§ 6.2.62 - L.R. 19 luglio 2012, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:19/07/2012
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo della l.r. 35/2000
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/2000
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2000
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 35/2000
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 35/2000
Art. 6.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2000
Art. 7.  Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 35/2000
Art. 8.  Sostituzione della rubrica del titolo II bis della l.r. 35/2000
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 5 sexies della l.r. 35/2000
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 5 septies nella l.r. 35/2000
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 5 octies nella l.r. 35/2000
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 5 novies nella l.r. 35/2000
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 5 decies nella l.r. 35/2000
Art. 14.  Inserimento del titolo II ter nella l.r. 35/2000
Art. 15.  Inserimento dell’articolo 5 undecies nella l.r. 35/2000
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 5 duodecies nella l.r. 35/2000
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 5 terdecies nella l.r. 35/2000
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 5 quaterdecies nella l.r. 35/2000
Art. 19.  Inserimento dell’articolo 5 quindecies nella l.r. 35/2000
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 5 sexies decies nella l.r. 35/2000
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 5 septies decies nella l.r. 35/2000
Art. 22.  Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 35/2000
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 7 bis della l.r. 35/2000
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 35/2000
Art. 25.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2000
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 35/2000
Art. 27.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 35/2000


§ 6.2.62 - L.R. 19 luglio 2012, n. 38. [1]

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

(B.U. 27 luglio 2012, n. 40)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo toscano, anche in coerenza con i principi dello Small Business Act” per l’Europa, di cui alla comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Una corsia preferenziale per la piccola impresa Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa “uno Small Business Act” per l’Europa), che definisce le grandi linee della politica a favore delle imprese, è necessario intervenire per migliorare l’accesso alle agevolazioni regionali delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. In particolare, si promuovono azioni volte alla semplificazione e all’informatizzazione dei procedimenti di accesso alle agevolazioni regionali, anche mediante attestazione dei requisiti da parte delle imprese, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi.

2. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo toscano è necessario un impegno prioritario dell’intervento regionale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione attraverso il recupero, l’utilizzazione, la riconversione di aree di bonifica di interesse nazionale e regionale, di aree a destinazione produttiva dismessa, del patrimonio immobiliare pubblico, di aree retro portuali;

3. La dismissione di aree produttive costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico occupazionale; pertanto sono specificamente previsti interventi per il recupero delle aree produttive dismesse;

4. Il monitoraggio costante del contesto economico della microimpresa, della piccola e media impresa che opera nei settori dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione, costituisce un elemento fondamentale per la programmazione delle politiche di intervento regionale che rende pertanto necessario costituire un osservatorio regionale sulle imprese;

5. Al fine di rendere più efficace l’utilizzo delle risorse è costituito un fondo unico delle risorse destinate alle imprese;

6. L’attuale crisi economica e finanziaria richiede un impegno finalizzato a sostenere i processi di reindustrializzazione. E’ necessario pertanto istituire uno specifico fondo per sostenere gli investimenti di imprese in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva diretta e indiretta sul territorio regionale, con ciò riferendosi anche al sostegno dell’indotto. Si ritiene inoltre importante un impegno, a partire dal 2013, finalizzato a introdurre agevolazioni fiscali a favore di imprese che si insediano in Toscana e, in particolare, che investono in settori innovativi;

7. Per l’efficacia degli interventi agevolativi regionali è importante che le imprese beneficiarie si impegnino a mantenere per un certo numero di anni l’investimento oggetto di contributo, l’unità produttiva localizzata in Toscana, l’incremento occupazionale realizzato per effetto del contributo. Si sono pertanto introdotti tali obblighi per le imprese beneficiarie;

8. Al fine di agevolare la diffusione di strumenti e conoscenze per il rilancio della competitività delle

imprese e per la formazione della cultura di impresa, sono promossi percorsi formativi a sostegno delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

9 Sono introdotti criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale del territorio di appartenenza per favorire la partecipazione agli appalti delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

10. Al fine di dare certezza ai procedimenti amministrativi di erogazione degli incentivi è necessario una ridefinizione delle procedure di revoca dei contributi e apportare alcune modifiche al sistema sanzionatorio;

