquirente:
a) pagamento in unica soluzione;
b) pagamento immediato di una quota pari al 25 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
5. Le ATER ed i comuni formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
6. Restano ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera m), della
7. Contestualmente alla presentazione del piano straordinario di vendita di cui al comma 2, la Giunta regionale, trasmette al Consiglio un piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, contenente le misure e gli indirizzi per incrementare l’offerta abitativa nelle sue varie forme, le modalità di utilizzo dei proventi delle vendite nonché le indicazioni per una riorganizzazione delle ATER, anche alla luce degli esiti del piano straordinario di vendita. Il piano di vendita assume la sua efficacia dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di cui al presente comma.
8. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 della
Art. 7. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della
4. Il comma 7 dell’articolo 7 della
“7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.”.
5. Il comma 8 dell’articolo 7 della
6. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 della
8. Al fine della predisposizione di un piano particolareggiato per il rilancio delle attività economiche connesse, riferite al Distretto veneto della giostra, derivanti dagli effetti della semplificazione amministrativa introdotta, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a detto Distretto veneto della giostra, la somma di euro 30.000,00.
9. Agli oneri finanziari di cui al comma 8 del presente articolo, per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione”.
Art. 8. Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari [3]
1. E' istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 128 della
3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;
b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;
c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;
d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;
e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla
5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2011.
7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 36 della
Art. 9. Modifica all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell’articolo 8 della
Art. 10. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto
1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.
2 bis. Nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter [5].
2 ter. Ai sensi dell’articolo 4 della
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti [7].
2 quinquies. L’organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato [8].
Art. 11. Modifiche alla
1. All’articolo 2, comma 1, della
2. All’articolo 3 della
a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri,” sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri,”;
b) al comma 2, le parole “I sei membri” sono sostituite dalle parole “I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole “il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della
4. All’articolo 15 della
a) al comma 2 le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
b) al comma 4 le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3 della
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.
Art. 12. Modifica all’articolo 101 della
1. Al comma 1 dell’articolo 101 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 101 della
“2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:
a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 101
b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui concessi nell’ambito dell’operatività del fondo di rotazione di cui all’articolo 101
c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di rotazione di cui all’articolo 101
Art. 13. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. [Il comma 4 dell’articolo 19 della
“4. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.”] [9].
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della
“4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima immatricolazione, per l’utilizzo dell’autobus è versato alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla riscossione del contributo annuale sono introitati nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale”).”.
4. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 14. Modifica all’articolo 39 della
1. Il comma 2 dell’articolo 39 della
“2. I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”);
b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti (upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”).”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della
“2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell’articolo 83 della
3. Il comma 3 dell’articolo 39 della
“3. Gli interventi oggetto di finanziamento ai sensi del comma 2 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Se la commissione consiliare non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, il parere si intende reso in senso favorevole. Le relative risorse sono allocate nelle upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e di bacini” e upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nelle quali confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.”.
Art. 15. Modifiche alla
1. Il primo comma dell’articolo 16 della
“1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, lettera b) della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
“1 bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.
Art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare
1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati [12].
2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 7 della
2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti [14].
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall’articolo 7, comma 2 della
3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d’asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:
a) conferimento del bene a fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell’articolo 191 del
c) locazione di scopo, altrimenti denominata “rent to buy”, ai sensi dell’articolo 23 del
3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all’esito dell’istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia dì stima [17].
3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere affidati all’Agenzia del territorio o all’Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno [18].
3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all’andamento del mercato [19].
3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d’acquisto [20].
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della
4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare [21].
4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all’interesse pubblico dell’operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando [22].
5. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale [23].
6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2011.
Art. 17. Studio completamento idrovia Padova-Mare
1. Al fine della salvaguardia e per il ripristino dell’equilibrio idraulico e ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di massima per il completamento dell’idrovia Padova-Mare come canale navigabile ed invaso con funzioni idrauliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi monitoraggio e controlli per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 18. Modifica alla
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della
2. L’articolo 8 della
Art. 19. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10,
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[4] Comma così modificato dall'art. 28 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[9] Comma abrogato dall'art. 1 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1,
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, nell’introdurre nell'art. 16,
[12] Comma così modificato dall'art. 12 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[14] Comma inserito dall'art. 12 della
[15] Comma così modificato dall'art. 26 della
[16] Comma inserito dall'art. 26 della
[17] Comma inserito dall'art. 26 della
[18] Comma inserito dall'art. 26 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[23] Comma così sostituito dall'art. 15 della