§ 6.1.239 – L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.
Legge finanziaria per l’anno 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:20/12/2004
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 58/2003.
Art. 2.  Agevolazione IRAP per le imprese certificate SA 8000.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 60/1996.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1996.
Art. 5.  Ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998.
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 2/1971.
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 2/1971.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 58/2003.
Art. 10.  Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare.
Art. 11.  Norma di copertura finanziaria.
Art. 12.  Interventi per il completamento del patrimonio strutturale e strumentale della sanità.
Art. 13.  Edilizia abitativa per studenti universitari.
Art. 14.  Interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche.
Art. 15.  Interventi a favore della cultura.
Art. 16.  Interventi a favore della mobilità.
Art. 17.  Interventi a favore dell’impiantistica sportiva.
Art. 18.  Interventi per il rilancio dell’offerta termale.
Art. 19.  Interventi in favore delle imprese.
Art. 20.  Interventi a favore dell’agricoltura.
Art. 21.  Istituzione fondo destinato ad interventi per favorire lo sviluppo dell’economia e l’occupazione in Toscana.
Art. 22.  Attuazione degli interventi finanziati.
Art. 23.  Interventi a favore della Fondazione Toscana Spettacolo.
Art. 23 bis.  Interventi a favore della Fondazione Mediateca regionale toscana.
Art. 23 ter.  Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS.
Art. 24.  Fondo per anticipazione alle Aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
Art. 25.  Incremento una tantum del contributo ordinario annuale all’ARPAT.
Art. 26.  Aumento di capitale della società Fidi-Toscana  S.p.A..
Art. 27.  Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto.
Art. 27 bis.  Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale.
Art. 28.  Entrata in vigore.


§ 6.1.239 – L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.

Legge finanziaria per l’anno 2005.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 52).

 

Capo I

Disposizioni in materia tributaria

 

Art. 1. Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 58/2003.

     1. Per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 3,50 per cento per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento CEE 19 marzo 2001 n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit “EMAS”).

     2. Per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’IRAP è determinata nella misura del 3,85 per cento per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 446/1997, che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 entro il periodo tributario precedente; l’aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00.

     3. Qualora l’attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, l’aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

     4. L’aliquota ridotta prevista dai commi 1 e 2 non si applica:

     a) ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e successive modifiche, sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997;

     b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997.

     4 bis. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. [1]

     5. Per i soggetti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare le aliquote ridotte previste dai commi 1 e 2 sono applicabili a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 e per i successivi due esercizi.

     6. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004) le parole: “Per gli anni d’imposta 2004, 2005, e 2006” sono sostituite dalle parole: “Per l’anno d’imposta 2004”.

 

     Art. 2. Agevolazione IRAP per le imprese certificate SA 8000. [2]

     1. Per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 l’aliquota dell’IRAP è determinata nella misura del 3,75 per cento per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 446/1997, che abbiano ottenuto la certificazione di responsabilità sociale della propria organizzazione secondo la norma Social Accountability (SA) 8000 entro il periodo tributario precedente; l’aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 10.000.000,00.

     2. Qualora l’attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la certificazione SA 8000, l’aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa certificato SA 8000; si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa certificato SA 8000 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa certificato SA 8000; sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

     3. L’aliquota ridotta prevista dal comma 1 non si applica:

     a) ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del d.p.r. 601/1973 sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997;

     b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997.

     3 bis. L’ agevolazione prevista dal comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. [3]

     4. Per i soggetti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare l’aliquota ridotta prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 e per i successivi due esercizi.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 60/1996.

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento del tributo è dovuta alle province ed è ripartita tra le stesse con atto del dirigente competente in materia di rifiuti, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di versamento trimestrale previsti all’articolo 3, comma 30, della legge statale, in proporzione all’ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati sul territorio di ciascuna provincia; la ripartizione delle somme dovute alle province, relativamente a ciascun esercizio finanziario, è subordinata alla presentazione della relazione di cui all’articolo 11, comma 4 bis; nei casi di presentazione della relazione oltre i termini previsti, le somme dovute sono attribuite alla provincia competente contestualmente al primo atto dirigenziale di ripartizione trimestrale successivo alla presentazione della relazione.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1996.

     1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 è aggiunto il seguente comma 4 ter:

“4 ter. Qualora nell’attività di ispezione e verifica svolta dai dipendenti della provincia presso gli impianti autorizzati siano constatate, con processo verbale, violazioni alla presente legge non rilevabili d’ufficio dalla competente struttura tributaria regionale; i proventi derivanti dall’applicazione delle relative sanzioni sono attribuiti alla stessa provincia, nel primo trimestre utile successivo alla riscossione in sede di riparto delle quote di cui all’articolo 4, comma 1.”.