11. Al fine di contrastare il lavoro nero e sommerso si sono previste misure di divieto di accesso ai contributi regionali e di sospensione dai contributi concessi per la durata dei provvedimenti statali di sospensione o interdizione adottati ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

12. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prodotti dall’applicazione della legge, è prevista la presentazione di una dettagliata e analitica relazione da parte della Giunta regionale alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 35/2000

1. Il titolo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), è sostituto dal seguente: “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/2000

1. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 35/2000 sono aggiunte, in fine, le parole: “incentivando in particolare le microimprese, piccole e medie imprese;”

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2000

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 dopo la parola: “impresa” sono aggiunte le seguenti: “con particolare riferimento alle reti”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 dopo la parola: “produzione” sono aggiunte le seguenti: “come previsto dall’articolo 3 bis”.

3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 è aggiunta la seguente:

“h bis) il sostegno agli insediamenti produttivi presenti sul territorio toscano al fine di contrastare la delocalizzazione, soprattutto riguardo alle aree di crisi e con particolare attenzione alle realtà montane.”.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli interventi di cui al comma 1, si applicano secondo i principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione

1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l’insediamento di imprese e la migliore localizzazione del sistema produttivo insediato, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), favorisce la realizzazione di infrastrutture pubbliche ecologicamente attrezzate di servizio alla produzione, quali:

a) le aree per insediamenti produttivi;

b) le infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa;

c) i parchi urbani dell’innovazione.

2. La Regione favorisce prioritariamente la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 attraverso il recupero, l’utilizzazione, la riconversione di:

a) aree di bonifica di interesse nazionale e regionale;

b) aree a destinazione produttiva dismessa;

c) patrimonio immobiliare pubblico;

d) aree retroportuali a destinazione produttiva.

3. Il completamento degli interventi di cui al comma 1, già attivati, ha priorità nel finanziamento regionale rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter. Recupero delle aree produttive dismesse

1. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione dismissiva è caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte che si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni. Il comune territorialmente competente accerta la sussistenza di tali condizioni.

2. Il recupero delle aree produttive dismesse costituisce attività di interesse generale, a condizione che sia mantenuta la destinazione ad attività produttiva.

3. II comune territorialmente competente, invita i proprietari delle singole aree produttive e, ove presente, il soggetto gestore delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), a presentare una proposta di riutilizzo delle stesse in coerenza con l’assetto dell’insediamento e la programmazione urbanistica del territorio circostante l’area dismessa, assegnando a tale riguardo un termine da stabilirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e, comunque, non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.

4. La proposta di riutilizzo deve, inoltre, indicare:

a) le attività e funzioni produttive che si intendono insediare;

b) gli interventi di carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e per l’accessibilità, connessi e coerenti con le funzioni che si intendono insediare;

c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione, con specifico riferimento all’eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;

d) il cronoprogramma degli interventi previsti;

e) il piano finanziario e imprenditoriale a sostegno del progetto.

5. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo riduce i termini dei procedimenti autorizzativi all’insediamento di nuove attività produttive, alla realizzazione delle APEA e agli interventi di recupero delle aree produttive in dismissione provvedendo alla semplificazione delle procedure.

6. Ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla-osta o atti comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale, la verifica di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT), nonché i procedimenti di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), il comune adotta la proposta di riutilizzo entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, qualora detta proposta abbia i contenuti di cui al comma 4.

7. L’avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 5, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la proposta di riutilizzo è approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.

9. La proposta di riutilizzo approvata costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio. I permessi di costruire relativi alla proposta di riutilizzo approvata sono rilasciati previa stipula della relativa convenzione.

10. In caso di mancata presentazione della proposta, o qualora questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta ai proprietari delle singole aree produttive o al soggetto gestore dell’APEA, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario o al soggetto gestore delle APEA è in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell’attuazione della proposta eventualmente accolta dall’amministrazione. Si applicano i commi 6, 7, 8.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2000

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 35/2000 sono aggiunte, in fine, le parole: “anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi;”.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 35/2000 è aggiunta la seguente:

“h bis) voucher per le imprese.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 35/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 le parole: “87 e 88 del trattato dell’Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).”.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 le parole “87 e 88 del trattato dell’Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “107 e 108 del TFUE.”.

