§ 6.1.210 - L.R. 1 luglio 2002, n. 24.
Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e seconda variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:01/07/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2002.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2002.
Art. 3.  Variazioni di bilancio.
Art. 4.  Fondi speciali.
Art. 5.  Copertura del disavanzo dell’esercizio 2002.
Art. 6.  Allegato al bilancio – Mutui.
Art. 7.  Debiti perenti.
Art. 8.  Fondo di rotazione per la realizzazione di infrastrutture per le attività culturali.
Art. 9.  Fondo di rotazione a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Toscana Spettacolo.
Art. 10.  Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 6.1.210 - L.R. 1 luglio 2002, n. 24.

Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e seconda variazione.

(B.U. 10 luglio 2002, n. 18).

 

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2002.

     1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2002 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2002 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

in aumento

in diminuzione

Totale

Residui

 

 

 

Entrata

2.888.992.106,26

660.681.279,13

2.228.310.827,13

Spesa

2.936.286.587,87

165.095.714,64

2.771.190.873,23

Totale

-47.294.481,61

495.585.564,49

-542.880.046,10

Competenza

 

 

 

Entrata

846.472.044,13

288.405.308,45

558.066.735,68

Spesa

854.747.343,94

296.680.608,26

558.066.735,68

Totale

-8.275.299,81

-8.275.299,81

-

Cassa

 

 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2001

621.706.576,05

 

621.706.576,05

Entrata

3.364.516.991,06

660.855.673,56

2.703.661.317,50

Spesa

3.639.698.070,76

314.330.177,21

3.325.367.893,55

Totale

346.525.496,35

346.525.496,35

-

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2002.

     1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato al prospetto allegato B.

 

     Art. 3. Variazioni di bilancio.

     1. L’allegato Sub. A.10 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 66 (Bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), con il quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni fra unità previsionali di base (U.P.B.) ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), già integrato dall’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2002, n. 17 (Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004, Prima variazione), è ulteriormente integrato come segue:

 

Funzione obiettivo “Politiche intersettoriali di sviluppo dell’economia”

U.P.B. Descrizione

511 Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese correnti

512 Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti

 

Funzione obiettivo “Politiche per l’innovazione imprenditoriale e per lo sviluppo compatibile del territorio rurale, agricolo e forestale

U.P.B. Descrizione

521 Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti

523 Attività forestali, difesa e tutela dei boschi - spese correnti.

 

     Art. 4. Fondi speciali.

     1. Nell’elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali costituente allegato 1 della legge di bilancio n. 66 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

 

Fondi in aumento

U.P.B. 741 “Fondi - spese correnti”

- Integrazione contributi per gli allevamenti danneggiati dalle emergenze sanitarie (BSE) euro 206.582,76.

 

     Art. 5. Copertura del disavanzo dell’esercizio 2002.

     1. L’articolo 4 della legge regionale 66 del 2001 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2002.

     1. Agli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 il disavanzo per l’esercizio 2002 è approvato in euro 148.011.495,66.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2002 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per un importo complessivo di euro 148.011.495,66 (di cui euro 3.889.715,36 relativamente al disavanzo dell’anno 2001) per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base indicate nell’allegato A.4.

     3. I mutui di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2003.

     4. Gli oneri annui di ammortamento, determinati in euro 11.335.000,00, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2003 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

     7. In relazione ai mutui e prestiti di cui al comma 2 ed in considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di trasformazione di scadenze e di modifica del profilo dei tassi di interesse mediante l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati “swap” e “collar”.”

 

     Art. 6. Allegato al bilancio – Mutui.

     1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla legge regionale n. 66 del 2001 ed indicati nell’allegato A.4 al bilancio di previsione 2002 sono apportate le modifiche di cui all’allegato C.

 

     Art. 7. Debiti perenti.

     1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della legge regionale n. 36 del 2001, è adeguato lo stanziamento delle U.P.B. relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, come di seguito specificato:

U.P.B. 741 “Fondi - spese correnti” euro 84.841.252,06

U.P.B. 743 “Fondi - spese d’investimento” euro 150.339.385,15

 

     Art. 8. Fondo di rotazione per la realizzazione di infrastrutture per le attività culturali.

     1. E’ istituito un fondo di rotazione fino alla concorrenza massima complessiva di euro 500 mila, destinato ad anticipare ai comuni montani, con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti, le somme riguardanti contributi già concessi a valere sui fondi dello Stato o dell’Unione europea, per la realizzazione di infrastrutture per le attività culturali.

     2. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dei finanziamenti con la cessione dei contributi statali o comunitari loro concessi, senza alcun onere d’interesse in un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.

     3. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

     4. Agli effetti del presente articolo sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario dell’anno 2002 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004:

 

in aumento

 

 

ENTRATA: U.P.B. 426 “Entrate inerente la strategia culturale e formativa”

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Euro 500.000,00

Euro 500.000,00

Euro 500.000,00

SPESA: U.P.B. 632 “Promozione e sviluppo della cultura”

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Euro 500.000,00

Euro 500.000,00

Euro 500.000,00

 

     Art. 9. Fondo di rotazione a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Toscana Spettacolo. [1]

     [1. E’ istituito un fondo di rotazione, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 2.750.000,00, destinato ad anticipare le somme riguardanti gli interventi statali a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Toscana Spettacolo.

     2. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dei finanziamenti con la cessione dei contributi statali loro concessi, senza alcun onere d’interesse in un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.

     3. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

     4. Agli effetti del presente articolo sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario dell’anno 2002 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004:

 

in aumento

 

 

ENTRATA: U.P.B. 226 “Entrate inerente la strategia culturale e formativa”

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Euro 2.745.000,00

Euro 2.100.000,00

Euro 2.100.000,00

SPESA: U.P.B. 631 “Promozione e sviluppo della cultura”

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Euro 2.745.000,00

Euro 2.100.000,00

Euro 2.100.000,00]

 

     Art. 10. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.

     1. Agli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004 sono apportate le variazioni indicate negli allegati D e E.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

 

 

In aumento

In diminuzione

Totale

ESERCIZIO 2003

Entrata

541.384.249,87

 

541.384.249,87

Spesa

541.384.249,87

 

541.384.249,87

Totale

0

 

0

ESERCIZIO 2004

Entrata

697.277.102,25

 

697.277.102,25

Spesa

697.277.102,25

 

697.277.102,25

Totale

0

 

0

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.