§ 3.1.162 - L.R. 7 agosto 2009, n. 16.
Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/08/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio.
Art. 2 bis.  Interventi a favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare ai sensi degli [...]
Art. 3.  Consolidamento di passività onerose.
Art. 4.  Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo.
Art. 5.  Semplificazione degli adempimenti amministrativi.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.1.162 - L.R. 7 agosto 2009, n. 16.

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi

(B.U. 11 agosto 2009, n. 65)

 

CAPO I - Finalità

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l’altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a:

a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;

a bis) ridurre gli oneri relativi alle garanzie prestate dagli enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia, di cui agli articoli 106 e 107, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” [1].

b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali;

c) favorire l’accesso al credito;

d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà.

 

CAPO II - Operazioni di credito e interventi per favorirne l’accesso da parte delle imprese agricole

 

     Art. 2. Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio.

     1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.

     2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che:

a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri” o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;

b) conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

     3. Nella concessione dell’agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.

     4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3.

     5. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

     6. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 2 bis. Interventi a favore delle imprese agricole per il ricorso alle garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993. [2]

     1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi, di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Giunta regionale interviene con un contributo nella misura massima del cento per cento del costo della garanzia corrisposti dall’impresa ai confidi, fino a un massimo di euro 2.500,00, aumentabili fino al 20 per cento nel caso di imprese condotte da soggetti di età non superiore a 40 anni o da donne.

     2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in regola con i relativi versamenti e che conducono un’impresa con almeno una UTE in Veneto:

     a) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio IAA;

     b) di dimensione economica aziendale minima definita sulla base della Produzione Standard.

     3. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 3. Consolidamento di passività onerose.

     1. La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modifiche e integrazioni.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del fondo di cui al comma 2.

     4. Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo.

     1. Per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole come definite all’articolo 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passività in operazioni a medio e lungo termine.

 

CAPO III - Norme per la semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali

 

     Art. 5. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

     1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”.

     2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta.

     3. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:

     “5 bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole: “In caso di società” sono inserite le seguenti: “o di ditte individuali”.

 

CAPO IV - Norma finanziaria e finale

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione.

     2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” e contestuale incremento dell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 9. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[2] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.