3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 le parole “87 e 88 del trattato CE” sono sostituite dalle seguenti: “107 e 108 del TFUE.”.

4. Al comma 9 dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 dopo le parole: “si considerano” è inserita la seguente: “microimprese,”.

 

     Art. 8. Sostituzione della rubrica del titolo II bis della l.r. 35/2000

1. La rubrica del titolo II bis della l.r. 35/2000 è sostituita dalla seguente: “Misure per favorire la competitività delle imprese.”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 5 sexies della l.r. 35/2000

1. L’articolo 5 sexies della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 sexies

Misure per favorire la competitività delle imprese

1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, all’informatizzazione dei procedimenti per l’accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale porta a compimento nell’ambito del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39 della l.r. 40/2009:

a) una banca dati di tutte le agevolazioni regionali a favore delle imprese, suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, che contenga sia le informazioni da fornire all’utenza, sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi;

b) un sistema informativo che consenta sia di esporre le informazioni all’utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo così come descritto nella banca dati di cui alla lettera a);

c) una modulistica standard finalizzata ad eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli previsti dall’ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato.

3. Le attività necessarie all’attuazione di quanto previsto al comma 2, sono svolte da Sviluppo Toscana s.p.a., nell’ambito del proprio piano di attività.”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 5 septies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 sexies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 septies. Banca dati delle agevolazioni

1. Nella banca dati di cui all’articolo 5 sexies confluiscono:

a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto un contributo di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;

b) i dati in possesso dei soggetti gestori ed i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.”.

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 5 octies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 septies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 octies. Termini dei procedimenti per l’erogazione delle agevolazioni

1. I procedimenti per l’erogazione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro novanta giorni dalla data di chiusura del relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi e l’entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 5 novies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 octies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 novies. Contratti precommerciali

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’innovazione, la Regione promuove il ricorso ai contratti precommerciali nelle fattispecie definite dall’articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Entro novanta giorni dall’approvazione del presente articolo la Giunta regionale approva le linee guida per l’attuazione dei contratti precommerciali.”.

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 5 decies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 novies della l. r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 decies. Osservatorio regionale sulle imprese

1. Al fine di monitorare costantemente il contesto economico delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione è istituito presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) l’osservatorio regionale sulle imprese.

2. L’osservatorio sulle imprese effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca finalizzate:

a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle sue articolazioni;

b) alla promozione e diffusione delle “migliori pratiche” nelle politiche territoriali a favore delle imprese;

c) alla valutazione delle politiche industriali previste dal PRSE.

d) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore creditizio regionale e all’implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l’accesso al credito.

e) a monitorare l’attuazione in sede regionale della comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Una corsia preferenziale per la piccola impresa Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa “uno Small Business Act” per l’Europa), e a raccordarsi con le attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese).

3. Gli obiettivi e le linee di azione per le attività di cui al comma 2, sono definiti annualmente all’interno del programma di attività istituzionale dell’IRPET.

4. Per lo svolgimento delle attività dell’osservatorio regionale sulle imprese è costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da:

a) dirigenti regionali competenti in materia di interventi in favore delle imprese;

b) rappresentanti delle parti economiche;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;

d) rappresentanti degli enti locali;

e) rappresentante Uniocamere Toscana.

5. Nell’effettuare attività di monitoraggio, studio e ricerca di cui al comma 2, lettera d), il comitato tecnico dell’osservatorio regionale sulle imprese è integrato da rappresentanti del sistema bancario e creditizio.

6. Le modalità di designazione dei componenti del comitato di cui al comma 4, ed il numero degli stessi, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. La composizione del comitato può essere integrata invitando a partecipare ai lavori del comitato soggetti diversi da quelli di cui al comma 4.

7. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4, è a titolo gratuito.

8. L’osservatorio regionale sulle imprese, sulla base di specifiche convenzioni, può svolgere la propria attività in raccordo con quella dell’Unioncamere Toscana e con iniziative analoghe di uffici studi di organismi di ricerca pubblici e privati

9. L’osservatorio regionale sulle imprese coordina le proprie attività con l’osservatorio regionale del mercato del lavoro e l’osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione istituito con legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).