 

     Art. 5. Ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. Per l’anno 2005 l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è confermato nelle misure unitarie previste all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’ammontare del tributo, relativamente ai rifiuti generati dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 60/1996 è determinato in euro 7,33 a tonnellata.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. L’ammontare del tributo è applicato nella misura ridotta prevista dal comma 1, lettere c) e d), anche ai Comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”) che, pur non avendo raggiunto gli obiettivi previsti dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo, e non abbiano prodotto, nel periodo preso a riferimento per l’accertamento del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, una quantità di rifiuti superiore, rispettivamente, per l’anno 2005 a 600 kg. per abitante l’anno e per l’anno 2006 a 500 kg. per abitante l’anno. L’accertamento relativo al raggiungimento del suddetto obiettivo è effettuato dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1.”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 2/1971.

     1. L’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. L’imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell’anno di pagamento del canone di concessione mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2004.”.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 2/1971.

     1. L’articolo 3 della l.r. 2/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 3.

1. Ai fini dell’esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 58/2003.

     1. All’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004), il termine: “31 dicembre 2003” è sostituito dal termine: “31 dicembre 2004”.

 

     Art. 10. Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare.

     1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2004 non si fa luogo all’accertamento e all’iscrizione a ruolo, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a euro 17,00.

     2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2004 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore a euro 17,00.

 

     Art. 11. Norma di copertura finanziaria.

     1. Gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall’articolo 13 comma 2 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

Capo II

Programma pluriennale degli investimenti.

Integrazioni e ampliamenti

 

     Art. 12. Interventi per il completamento del patrimonio strutturale e strumentale della sanità.

     1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l’anno 2003, relativo agli interventi per il settore sanitario, compreso il patrimonio strumentale, è integrato della somma di euro 10.000.000,00 nel 2005 e di euro 15.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella Unità previsionale di base (UPB) 245 “Strutture tecnologiche sanitarie - spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 13. Edilizia abitativa per studenti universitari.

     1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel DPEF per l’anno 2003, relativo agli interventi a favore dell’edilizia abitativa per studenti universitari è integrato della somma di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 4.000.000,00 per l’anno 2007.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 14. Interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche.

     1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel DPEF per l’anno 2003, relativo agli interventi per il potenziamento delle strutture telematiche è integrato della somma di euro 5.500.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; tali risorse sono destinate al “Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale”, previsto dall’articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 146 “In novazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse per l’attuazione delle politiche regionali – spese di investimento” del bilancio pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 15. Interventi a favore della cultura.

     1. Il programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124 del 24 luglio 2002, già integrato dall’articolo 16 della l.r. 58/2003, è ulteriormente integrato di euro 7.000.000,00 per l’anno 2005 e di euro 6.000.000,00 per l’anno 2006.

     2. La Regione destina la somma complessiva di euro 15.000.000,00, suddivisa in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il finanziamento dell’accordo di programma quadro nel settore culturale ai sensi dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, che detta norme in materia di programmazione negoziata.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 16. Interventi a favore della mobilità.

     1. La Regione destina, nel triennio 2005-2007, la somma di euro 33.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 32.000.000,00 per l’anno 2007, per interventi a favore della mobilità, di cui:

     a) euro 45.000.000,00 per l’acquisto di treni e materiale rotabile;

     b) euro 39.000.000,00 per i piani urbani di mobilità;

     c) euro 14.000.000,00 per i porti regionali.

     2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede:

     a) per gli oneri di cui alle lettere a) e b), mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 “Servizi di trasporto pubblico – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007;

     b) per gli oneri di cui alla lettera c), mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 17. Interventi a favore dell’impiantistica sportiva.

     1. La Regione destina la somma di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per il miglioramento dell’impiantistica sportiva.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 18. Interventi per il rilancio dell’offerta termale.

     1. La Regione destina, nel triennio 2005/2007, la somma di euro 9.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per interventi che favoriscano il rilancio dell’offerta termale.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 19. Interventi in favore delle imprese.

     1. Per favorire lo sviluppo delle imprese e la ricerca tecnologica la Regione destina ad interventi infrastrutturali, nel triennio 2005-2007, la somma complessiva di euro 23.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 per l’anno 2005, euro 8.000.000,00 per l’anno 2006 e euro 5.000.000,00 per l’anno 2007.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 542 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 20. Interventi a favore dell’agricoltura.

     1. Per favorire la realizzazione di invasi idrici multifunzionali, la Regione destina, nel triennio 2005-2007, la somma complessiva di euro 19.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e euro 5.000.000,00 per l’anno 2007.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli in vestimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 21. Istituzione fondo destinato ad interventi per favorire lo sviluppo dell’economia e l’occupazione in Toscana.

     1. La Regione destina nel triennio 2005-2007 la somma complessiva di euro 20.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e euro 10.000.000,00 per l’anno 2007, per interventi di investimento destinati a favorire lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione in Toscana così come previsto dal DPEF per l’anno 2005.

     2. In attesa della definizione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nel bilancio di previsione per l’anno 2005 e pluriennale 2005-2007 è istituito un apposito fondo, allocato nella UPB 742 “Fondi – spese di investimento”, dal quale possono essere disposti prelievi con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, per i progetti rientranti nell’ambito di atti di programmazione regionale.

