§ 3.3.78 – L.R. 25 luglio 2006, n. 35.
Istituzione del servizio civile regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:25/07/2006
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Settori di impiego.
Art. 4.  Funzioni della Regione.
Art. 5.  Albo degli enti di servizio civile regionale.
Art. 6.  Soggetti ammessi al servizio civile.
Art. 7.  Progetti.
Art. 7 bis.  Servizio civile all’estero
Art. 7 ter.  Progetti di interesse regionale
Art. 7 quater.  Servizio civile presso l’amministrazione regionale
Art. 8.  Ammissione dei soggetti al servizio civile.
Art. 9.  Durata e orario di svolgimento del servizio.
Art. 10.  Compensi e benefici.
Art. 11.  Doveri e incompatibilità.
Art. 12.  Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile.
Art. 13.  Sistema informativo.
Art. 14.  Attività di promozione e informazione.
Art. 15.  Attività di formazione e preparazione dei giovani.
Art. 16.  Programmazione del servizio civile regionale
Art. 17.  Consulta regionale del servizio civile.
Art. 18.  Fondo regionale per il servizio civile.
Art. 19.  Regolamento di attuazione.
Art. 20.  Attuazione del servizio civile nazionale.
Art. 21.  Decorrenza e abrogazioni.
Art. 22.  Disposizioni transitorie.
Art. 23.  Norma finanziaria.


§ 3.3.78 – L.R. 25 luglio 2006, n. 35.

Istituzione del servizio civile regionale.

(B.U. 3 agosto 2006, n. 24).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione, con la presente legge istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:

     a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l’acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;

     b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale;

     c) favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;

     d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;

     e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all’educazione alla pace;

     f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;

     g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti,

     promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;

     h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;

     i) promuovere l’educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;

     l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;

     m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l’educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.

 

     Art. 3. Settori di impiego.

     1. Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:

     a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

     b) educazione e promozione culturale;

     c) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;

     d) valorizzazione dell’integrazione, dell’interculturalità e della multiculturalità;

     e) salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;

     f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:

1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell’integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;

2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione [1];

     g) collaborazione al sistema della protezione civile;

     h) interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

     i) riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;

     l) educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;

     m) educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;

     n) educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.

 

     Art. 4. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

     a) tenuta e aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile regionale di cui all’articolo 5;

     b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 quater [2];

     c) approvazione del piano di cui all’articolo 16 [3];

     d) realizzazione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all’articolo 14;

     e) monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui all’articolo 13;

     f) adozione degli strumenti per la valorizzazione dell’attività di servizio civile di cui all’articolo 12.

 

     Art. 5. Albo degli enti di servizio civile regionale.

     1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) assenza di scopo di lucro;

     b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all’articolo 3;

     c) capacità organizzativa e possibilità d’impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;

     d) aver svolto attività continuativa almeno da un anno [4].

     1 bis. Nell’albo degli enti di servizio civile regionale hanno facoltà di iscriversi anche le articolazioni territoriali presenti in Toscana di amministrazioni pubbliche statali e di enti pubblici e privati a carattere nazionale o regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 [5].

     1 ter. Nell’albo degli enti di servizio civile sono presenti tre categorie di enti individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) il numero di sedi di attuazione dichiarate;

b) la presenza stabile nell’ente di appositi coordinatori dei progetti di servizio civile [6].

     1 quater. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce in particolare:

a) l’individuazione delle categorie di enti di servizio civile sulla base dei criteri di cui al comma 1 ter;

b) i requisiti del coordinatore dei progetti di servizio civile al quale è affidata la responsabilità organizzativa ed il coordinamento di tutti i progetti di servizio civile dello stesso ente approvati e finanziati nell’ambito del medesimo bando;

c) il numero massimo di progetti e giovani che per ogni singolo bando possono essere presentati con riferimento alle categorie di cui al comma 1 ter;

d) le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo [7].

     2. [Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo] [8].

 

     Art. 6. Soggetti ammessi al servizio civile.

     1. Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda:

     a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni;

     b) siano residenti o domiciliati in Toscana o ivi regolarmente soggiornanti [9];

     b bis) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi [10].

     2. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un’età compresa tra diciotto e trentacinque anni [11].

