Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 23/12/2009 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 31/2005 |
Art. 2. Modalità di riversamento dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da controllo fiscale |
Art. 3. Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 |
Art. 4. Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione vigenti |
Art. 5. Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione in corso |
Art. 6. Incentivi per le attività di project financing in corso |
Art. 7. Criteri e modalità per l’erogazione degli incentivi |
Art. 8. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi |
Art. 9. Celebrazione del Giorno della Memoria |
Art. 10. Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 |
Art. 12. Sostituzione della tabella allegato A di cui alla l.r. 1/2005 |
Art. 13. Rideterminazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della l.r. 21/2008 |
Art. 14. Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni |
Art. 15. Inserimento dell’articolo 115 bis nella l.r. 40/2005 |
Art. 16. Proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo |
Art. 17. Nuovo Parco della Musica e della Cultura |
Art. 18. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 67/2003 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2004 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/2004 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 64/2006 |
Art. 22. Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006 |
Art. 23. Entrata in vigore |
§ 6.1.292 - L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.
Legge finanziaria per l’anno 2010.
(B.U. 31 dicembre 2009, n. 55)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n), r) e z) dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 14 dicembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. Per quanto concerne il titolo I “Disposizioni in materia tributaria”, si procede alla modifica della
2. Per quanto concerne il titolo II “Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di pianificazione pregressa e per project financing in corso”, tenuto conto che il regolamento di cui all’articolo 52 della
3. Per quanto concerne il titolo III “Disposizioni in materia di programmazione regionale”, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della
4. Per quanto concerne il titolo IV “Disposizioni finanziarie diverse” sono previste disposizioni normative finalizzate:
a) ad assicurare continuità alle celebrazioni del Giorno della Memoria, istituito con
b) a garantire continuità anche per l’anno 2010 al sostegno per le fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo ed agli enti di cui all’articolo 6 della
c) a specificare che il contributo di cui all’articolo 105 quinquies della
d) ad adeguare la tabella allegato A, di cui all’articolo 105 quinquies della
e) a rideterminare il fondo di rotazione di cui alla
f) A prevedere, a fronte dell’ulteriore riduzione per l’anno 2010 del contributo ordinario statale per le comunità montane, un contributo regionale destinato alle comunità montane ed alle unioni di comuni costituite a seguito di trasformazione di comunità montane [1];
g) a definire compiutamente la composizione del patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie nonché a disciplinare le modalità con le quali si realizzano interventi edilizi sui beni a destinazione sanitaria di proprietà delle università, concessi in uso gratuito alle aziende. Inoltre, al fine di favorire l’incremento del patrimonio aziendale a fronte di consistenti investimenti, si prevede per le aziende la facoltà di acquisto dei beni di proprietà delle università interessati dagli interventi.
h) a prevedere in via transitoria la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo al fine di salvaguardare gli investimenti economici realizzati dagli attuali concessionari, in attesa dell’adeguamento della normativa nazionale ai principi fissati dalla
5. Per quanto concerne il titolo V “Disposizione per la gestione dei fondi regionali”, si rende necessario apportare modifiche testuali a singole disposizioni di legge relative all’istituzione di fondi regionali, allo scopo di allineare la formulazione letterale delle norme stesse alle modalità di gestione finanziaria di tali fondi. Si rende inoltre necessaria la proroga fino al 31 dicembre 2012 del fondo istituito con l’articolo 34 della legge finanziaria per l’anno 2007, in quanto perdura il ritardo dei trasferimenti finanziari dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a favore dell’Agenzia regionale toascana per le erogazioni in agricoltua (ARTEA);
Si approva la presente legge
TITOLO I
Disposizioni in materia tributaria
Art. 1. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della sezione I – Accertamento della
“Art. 8 bis Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi regionali
1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi regionali.
2. La partecipazione di cui al comma 1, si sostanzia nella trasmissione, alla Regione Toscana o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione Toscana. 4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con deliberazione lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del
6. Le entrate e le uscite di cui al comma 1, sono iscritte rispettivamente all’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” e all’UPB di uscita 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.“.
Art. 2. Modalità di riversamento dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da controllo fiscale
1. A decorrere dall’anno 2010 le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del
2. Le somme di cui al comma 1, comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.
Art. 3. Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
1. Per l’anno accademico 2009 – 2010 gli studenti universitari residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti ai corsi di studio degli istituti indicati all’articolo 2, comma 1, della
2. Gli studenti indicati al comma 1, che hanno già provveduto al pagamento della tassa regionale possono chiederne il rimborso mediante istanza rivolta all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
TITOLO II
Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di
pianificazione pregressa e per project financing in corso
Art. 4. Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione vigenti
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della
a) euro 200.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente, approvato con
b) euro 760.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Toscana Nord, Ombrone e Toscana Costa, approvati con deliberazioni del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 11, n. 12 e n. 13 e del bacino del fiume Fiora, approvato con
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 960.000,00, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti ” e per euro 760.000,00 nella UPB 422 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 5. Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 6. Incentivi per le attività di project financing in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), della
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 15.248,00, si fà fronte con le risorse stanziate nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.
