§ 6.1.190 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 2.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/01/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale).
Art. 2 bis.  Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
Art. 3.  (Aliquota per le nuove imprese giovanili).
Art. 4.  (Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani).
Art. 5.  (Esclusioni).


§ 6.1.190 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 2.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(B.U. 2 febbraio 2001, n. 4).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge determina, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Toscana.

 

     Art. 2. (Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale). [1]

     1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001.

     2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

     2 bis. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all’attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell’articolo 4 dello stesso d.lgs.155/2006 [2].

 

          Art. 2 bis. Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) [3]

     1. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”), l’aliquota dell’IRAP è ridotta di un punto percentuale.

 

     Art. 3. (Aliquota per le nuove imprese giovanili).

     1. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura del 3,25 per cento.

     2. L'aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.

 

     Art. 4. (Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani). [4]

     1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 è determinata nella misura del 3,75 per cento limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei Comuni montani compresi nell'Allegato 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 (Riforma e riordino delle Comunità montane) e successive modifiche, ad esclusione dei Comuni parzialmente montani di cui allo stesso Allegato 1.

     2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al comma 1 si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità  a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei Comuni montani.

     3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a lire 150 milioni, corrispondente a 77.468,53 euro.

     3 bis. Con decorrenza dall’anno d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2003, l’agevolazione prevista al presente articolo è estesa alle attività esercitate nel territorio montano dei comuni parzialmente montani inseriti in comunità montane, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane). Il contribuente attesta il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione tramite dichiarazione sostitutiva, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa [5].

 

     Art. 5. (Esclusioni).

     1. L'aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:

     a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è  superiore a quella agevolata prevista dall'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

     b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

     2. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 69 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 43.