§ 6.1.252 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 3.
Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:01/02/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interventi di razionalizzazione della spesa regionale.
Art. 2.  Disposizioni per la razionalizzazione della spesa degli organismi ed enti dipendenti.
Art. 2 bis.  Direttive della Giunta regionale.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.1.252 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 3. [1]

Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

(B.U. 6 febbraio 2006, n. 3).

 

Art. 1. Interventi di razionalizzazione della spesa regionale.

     1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2006”), la Regione Toscana concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006- 2008 adottando le misure necessarie a garantire che:

     a) la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data con esclusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi e degli aumenti degli oneri conseguenti all’applicazione di leggi nazionali [2];

     b) la spesa annua relativa alla formazione del personale per ciascuno degli anni compresi nel triennio sia ridotta in misura non inferiore al 5 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2004;

     c) la spesa annua per studi, incarichi professionali e di consulenza comunque conferiti dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale), sia ridotta a decorrere dall’anno 2006 nella misura del 50 per cento rispetto a quella impegnata nell’anno 2004.

     1 bis. Rientrano nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettere a) e c), anche gli incarichi e le collaborazioni coordinate e continuative conferite ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006 [3].

     2. Il complesso della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Toscana di personale per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante da trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato.

     3. La spesa determinata ai sensi del comma 2 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall’articolo 1, comma 139, della medesima legge; la Giunta regionale, tenuto conto dell’andamento della spesa nel corso dell’esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), le misure necessarie a compensare l’eventuale eccedenza del limite di cui all’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005.

     4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”).

 

     Art. 2. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa degli organismi ed enti dipendenti.

     1. Gli organismi e gli enti dipendenti della Regione di cui agli articoli 47 e 50 dello Statuto sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

     2. Agli effetti di cui al comma 1 il complesso della spesa corrente di cui all’articolo 1, comma 139, della l. 266/2005 è calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 142, della stessa legge; fra le funzioni di cui alla lettera h) del medesimo comma 142 sono ricomprese quelle conferite dall’Unione europea, dallo Stato o dalla legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     3. Non sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 gli organismi e gli enti dipendenti che attestano, con specifico provvedimento del competente organo approvato dal collegio dei revisori entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il rispetto del limite fissato dall’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005; in tal caso la spesa corrente o i costi di competenza dell’esercizio non possono essere superiori, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare dell’anno 2005, con esclusione delle spese derivanti dall’esercizio di nuove funzioni conferite dall’Unione europea, dallo Stato o dalla legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     4. Il complesso della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 sostenuto nell’anno 2006 dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dall’Agenzia regionale di sanità (ARS), è calcolato al netto della spesa per contratti di lavoro a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative attivati per la realizzazione di progetti di ricerca totalmente finanziati con risorse di committenti privati.

     5. Ai fini del contenimento della spesa regionale, l’utile di esercizio conseguito dagli organismi ed enti dipendenti negli anni 2005 e 2006 è valutato ai fini della quantificazione del trasferimento regionale per spese di funzionamento relativo all’esercizio in cui l’utile è accertato; nel caso degli enti soggetti a contabilità finanziaria è preso a riferimento l’avanzo di amministrazione.

 

     Art. 2 bis. Direttive della Giunta regionale. [4]

     1. A decorrere dall’anno 2007 la Giunta regionale impartisce direttive specifiche volte ad assicurare la coerenza delle misure regionali di razionalizzazione della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla legge finanziaria statale in relazione ad ogni singolo esercizio.

     2. Le direttive di cui al comma 1 determinano gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di equilibrio finanziario che la Regione e gli organismi ed enti dipendenti sono tenuti a conseguire nel corso dell’esercizio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 23 aprile 2007, n. 24.

[2] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[3] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 5 ottobre 2006, n. 46.

[4] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.