     3. [Nell’ambito di progetti e interventi di cooperazione internazionale possono essere ammessi al servizio civile regionale, per la parte di progetto che si realizza negli stati esteri, giovani ivi residenti in età compresa fra diciotto e trenta anni] [12].

 

     Art. 7. Progetti. [13]

     1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio regionale nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell’albo degli enti di servizio civile regionale [14].

     2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 e indicano:

     a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;

     b) il responsabile del progetto [15];

     b bis) gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell’ente titolare del progetto per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede [16];

     c) il numero dei soggetti da impiegare nei limiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 19, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio [17];

     c bis) l’eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50 per cento di quelli indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l’ente intende autonomamente finanziare e l’impegno ad anticipare alla Regione le somme necessarie per l’intera copertura delle relative spese prima dell’avvio dei giovani al servizio [18];

     d) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4;

     e) l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2, e le modalità di impiego dei giovani ammessi [19];

     e bis) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede [20].

     3. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.

     3 bis. Le istanze per la presentazione dei progetti sono accompagnate da apposita dichiarazione che attesti il mantenimento da parte dell’ente dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale [21].

     4. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce:

     a) le procedure per la presentazione dei progetti;

     b) le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;

     c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti approvati;

     c bis) i requisiti del responsabile del progetto ed i requisiti ed il numero degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto [22].

     5. I criteri per l’approvazione dei progetti sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 19 [23].

     5 bis. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale [24].

     5 ter. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere autonomamente finanziati per il numero di giovani indicati nello stesso progetto dall’ente proponente secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 19 [25].

 

     Art. 7. Progetti. [26]

     1. Il servizio civile regionale è prestato nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell’albo degli enti di servizio civile regionale.

     2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 e indicano:

     a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;

     b) il referente operativo responsabile del progetto;

     c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti fisici e di idoneità per l’ammissione al servizio;

     d) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4;

     e) la durata del servizio, nei limiti di cui all’articolo 9, e le modalità di impiego dei soggetti ammessi.

     3. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce:

     a) le procedure per la presentazione dei progetti;

     b) le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;

     c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti approvati.

     5. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale per il servizio civile di cui all’articolo 16, tenuto conto della capacità di impiego complessiva di cui al comma 5, lettera c), dello stesso articolo.

 

     Art. 7 bis. Servizio civile all’estero [27]

     1. Il servizio civile regionale può essere prestato all’estero nell’ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale.

     2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.

     3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2:

a) la sede estera ed eventualmente quella toscana dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall’ente al competente ufficio regionale, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all’estero;

c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all’estero con la sede toscana dell’ente titolare del progetto;

d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;

e) le modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;

f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all’estero.

     4. La Regione rimborsa all’ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all’estero.

     5. Il dirigente della competente struttura regionale emana apposito bando per la selezione dei progetti di cui al comma 1, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.

     6. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

 

     Art. 7 ter. Progetti di interesse regionale [28]

     1. Per esigenze di natura sperimentale o connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di servizio civile regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo di servizio civile regionale.

     2. I progetti di cui al comma 1, sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 ed indicano:

a) gli obiettivi e le modalità per realizzarli;

b) il numero complessivo dei giovani da impiegare per ogni singolo progetto;

c) l’eventuale indicazione di particolari requisiti dei giovani necessari per lo svolgimento del servizio.

     3. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un bando pubblico per la presentazione e selezione di documenti operativi di cui al comma 4, nel quale sono definite in particolare:

a) le procedure di presentazione dei documenti operativi;

b) le procedure di valutazione e di approvazione dei documenti operativi;

c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei documenti approvati.

     4. Gli enti e le organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale interessate all’attuazione del progetto presentano un documento operativo che indica:

a) il responsabile del progetto;

b) gli operatori di progetto presenti nelle sedi di attuazione;

c) il numero dei giovani da impiegare per progetto nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c);

d) l’eventuale numero ulteriore di giovani di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c bis);

e) le sedi di attuazione e il numero dei giovani per ogni sede;

f) le modalità di impiego dei giovani e l’orario di svolgimento del servizio nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2;

g) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4.

     5. I criteri per l’approvazione dei documenti operativi sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.

     6. I documenti operativi sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

 

     Art. 7 quater. Servizio civile presso l’amministrazione regionale [29]

     1. Il servizio civile può essere prestato presso l’amministrazione regionale nell’ambito di progetti predisposti dalle strutture regionali ed approvati dal dirigente della competente struttura regionale.

