§ 6.2.16 – L.R. 1 febbraio 1995, n. 14.
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:01/02/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Unificazione delle procedure.
Art. 2.  Piano di indirizzo. Contenuti.
Art. 3.  Procedure di approvazione del Piano di Indirizzo.
Art. 4.  Procedure di attuazione.
Art. 5.  Progetti di interesse regionale.
Art. 6.  Concorso finanziario.
Art. 7.  Norme finanziarie.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Norme transitorie e finali.


§ 6.2.16 – L.R. 1 febbraio 1995, n. 14. [1]

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.

(B.U. 9 febbraio 1995, n. 13).

 

Art. 1. Unificazione delle procedure. [2]

     1. Le procedure di finanziamento relative agli interventi previsti nel settore delle attività e dei beni culturali dalle leggi regionali nn. [11/1980], 12/1980, 89/1980, 35/1999 sono disciplinate dalla presente legge [3].

     2. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì agli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L.R. 5 giugno 1998, n. 28, sino alla emanazione di una specifica legge di settore.

 

     Art. 2. Piano di indirizzo. Contenuti. [4]

     1. Il Piano di indirizzo stabilisce:

     a) i criteri ed i parametri in base ai quali la Regione assume il provvedimento di riparto di cui all'art. 4, comma 1;

     b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza e di efficacia sull'utilizzo dei finanziamenti.

     2. Il Piano di indirizzo contiene:

     a) l'analisi del settore ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;

     b) gli obiettivi e le strategie di intervento ad integrazione e specificazione del Programma regionale di sviluppo;

     c) gli specifici obiettivi operativi, individuati per territorio provinciale sulla base delle caratteristiche presenti, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti privati, pubblici e da enti locali, nonché i criteri per la loro valutazione, selezione ed approvazione da parte delle Province; tali criteri possono anche contenere indicazioni al fine di favorire interventi di più ampia scala;

     d) la definizione dei requisiti essenziali per la costituzione delle reti locali e per l'individuazione degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete;

     e) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti progetti riservati alla diretta competenza della Regione, in corrispondenza a riconosciuti interessi di carattere regionale ed, in particolare, le proprie attività di ricerca, la realizzazione di interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e la promozione dell'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con gli enti stessi;

     f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, specificata singolarmente per ogni legge regionale di cui all'articolo 1 e per ciascuna Provincia, da destinare annualmente ai progetti dei soggetti richiedenti;

     g) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali da destinare annualmente ai progetti di interesse regionale;

     h) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti privati pubblici e degli enti locali di cui al successivo articolo 6;

     i) le indicazioni per l'utilizzo delle somme non impiegate di cui all'articolo 6, comma 3, della L.R. 20 giugno 1997, n. 44 e all'articolo 6, comma 3, della L.R. 5 giugno 1998, n. 28.

 

     Art. 3. Procedure di approvazione del Piano di Indirizzo. [5]

     1. La Giunta regionale ai fini della formazione del Piano di indirizzo di cui all'articolo 2, elabora un documento preliminare sui contenuti del Piano e lo trasmette alle Province entro il 1 settembre dell'anno di scadenza del precedente Piano di Indirizzo.

     2. Le Province indicono apposite consultazioni con i Comuni del rispettivo territorio e redigono un documento propositivo contenente i pareri espressi e le eventuali proposte in ordine ai contenuti del Piano di indirizzo. Il documento propositivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 ottobre, unitamente al parere e alle eventuali proposte della Provincia.

     3. La Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, predispone il Piano di indirizzo e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione, entro il 31 ottobre.

     4. Il Consiglio regionale approva il Piano di indirizzo entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del precedente Piano.

     5. Il Piano di indirizzo ha validità triennale. Il Piano di indirizzo può, comunque, essere oggetto annualmente di modifiche.

 

     Art. 4. Procedure di attuazione. [6]

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), la Giunta regionale ripartisce, con propria deliberazione, immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge di bilancio:

     a) per ciascuna Provincia le risorse finanziarie specificate singolarmente per ogni legge regionale di cui all'articolo 1, e destinate al finanziamento dei progetti dei soggetti privati, pubblici e degli enti locali;

     b) le risorse finanziarie da assegnare ai progetti di interesse regionale.

     2. Le domande dei soggetti privati per ottenere i finanziamenti redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di settore di cui all'articolo 1, sono presentate al Comune territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

     3. Nei trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, ogni Comune, valutata l'ammissibilità delle domande, invia alla rispettiva Provincia la documentazione pervenuta ed un proprio atto deliberativo nel quale sono elencate le domande esaminate, con i giudizi di conformità ai contenuti del Piano. Sono altresì, trasmesse le richieste di finanziamento formulate dallo stesso Comune e di propria competenza delle quali è fornita alla Provincia la documentazione occorrente. Entro tale termine anche le Province presentano i propri progetti.