10. L’osservatorio regionale toscano sulla cooperazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) e il Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito di cui all’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), sono soppressi.

11. Le attività dell’osservatorio regionale toscano sulla cooperazione e del Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo sono svolte in raccordo con l’osservatorio regionale sulle imprese.

12. L’osservatorio regionale sulle imprese rende fruibili gli esiti integrati del monitoraggio sui contributi erogati a sostegno dello sviluppo produttivo.

13. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione annuale di cui all’articolo 7 bis, delle risultanze degli studi dell’osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l’anno successivo.”.

 

     Art. 14. Inserimento del titolo II ter nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 decies della l.r.35/2000 è inserito il seguente titolo: “Titolo II ter. Misure di sostegno per le imprese.”.

 

     Art. 15. Inserimento dell’articolo 5 undecies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 decies della l.r.35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 undecies. Fondo unico per le imprese

1. E’ istituto il fondo unico per le imprese, per il sostegno alle imprese dei settori dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione del comparto manifatturiero con le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h).

2. Nel fondo confluiscono, in coerenza con quanto previsto dal PRSE e per la durata dello stesso, le risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie ovvero relative alla revoca e restituzione di somme erogate. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell’utilizzo delle risorse confluite all’interno del fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento contabile.”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 5 duodecies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 undecies della l.r.35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 duodecies. Fondo per la reindustrializzazione

1. All’interno del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 5 undecies, è istituito il fondo per la reindustrializzazione finalizzato a sostenere:

a) gli investimenti da parte di imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

b) gli investimenti da parte di imprese italiane non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

c) gli investimenti da parte di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi consistenti delle unità produttive esistenti o di nuove unità, generando occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

d) i programmi di reindustrializzazione di aree in crisi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

e) gli investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno il 70 per cento da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo all’autoimprenditorialità consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali), o previsti da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

2. Gli interventi a favore degli investimenti di cui al comma 1, sono attuati anche attraverso protocolli d’insediamento, mediante procedura negoziale ai sensi dell’articolo 5 quater, disciplinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.”.

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 5 terdecies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 terdecies. Sostegno formativo alla cultura d’impresa

1. Nell’ambito delle attività del piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 - 2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 aprile 2012, n. 32 (Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. Articolo 31. Piano di indirizzo generale integrato “PIGI” 2012 – 2015), sono previsti interventi finalizzati ad agevolare la diffusione di strumenti e conoscenze per il rilancio della competitività delle imprese nel mercato globale ed alla formazione della cultura d’impresa, per la promozione e la realizzazione di percorsi formativi a sostegno delle microimprese, piccole e medie imprese ed alla formazione delle nuove generazioni di imprenditori toscani.”.

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 5 quaterdecies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 terdecies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 quaterdecies. Criteri di premialità per le PMI e MPMI

1. In coerenza con i principi relativi all’integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), e al fine di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti di lavori, forniture e servizi, anche promuovendo eventuali aggregazioni d’impresa, la Regione e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione e nei conseguenti bandi, criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di appartenenza della stazione appaltante anche in riferimento alla fornitura di materiali, nonché alla tutela del lavoro e dei lavoratori.”.

 

     Art. 19. Inserimento dell’articolo 5 quindecies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 quaterdecies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 quindecies. Agevolazioni fiscali a favore delle imprese

1. La Regione, a decorrere dall’anno 2013, promuove, con le modalità definite annualmente dalla legge finanziaria, ed anche utilizzando una quota degli introiti derivanti dalle azioni di contrasto all’evasione fiscale delle imprese, interventi di agevolazione fiscale a favore delle imprese finalizzati a sostenere, in particolare:

a) il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 duodecies;

b) la creazione e lo sviluppo di imprese in settori innovativi;

c) l’insediamento di imprese in aree integrate di sviluppo del territorio regionale individuate con atti regionali o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione;

d) la creazione di imprese giovanili, femminili e reti di imprese;

e) la realizzazione di operazioni di ricapitalizzazione delle imprese attraverso l’apporto di nuovo capitale proprio;

f) lo sviluppo di investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese;

g) le imprese che investono sulla tracciabilità del prodotto, sia come strumento di rafforzamento dell’intera filiera, sia di promozione all’estero.”.