 

     Art. 22. Attuazione degli interventi finanziati.

     1. Gli interventi di cui al presente capo sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 dall’articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

 

Capo III

Disposizioni finanziarie diverse

 

     Art. 23. Interventi a favore della Fondazione Toscana Spettacolo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione Toscana Spettacolo, costituita ai sensi della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo) la somma di euro 250.000,00 a titolo di incremento del fondo di dotazione della predetta fondazione.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2005.

 

     Art. 23 bis. Interventi a favore della Fondazione Mediateca regionale toscana. [4]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana, costituita ai sensi della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana) la somma di euro 300.000,00 a titolo di incremento del fondo di dotazione della predetta fondazione, da destinare ad interventi di ristrutturazione ed implementazione del proprio apparato informatico e tecnologico.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005/2007 – annualità 2005.

 

     Art. 23 ter. Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS. [5]

     1. Per l’anno 2005 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS” con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.

     2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura – ONLUS presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – spese correnti” del bilancio di previsione 2005/2007 - annualità 2005.

 

     Art. 24. Fondo per anticipazione alle Aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni [6].

     1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione Toscana istituisce per gli anni 2005, 2006 e 2007 un fondo per la erogazione di anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 30.000.000,00 annui [7].

     2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 le Aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parti del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.

     3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla  data di erogazione.

     4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione si riserva il diritto di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti.

     5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare:

     a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;

     b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.

     6. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata, mediante lo stanziamento iscritto, per la spesa, nella UPB 245 “Strutture tecnologiche sanitarie – spese di investimento” e, per la parte entrata, nella UPB 426 “Trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 25. Incremento una tantum del contributo ordinario annuale all’ARPAT.

     1. Il contributo ordinario annuale in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), determinato ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 58/2003 ed a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è incrementato per l’annualità 2005 di euro 470.000,00 allo scopo di consentire il recupero del differenziale fra il tasso di inflazione programmato e l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) riscontrato nell’anno 2003.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 264 “Servizi di prevenzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

 

     Art. 26. Aumento di capitale della società Fidi-Toscana  S.p.A.. [8]

     [1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.) e successive modifiche, è autorizzata la sottoscrizione di azioni della società Fidi-Toscana S.p.A. al valore nominale di euro 52,00 ciascuna, fino ad un massimo di euro 2.700.000,00.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 512 “Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico – spese di investimento” del bilancio di previsione 2005.]

 

     Art. 27. Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere nel triennio 2005-2007 garanzie fideiussorie subordinate, fino all’importo massimo di euro 250.000.000,00, in relazione alla rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, a fronte di finanziamenti assunti da società di progetto costituite a seguito di bandi regionali da emanare per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche ai sensi dell’articolo 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.

     2. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i termini di concessione delle garanzie fideiussorie, nonché le modalità di rivalsa sulle società di progetto nei casi di escussione delle garanzie stesse.

     3. Ai fini del presente articolo è istituito nello stato previsionale della spesa un apposito fondo di garanzia, determinato in euro 14.000.000,00, con contestuale pari previsione di entrata mediante gli stanziamenti iscritti, per l’entrata, nella UPB 323 “Recuperi e rimborsi”, e per la  spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento”  del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.4. Per gli anni successivi al 2007 la copertura della spesa è assicurata con legge di bilancio.

 

     Art. 27 bis. Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale. [9]

     1. Al fine di sostenere il completamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale, avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”), nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2005 e 2006 i seguenti importi:

     a) euro 4.188.000,00, comprensivi degli oneri riflessi, per l’anno 2005;

     b) euro 5.540.000,00, comprensivi degli oneri riflessi, per l’anno 2006.

     2. Gli importi di cui al comma 1, aumentati di ulteriori euro 161.000,00, sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006, già disponibili nella UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, vanno ad incrementare:

     a) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003), nel modo seguente:

     1) euro 2.000.000,00 per l’anno 2005;

     2) euro 2.000.000,00 per l’anno 2006;

     b) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 3 del CCNL di cui alla lettera a), nel modo seguente:

     1) euro 1.258.000,00 per l’anno 2005;

     2) euro 2.258.000,00 per l’anno 2006.

     3. L’ulteriore importo di euro 264.000,00, già disponibile nella UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” va ad incrementare sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006 le risorse previste dall’articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali) ed è destinato a finanziare gli istituti previsti dagli articoli 27 e 29 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).

     4. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - spese correnti” del bilancio di previsione 2005/2007 – annualità 2005 e 2006, approvato con legge regionale 20 dicembre 2004, n. 72 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007).

 

     Art. 28. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

[3] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 16 settembre 2005, n. 55.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 16 settembre 2005, n. 55.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[7] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 37, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

[9] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 16 settembre 2005, n. 55.