Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 07/04/1994 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti destinatari. |
Art. 3. Tipologie degli interventi. |
Art. 3 bis. Non cumulabilità. |
Art. 3 ter. Interventi per favorire l’accesso al credito. |
Art. 4. Deleghe alla provincia di Belluno. |
Art. 5. Vigilanza. |
Art. 6. Relazione annuale sugli interventi. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.9.20 - Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18.
Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni.
(B.U. 8 aprile 1994, n. 30).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della
Art. 2. Soggetti destinatari. [1]
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all'articolo 1 [2];
a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7, dell’articolo 2 della
b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle imprese stesse;
c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a).
Art. 3. Tipologie degli interventi. [4]
1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea [5];
b) concessione di contributi in conto capitale;
b bis) concessione di garanzie [6].
1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio [7].
1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato [8].
2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).
3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:
a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.
3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell’articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse [9].
4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis, comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche [10].
5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge [11];
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza [12];
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione [13];
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa [14];
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese [15];
h bis) interventi di supporto finanziario [16];
h ter) interventi per la liquidità [17];
i) [18].
6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile [19].
6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal
Art. 3 bis. Non cumulabilità. [21]
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.
Art. 3 ter. Interventi per favorire l’accesso al credito. [22]
1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono introiate nel bilancio regionale per un importo di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad operazioni di garanzia e controgaranzia e riassicurazione a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti di cui alle lettere a) e a bis) dell’articolo 2, anche tramite l’attivazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” - Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 4. Deleghe alla provincia di Belluno. [23]
1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:
a) snellezza e trasparenza delle procedure;
b) partecipazione ai procedimenti;
c) reddittività degli investimenti;
d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.
2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi. Le risorse relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3 [24].
3. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2, è costituito dalla società Veneto Sviluppo spa, previo accredito da parte della Regione dei relativi importi e viene utilizzato a seguito di apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.
4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta [25].
5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:
a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;
d) un rappresentante designato dalla società Veneto Sviluppo spa;
e) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati congiuntamente dalle stesse;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato congiuntamente dalle stesse.
6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia che garantiscano le singole iniziative.
Art. 5. Vigilanza.
1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.
Art. 6. Relazione annuale sugli interventi.
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.
Art. 7. Norma finanziaria. [26]
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 58,8 miliardi nel triennio 1994-1996 si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nella partita n. 8 del fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo finanziario con assegnazioni statali di cui al capitolo n. 80251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e pluriennale 1994-1996, per lire 30 miliardi relativamente all'anno 1994, 19 miliardi 340 milioni relativamente all'anno 1995 e 9 miliardi 460 milioni relativamente all'anno 1996.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo n. 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della provincia di Belluno (articolo 8,
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera già sostituita dall'art. 87 della
[3] Lettera inserita dall'art. 1 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[5] Lettera sostituita dall’art. 2 della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della
[7] Comma inserito dall'art. 52 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[9] Comma inserito dall'art. 2 della
[10] Comma sostituito dall’art. 2 della
[11] Lettera così modificata dall’art. 51 della
[12] Lettera così sostituita dall’art. 35 della
[13] Lettera così modificata dall’art. 2 della
[14] Lettera così sostituita dall’art. 35 della
[15] Lettera così sostituita dall’art. 2 della
[16] Lettera aggiunta dall'art. 51 della
[17] Lettera aggiunta dall'art. 15 della
[18] Lettera abrogata dall’art. 2 della
[19] Comma aggiunto dall’art. 35 della
[20] Comma inserito dall'art. 37 della
[21] Articolo aggiunto dall’art. 35 della
[22] Articolo inserito dall'art. 3 della
[23] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[24] Comma così modificato dall'art. 52 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 87 della
[26] Articolo così sostituito dall'art. 5 della