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 5 sexies decies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 quindecies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 sexies decies. Attestazione dei requisiti da parte delle imprese

1. Al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande di agevolazione e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, le imprese possono, in alternativa alle procedure ordinarie, verificare ed attestare attraverso una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), i seguenti requisiti:

a) dimensione d’impresa;

b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) affidabilità economico-finanziaria;

d) in caso di aggregazione di imprese, la mancanza di associazione e collegamento prevista dall’articolo 3 dell’allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

e) regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte.

2. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai programmi di investimento di imprese, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile.

3. Sulle relazioni e attestazioni di cui al comma 1, sono effettuate verifiche a annuali a campione.”.

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 5 septies decies nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 septies decies. Avvalimento dei requisiti

1. Nell’ambito dei finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, qualora vi siano aggregazioni di imprese, e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4 quater, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).”.

 

     Art. 22. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 35/2000

1. La rubrica del titolo III della l. r. 35/2000 è sostituita dalla seguente: “Monitoraggio, controllo, valutazione di efficacia, revoca e sanzioni.”.

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 7 bis della l.r. 35/2000

1. L’articolo 7 bis della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 bis

Relazione annuale della Giunta regionale

1. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla commissione consiliare competente per materia, una relazione in cui sono evidenziati:

a) l’analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo toscano, riferito all’ambito europeo, anche sulla base delle attività di monitoraggio della congiuntura e dell’evoluzione strutturale svolte congiuntamente al sistema camerale toscano e all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

b) i risultati dell’attività di studio e ricerca e di valutazione delle politiche pubbliche realizzate dall’osservatorio regionale sulle imprese;

c) l’ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all’articolo 5 undecies e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione dell’impresa, relativi a:

1) le richieste di finanziamento presentate ed i finanziamenti assegnati ed erogati;

2) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;

3) i casi di rinuncia, sospensione e revoca del finanziamento;

4) le somme stanziate per l’attuazione dell’articolo 5 quindecies in materia di agevolazioni fiscali e la loro utilizzazione.

2. La relazione contiene altresì, fino alla definitiva messa a regime di tali interventi, gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti di semplificazione a favore delle imprese di cui all’articolo 5 sexies e le eventuali criticità emerse.”.

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 8 della l.r.35/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 bis. Obblighi per le imprese

1. Le imprese beneficiarie di un contributo hanno l’obbligo di mantenere per cinque anni successivi al completamento dell’investimento regolarmente rendicontato:

a) l’investimento oggetto di contributo;

b) l’incremento occupazionale realizzato per effetto del contributo e secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;

c) l’unità produttiva localizzata in Toscana.”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2000

1. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 la parola: “finanziamento” è sostituita dalla seguente: “contributo”.

2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 la parola: “finanziamento” è sostituita dalla seguente: “contributo”.

3. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 le parole: “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “comma 8”.

4. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 la parola: “finanziamento” è sostituita dalla seguente: “contributo”.

5. Al comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 la parola “finanziamento” è sostituita dalla seguente: “contributo”.

6. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“3 ter. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 8 bis comporta la revoca del contributo, con le modalità previste dal presente articolo.”.

7. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“3 quater. Le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi del comma 3 bis non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni.”.

8. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater non si applicano alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso.”.

9. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“3 sexies. La revoca del contributo all’impresa beneficiaria successivamente all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione, comporta il pagamento di un rimborso a carico dell’impresa che viene determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica aziendale. Tale rimborso è dovuto anche dall’impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.”.

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l’articolo 9 della l.r.35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. Provvedimenti di sospensione e d’interdizione per il contrasto del lavoro nero e sommerso

1. L’adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d’interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), determina la sospensione del contributo concesso.

2. Le imprese sospese ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere ai contributi regionali per l’intera durata del provvedimento sospensivo.

3. L’adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 comporta la revoca dell’agevolazione concessa e il divieto di accedere ai contributi regionali di qualsiasi natura, per un periodo di tre anni.”.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 35/2000

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 35/2000 sono aggiunte le seguenti:

“s bis). Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);”

“s ter) E’ abrogato l’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007).”.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.