Art. 7. Criteri e modalità per l’erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono attribuiti in base ai criteri ed alle modalità definite dal regolamento regionale di attuazione dell’articolo 52 della
2. Il dirigente competente per materia, con proprio decreto, determina l’entità delle risorse destinate all’erogazione degli incentivi, individua, tenuto conto degli atti di organizzazione interna, il personale regionale che ha partecipato alle attività di cui al presente titolo ed effettua il riparto delle relative risorse.
TITOLO III
Disposizioni in materia di programmazione regionale
Art. 8. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie diverse
Art. 9. Celebrazione del Giorno della Memoria
1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla
2. All’onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate nella UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
Art. 10. Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della
1. Il fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della
2. All’onere di spesa si provvede con le risorse pari a euro 5.000.000,00 stanziate per quanto riguarda l’entrata, nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 “ Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio annuale 2010.
Art. 11. Modifiche all’articolo 105 quinquies della
1. Al comma 1 dell’articolo 105 quinquies della
2. Al comma 2 dell’articolo 105 quinquies della
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 105 quinquies della
“3 ter. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.”.
Art. 12. Sostituzione della tabella allegato A di cui alla
1. La tabella allegato A di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 105 quinquies della
Art. 13. Rideterminazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della
1. Per l’anno 2010 la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 6 della
Art. 14. Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni [4]
1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell’anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;
b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell’articolo 15 della
4. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla
5. Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla
6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera b), vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della
7. L’importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.
8. All’onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 15. Inserimento dell’articolo 115 bis nella
1. Dopo l’articolo 115 della
“Art. 115 bis Patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è costituito:
a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo 113, comma 2;
b) dai beni demaniali, o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dai beni immobili e mobili di proprietà delle università, già destinati in modo prevalente ad attività assistenziali, concessi a titolo gratuito alle aziende in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del
2. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 del
3. Eventuali interventi di ristrutturazione o di demolizione e conseguente ricostruzione dei beni immobili di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, in coerenza con il programma aziendale di edilizia sanitaria, sulla base di specifiche intese con le università proprietarie dei beni stessi, volte a definire le modalità di realizzazione degli interventi, i relativi oneri economici ed il regime giuridico dei beni stessi a seguito degli interventi edilizi.
4. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3, le aziende ospedaliero-universitarie possono concordare con le università l’acquisto della proprietà dei beni, qualora ciò risulti opportuno e conveniente per la ottimale gestione economico-finanziaria dell’intervento.
5. Nel caso di cui al comma 4, il valore dell’immobile è calcolato al netto del valore degli interventi di manutenzione eventualmente già eseguiti sull’immobile stesso dall’azienda ospedaliero-universitaria con fondi propri, regionali o nazionali.”.
Art. 16. Proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo
1. Nelle more dell’adeguamento della legislazione nazionale sul demanio marittimo ai principi fissati con
2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge [5].
Art. 17. Nuovo Parco della Musica e della Cultura
1. Il contributo finanziario pari a complessivi euro 40.000.000,00, già stanziato dalla Regione Toscana per concorrere alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo Parco della Musica e della Cultura” in fase di costruzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica di missione, è erogato a favore del Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2009, n. 3783, per la realizzazione di tale intervento nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
2. Il contributo è erogato per quote nei termini previsti dall’accordo di programma da stipulare fra i soggetti pubblici coinvolti, secondo quanto stabilito nell’ambito del PAR FAS 2007 – 2013 - punto 4.1.7, Linea di azione 3, approvato con
3. Con l’accordo di programma di cui al comma 2, sono stabiliti i tempi e le modalità per l’assegnazione in proprietà esclusiva al Comune di Firenze dell’opera realizzata, in ragione della destinazione della stessa a nuovo Teatro Lirico della città di Firenze.
TITOLO V
Disposizioni relative alla gestione dei fondi regionali
Art. 18. Modifiche all’articolo 30 della
1. Nella rubrica dell’articolo 30 della
2. Al comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 19. Modifiche all’articolo 15 della
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 20. Modifiche all’articolo 24 della
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 21. Modifiche all’articolo 34 della
1. Nella rubrica dell’articolo 34 della
2. Al comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 22. Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della
1. Il fondo di cui all’articolo 34 della
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 “Riscossione crediti” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 23. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre 2010, n. 340, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.