Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 23/11/2012 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 |
Art. 2. Modifica dell’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 |
Art. 3. Disposizioni in materia di società |
Art. 4. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" |
Art. 4 bis. Gestione liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS). |
Art. 4 ter. Attribuzione delle funzioni esercitate dall’ARSS. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del [...] |
Art. 6. Modifica dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" |
Art. 7. Modifica del paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria" dell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano [...] |
Art. 8. Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB |
Art. 9. Liquidazione ed estinzione |
Art. 10. Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria" |
Art. 11. Modifica all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" |
Art. 12. Razionalizzazione della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 5.2.188 - L.R. 23 novembre 2012, n. 43.
Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
(B.U. 27 novembre 2012, n. 97)
Art. 1. Modifica dell’articolo 8, comma 1, della
1. Il comma 1, dell’articolo 8, della
"1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo 14, comma 8, del
Art. 2. Modifica dell’articolo 8, comma 1 bis, della
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 8, della
"1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 viene attribuito annualmente a ciascuna azienda (ULSS), in proporzione alle somme derivate dall’applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell’articolo 21, comma 2, del
Art. 3. Disposizioni in materia di società
1. Le acquisizioni, le vendite, le permute di quote di società, la costituzione di società da parte delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla
2. La nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società costituite da aziende ULSS, aziende ospedaliere, aziende ospeedaliero-universitarie integrate è di competenza della Giunta regionale.
Art. 4. Abrogazione della
1. La
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente in servizio presso l’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla
Art. 4 bis. Gestione liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS). [1]
1. Il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato quale commissario per la gestione liquidatoria dell’ARSS, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti.
2. La gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi.
3. Il commissario liquidatore provvede all’accertamento della situazione debitoria e creditoria dell’ARSS e presenta periodicamente le risultanze dell’attività e una relazione finale alla Giunta regionale.
Art. 4 ter. Attribuzione delle funzioni esercitate dall’ARSS. [2]
1. Sono attribuite alle strutture che afferiscono alla segreteria regionale per la sanità e il sociale tutte le attività di supporto tecnico attribuite all’ARSS dalla normativa regionale, comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla
2. Sono attribuite alla struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 2010, n . 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" e successive modificazioni le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sul settore socio-sanitario, attribuite all’ARSS dalla normativa regionale.
Art. 5. Modifica dell’articolo 2, comma 2 bis, della
1. Nell’articolo 2, comma 2 bis, della
Art. 6. Modifica dell’articolo 2, comma 5, della
1. Nell’articolo 2, comma 5, della
Art. 7. Modifica del paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria" dell’allegato A alla
1. Nell’allegato A alla
Art. 8. Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici.
2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono all’organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del pareggio di bilancio.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori.
4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l’inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell’anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall’approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell’albo dell’IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.
5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell’organo di governo dell’IPAB e la relazione del collegio dei revisori.
6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.
7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4 sono presupposti per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 3 della
8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l’utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all’erogazione dei rispettivi servizi.
8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in alternativa all’ipotesi di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell’ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale [3].
9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l’ipotesi di adeguata giustificazione allegata al bilancio di cui al comma 7 e l’ipotesi di gestione commissariale prevista dall’articolo 3 della
Art. 9. Liquidazione ed estinzione
1. Qualora lo scopo dell’IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell’attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 3 della
2. [Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l’estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati [6].
Art. 10. Modifica dell’articolo 43 della
1. L’articolo 43 della
"1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f).".
Art. 11. Modifica all’articolo 1, comma 1, della
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 12. Razionalizzazione della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale
1. Le iniziative di razionalizzazione della spesa previste dal
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo inserito dall'art. 9 della
[2] Articolo inserito dall'art. 10 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 56 della
[4] Comma già modificato dall'art. 8 della
[5] Comma abrogato dall'art. 56 della
[6] Comma così modificato dall'art. 56 della