     2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3, e contengono gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Ogni progetto può prevedere un numero di giovani nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c).

     3. La selezione dei giovani al servizio civile regionale è effettuata dalla struttura regionale presso cui è svolto il servizio secondo le modalità di cui all’articolo 8.

     4. Per ogni anno solare il numero di giovani che può prestare il servizio civile presso l’amministrazione regionale non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente e, comunque, non superiore al numero di giovani che per ogni bando può essere richiesto dagli enti appartenenti alla categoria che può presentare il maggior numero di progetti.

 

     Art. 8. Ammissione dei soggetti al servizio civile.

     1. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per l’ammissione dei soggetti al servizio civile regionale, nel quale sono indicati i progetti o i documenti operativi approvati e il numero di soggetti che possono essere ammessi [30].

     2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato inserito nel bando di cui al comma 1 [31].

     3. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce le procedure di selezione e ammissione dei soggetti e le modalità di trasmissione al competente ufficio della Regione delle relative graduatorie [32].

     3 bis. Il mancato rispetto delle procedure di cui al comma 3, determina l’obbligo per l’ente di effettuare una nuova selezione e l’esclusione dello stesso dalla possibilità di presentare progetti per il servizio civile regionale per i successivi dodici mesi [33].

     4. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione per verificare il rispetto delle procedure di selezione ed ammissione dei giovani da parte degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2 [34].

     4 bis. I controlli possono avvenire anche su istanza scritta dei soggetti interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi al competente ufficio della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della formazione della graduatoria medesima. Il dirigente responsabile si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria si intende confermata [35].

 

     Art. 9. Durata e orario di svolgimento del servizio.

     1. La durata massima del servizio civile regionale è di dodici mesi [36].

     2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 19 [37].

 

     Art. 10. Compensi e benefici.

     1. L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

     2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito con il regolamento di cui all’articolo 19, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile nazionale [38].

     3. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:

     a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l’espletamento del servizio;

     a bis) nei casi di progetti all’estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell’orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all’estero [39];

     b) l’erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all’espletamento delle attività di servizio civile;

     b bis) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell’assegno [40];

     b ter) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno [41].

 

     Art. 11. Doveri e incompatibilità.

     1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.

     3. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in Toscana, o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia [42].

     4. [I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in altre regioni non possono presentare domanda per il servizio civile regionale] [43].

     5. I soggetti che nell’ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o che abbiano in corso con l’ente in cui dovranno prestare servizio civile regionale un qualsiasi rapporto di lavoro, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente [44].

 

     Art. 12. Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile.

     1. La Regione può adottare misure volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale e in particolare, a tale scopo, la Giunta regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.

     2. Nei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

     3. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali o le loro associazioni di cui alla parte III del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali o altri soggetti pubblici al fine di promuovere la valutazione di cui al comma 2 in riferimento ai concorsi e selezioni pubbliche banditi o indette dagli stessi enti.

     4. La Regione può, con modalità definite nel piano di cui all’articolo 16, prevedere benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, in particolare quelli relativi ai mezzi di trasporto regionali e quelli relativi alla fruizione di servizi culturali [45].

     5. Gli enti locali possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.

     5 bis. La Regione promuove intese con le università della Toscana per favorire, nel rispetto della normativa vigente, l’applicazione agli studenti in servizio civile di misure agevolative, in particolare di quelle previste per gli studenti lavoratori in quanto compatibili [46].

 

     Art. 13. Sistema informativo.

     1. La Regione, anche con il concorso delle province, cura il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile regionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 19.

     2. La Regione provvede alla realizzazione e all’aggiornamento della banca dati dei progetti di servizio

     civile regionale con finalità di supporto alla costituzione di un sistema informativo e alla programmazione del servizio stesso.

 

     Art. 14. Attività di promozione e informazione.

     1. La Regione, sentita la Consulta regionale per il servizio civile di cui all’articolo 17, realizza, secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale di cui all’articolo 16, attività di promozione ed informazione relativamente al servizio civile regionale.

     2. Le attività di promozione ed informazione sono rivolte:

     a) ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;

     b) ai giovani frequentanti le scuole medie superiori della Toscana;

     c) ai soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all’attività di servizio civile.