     4. Le Province, ciascuna per il proprio territorio e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati, tenendo conto delle deliberazioni dei Comuni, formulano, entro il 30 aprile, una graduatoria e concedono i finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1, nei casi disciplinati da tali leggi ed in conformità alle indicazioni del Piano di indirizzo, fino ad esaurimento del fondo regionale ad esso assegnato. La Provincia invia copia della deliberazione di assegnazione dei finanziamenti alla Giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

     5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono erogati con un'unica deliberazione nella quale si motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento di determinate richieste. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i soggetti richiedenti.

     6. Le Province esercitano la vigilanza sulla realizzazione dei progetti e delle attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento, qualora esso sia distolto dalle finalità per le quali è stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge e curano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1997, n. 22. La rendicontazione con una relazione di valutazione sui risultati conseguiti deve essere inviata alla Giunta regionale.

     7. I progetti di interesse regionale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2, sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     8. La realizzazione dei progetti di cui al comma 7, è direttamente curata dalla Giunta regionale o affidata a soggetti pubblici e privati territorialmente interessati, secondo le intese o le convenzioni raggiunte nel corso dell'elaborazione dei progetti operativi. L'affidamento è disposto d'intesa con l'ente interessato.

 

     Art. 5. Progetti di interesse regionale.

     1. Nell'ambito delle leggi 11/80 e 12/80, la Regione Toscana promuove e cura progetti di proprio interesse, che abbiano particolare rilievo territoriale regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali e altri soggetti di diritto pubblico e/o privato.

     2. Nell'ambito delle leggi di cui al comma precedente restano riservate alla Giunta regionale:

     a) attività di ricerca, di studio e di divulgazione nei settori previsti dalle leggi sopra richiamate;

     b) corsi di qualificazione e aggiornamento degli operatori culturali nei settori previsti dalle leggi di cui al primo comma.

 

     Art. 6. Concorso finanziario.

     1. I soggetti privati, pubblici e gli Enti locali, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo ai sensi delle leggi regionali di cui all'art. 1, devono coprire finanziariamente l'iniziativa presentata in una misura percentuale definita triennalmente dal Piano di Indirizzo.

     Tale copertura può essere garantita sia con fondi propri che provenienti da sponsorizzazioni e/o da fondi privati.

 

     Art. 7. Norme finanziarie. [7]

     1. E' costituito, con legge di bilancio a decorrere dall'anno 2000, un fondo derivante dall'unificazione dei finanziamenti delle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è costituito con legge di bilancio uno specifico fondo, a decorrere dall'anno 2000.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale n. 46 del 9 settembre 1991: «Modificazioni alla L.R. 21 ottobre 1983, n. 71 concernente i termini per i finanziamenti della regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente di cui alle LL.RR. 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980.».

 

     Art. 9. Norme transitorie e finali.

     1. Fino all'entrata in vigore del Piano di Indirizzo previsto dall'art. 2 si applicano, per la programmazione degli interventi gli obiettivi ed i criteri generali approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 376 del 25 luglio 1994.

     2. La predisposizione del primo Piano di Indirizzo seguirà il seguente iter formativo:

     entro il 30 giugno la Giunta regionale predispone il documento preliminare di cui all'art. 3, primo comma;

     entro il 30 settembre la Provincia convoca la conferenza di programmazione con i comuni e le altre parti sociali così come previsto all'art. 3, comma 2;

     entro il 30 ottobre il verbale finale della conferenza di programmazione provinciale viene rimesso alla Giunta regionale;

     entro il 31 dicembre la Giunta regionale elabora il Piano di Indirizzo definitivo e lo verifica con le province in una Conferenza di Programmazione regionale così come previsto dall'art. 3, comma 4;

     entro il 31 gennaio il Consiglio regionale approva il Piano di Indirizzo come previsto dall'art. 3, comma 5.

     3. Le scadenze degli adempimenti previsti dall'art. 4 saranno stabilite con apposito atto della Giunta regionale da inviare agli enti interessati.

     4. Per l'anno 1995 l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alle leggi indicate nell'art. 1 avverrà in attuazione ed in conformità della delibera del Consiglio regionale n. 376 del 27 luglio 1994.

     La soppressione dei capitoli di bilancio relativi alle leggi di settore di cui all'art. 1 avverrà con la legge di bilancio di previsione per l'anno 1996.

     5. Per l'anno 1996, in deroga all'art. 2, comma 1, lettera a), sono assunti, quale base per il riparto delle risorse finanziarie per ciascuna provincia, i criteri della spesa storica - nella misura del 90% - e della capacità di spesa - nella misura del 10% - [8].


[1] Legge abrogata dall’art 13 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1999, n. 50. In precedenza l'art. 1 della L.R. 29 aprile 1996, n. 30 aveva modificato il primo comma.

[3] L'art. 10 della L.R. 28 marzo 2000, n. 45, abroga la citazione della L.R. 11/1980, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 8 della stessa L.R. 45/2000.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1999, n. 50. In precedenza l'art. 4 della L.R. 13 agosto 1998, n. 61 aveva aggiunto le lettere h) ed i).

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1999, n. 50.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 1999, n. 50.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 1999, n. 50.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 1996, n. 30.