§ 3.1.169 - L.R. 28 giugno 2013, n. 14.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/06/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Modalità operative
Art. 4.  Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale
Art. 5.  Elenco e rete delle fattorie sociali
Art. 6.  Misure di sostegno
Art. 7.  Logo delle fattorie sociali
Art. 8.  Monitoraggio e valutazione


§ 3.1.169 - L.R. 28 giugno 2013, n. 14.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(B.U. 28 giugno 2013, n. 54)

 

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, s’intende per:

 

a) agricoltura sociale: l’insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l’attività agricola con almeno una delle attività di cui all’articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;

 

b) fattorie sociali:

 

1) le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge;

 

2) le imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 3. Modalità operative

1. Le attività dell’agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:

 

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

 

b) ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;

 

c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

 

d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale.

 

2. Le fattorie sociali, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.

 

3. Per favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio o all’accreditamento delle relative strutture.

 

     Art. 4. Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

 

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

 

b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri, istituti ed osservatori esistenti, degli studi e delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

 

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

 

a) gli assessori regionali all’agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;

 

b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;

 

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;

 

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), individuati nell’ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell’agricoltura sociale;

 

e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d’intesa fra le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);

 

f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall’Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.

 

3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

 

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è gratuita; ai membri esterni dell’Osservatorio, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Elenco e rete delle fattorie sociali

1. È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco delle fattorie sociali.

 

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

 

     Art. 6. Misure di sostegno

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:

 

a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui all’articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";

 

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;

 

c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l’aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale;

 

d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all’articolo 2, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;

 

e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e

regionali;

 

f) l’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;

 

g) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale;

 

h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.

 

     Art. 7. Logo delle fattorie sociali

1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all’esterno dell’azienda agricola e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" e la denominazione dell’attività svolta fra quelle individuate all’articolo 3.

 

2. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 5.

 

3. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.

 

4. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.

 

     Art. 8. Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:

 

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5;

 

b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

 

c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.