     3. La Regione promuove opportune intese con gli enti locali al fine di favorire il concorso degli stessi alla realizzazione delle attività di promozione e informazione sul servizio civile regionale.

     4. Per il conseguimento degli obiettivi informativi e di promozione di cui al presente articolo la Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti di servizio civile, con l’ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.

 

     Art. 15. Attività di formazione e preparazione dei giovani.

     1. La Regione sostiene l’attività formativa nei confronti dei seguenti soggetti:

     a) formatori dei soggetti ammessi al servizio civile regionale;

     b) responsabili dei progetti e operatori di progetto [47];

     c) soggetti ammessi ai progetti di servizio civile regionale come previsto dal comma 4.

     2. L’attività formativa di cui al comma 1 comporta il riconoscimento e la certificazione di competenze e crediti formativi qualora vengano adottate le modalità di erogazione e le procedure previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

     3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, può stipulare con gli atenei toscani apposite convenzioni, al fine di collegare l’attività formativa di cui al comma 1, ovvero l’intera attività di servizio civile regionale effettivamente prestata, al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei.

     4. Nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti di servizio civile che attuano i progetti realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso.

     5. Le attività educative e formative di cui al comma 4, possono essere svolte anche con il sistema regionale di formazione a distanza.

     6. Le attività educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel libretto formativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30).

 

     Art. 16. Programmazione del servizio civile regionale [48]

1. La programmazione in materia di servizio civile regionale è effettuata nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e definisce in particolare:

a) il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile;

b) gli obiettivi da perseguire;

c) gli elementi di integrazione con gli obiettivi di programmazione regionale;

d) il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento;

e) i criteri per il finanziamento delle diverse tipologie di servizio civile regionale;

f) gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del Consiglio regionale, delle modalità di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano, con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, lettera d). I dati, rilevati dalla Giunta regionale, sono comunicati al Consiglio regionale contestualmente all’adozione dell’atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 2.

2. L’attuazione della programmazione di cui al comma 1, è effettuata dalla Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 40/2005. Il documento di attuazione definisce, in particolare, anche la previsione del numero massimo di giovani da attivare nell’anno di riferimento tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

 

     Art. 17. Consulta regionale del servizio civile.

     1. E’ istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.

     2. La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all’articolo 19, che garantisce:

a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;

b) la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;

c) la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:

1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;

2) enti e organizzazioni iscritti all’albo degli enti di servizio civile;

3) parti sociali rappresentative a livello regionale;

4) enti locali [49].

     3. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

     4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.

     5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

     Ai suoi componenti compete il rimborso delle spese di trasferta sulla base dei criteri stabiliti per i dirigenti regionali.

 

     Art. 18. Fondo regionale per il servizio civile.

     1. E’ istituito il fondo regionale per il servizio civile, nel quale confluiscono:

     a) l’assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;

     b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;

     c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati.

     2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio

     civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

     3. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 19.

 

     Art. 19. Regolamento di attuazione.

     1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento con il quale definisce, con riferimento al servizio civile regionale:

     a) le procedure per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo stesso [50];

     a bis) i criteri per l’individuazione delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 ter, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie [51];

     a ter) i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto [52];

     b) le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione dei progetti e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare [53];

     b bis) i criteri per l’approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7 bis, comma 5, e 7 ter, comma 6 [54];

     c) le procedure di selezione e ammissione dei soggetti al servizio civile;

     d) i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività di preparazione, supporto e guida nei confronti dei soggetti ammessi ai progetti;

     e) gli elementi essenziali del contratto regolante i rapporti tra gli enti di servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti o documenti operativi, nonché l’ammontare dell’assegno mensile per i soggetti stessi [55];

     f) i casi di cessazione dal servizio civile e di sostituzione dei soggetti impiegati;

     g) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti e dei documenti operativi [56];

     h) la composizione e la procedura per la nomina dei componenti della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente;

     i) le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile;

     l) la quota del fondo regionale di cui all’articolo 18, da destinare alle spese generali ed alle iniziative formative ed informative;

     m) le modalità di articolazione dell’orario di servizio.

 

     Art. 20. Attuazione del servizio civile nazionale.

     1. La Regione cura l’attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.

     2. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’albo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

     3. I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 2 sono definiti dalla normativa statale vigente, mentre per le procedure di iscrizione e gestione dell’albo nonché per la gestione delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale la Giunta regionale applica gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, attuativi del d.lgs. 77/2002 e successive modifiche.

     4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.

 

      Art. 20 bis. Servizio civile regionale finanziato con fondi europei [57]

     1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE).

     2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti.

     3. Gli enti iscritti all'albo, con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2, possono presentare:

a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;

b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;

c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.

     4. I progetti che presentano i contenuti di cui all'articolo 7 comma 2 sono approvati ed ammessi al finanziamento secondo l'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità operative previste con apposita delibera di Giunta regionale. I progetti di servizio civile regionale già presentati a seguito di bandi regionali ed approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere ripresentati e sono considerati idonei a condizione che le caratteristiche dei progetti ed i requisiti per i giovani siano compatibili con quanto previsto dal PON Garanzia Giovani o dal POR FSE.

     5. L'elenco dei progetti con indicazione di quelli approvati e finanziati è approvato con decreto del dirigente del competente ufficio regionale entro quarantacinque giorni da ogni scadenza prevista dal bando, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.

     6. I centri per l'impiego, previa verifica dei requisiti, provvedono ad indirizzare i giovani agli enti titolari dei progetti di cui al comma 5, operando per favorire il più proficuo incontro fra domanda e offerta. Gli enti procedono alla verifica di idoneità dei giovani previo colloquio e valutazione del curriculum vitae fino alla copertura del numero di giovani previsto dal progetto.

     7. Gli enti trasmettono al competente ufficio della Regione ed ai centri per l'impiego l'elenco dei giovani da avviare al servizio con riferimento ad ogni singolo progetto, unitamente ai documenti che danno conto delle procedure seguite per la valutazione di idoneità dei giovani. Il dirigente della competente struttura regionale, sulla base della documentazione ricevuta, prende atto delle procedure seguite ed avvia i giovani al servizio.

     8. I centri per l'impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.

     9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE.

 

     Art. 21. Decorrenza e abrogazioni.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19.

     2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:

     a) legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 (Interventi in materia di servizio civile);

     b) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 2 maggio 1996, n. 35 “Interventi in materia di servizio civile”).

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie. [58]

     [1. I procedimenti in corso alla data di abrogazione delle leggi di cui all’articolo 21, comma 2, sono conclusi sulla base delle disposizioni di cui alle medesime leggi abrogate.

     1 bis. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo programma regionale di sviluppo (PRS), i criteri per la selezione e l’approvazione dei progetti di servizio civile regionale sono quelli indicati dal decreto ministeriale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi) [59].

     1 ter. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo PRS, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:

a) delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;

b) del costo unitario per ciascun giovane stabilito ai sensi dell’articolo 10, comma 2 [60].]

 

     Art. 23. Norma finanziaria. [61]

     1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano di cui all’articolo 16.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2016, n. 32.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[5] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[9] Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7 e così ulteriormente sostituita dall'art. 53 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[10] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[13] Le modifiche apportate dalla L.R. 2 marzo 2012, n. 7 sono efficaci con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012. V. infra il testo previgente del presente articolo.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[16] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[18] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[20] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[21] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[22] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[23] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[24] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[25] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[26] Testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[27] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012.

[28] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012.

[29] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012.

[30] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[31] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[33] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[34] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[35] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 53.

[37] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012. Il testo previgente recava: "2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che comunque non può essere inferiore a venticinque ore medie o superiore a trenta ore settimanali, da calcolarsi in rapporto all’intera durata del progetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 19.".

[38] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 7/2012. Il testo previgente recava: "2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare è definito dal regolamento di cui all’articolo 19 sulla base di quello previsto per il servizio civile nazionale, diminuito o aumentato fino ad un massimo di aumento o diminuzione del 20 per cento, proporzionalmente in ragione del diverso impegno settimanale previsto dal progetto.".

[39] Lettera inserita dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[40] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[41] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[42] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[43] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[44] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[45] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[46] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[49] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[51] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[52] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[53] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[54] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[55] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[56] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[57] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 26 settembre 2014, n. 53.

[58] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.

[59] Comma aggiunto dall'art. 82 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[60] Comma aggiunto dall'art. 82 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 2 marzo 2012, n. 7.