§ 13.4.68 - Decisione 17 maggio 2006, n. 771.
Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:17/05/2006
Numero:771


Sommario
Art. 1.  Anno europeo
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Contenuti delle azioni
Art. 4.  Parità tra i generi
Art. 5.  Cooperazione ed attuazione a livello nazionale
Art. 6.  Cooperazione e attuazione a livello nazionale
Art. 7.  Comitato
Art. 8.  Meccanismo finanziario
Art. 9.  Procedura di presentazione e selezione delle domande
Art. 10.  Coerenza e complementarità
Art. 11.  Partecipazione di Stati terzi
Art. 12.  Bilancio
Art. 13.  Cooperazione internazionale
Art. 14.  Monitoraggio e valutazione
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 13.4.68 - Decisione 17 maggio 2006, n. 771.

Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 31 maggio 2006, n. L 146).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. Tale principio dovrebbe essere tenuto presente in tutte le politiche dell'Unione europea.

      (2) In base all’articolo 13 del trattato, il Consiglio ha adottato la direttiva n. 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica nei campi, tra gli altri, dell’occupazione, della formazione professionale, dell’istruzione, dei beni e dei servizi e della protezione sociale, la direttiva n. 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e che vieta ogni forma di discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali, su eventuali handicap, sull'età e sull’orientamento sessuale e la direttiva n. 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

      (3) L'articolo 2 del trattato stabilisce che la promozione della parità tra uomini e donne costituisce uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente, l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in tutte le sue attività.

      (4) La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 21, il divieto di discriminazione fondata su una serie di motivi e, all'articolo 23, la regola secondo cui la parità tra gli uomini e le donne deve essere garantita in tutti i campi.

      (5) La legislazione europea in materia di parità di trattamento e di non discriminazione si applica a tutte le persone nell'Unione europea.

      (6) L’agenda sociale 2005-2010, che integra e sostiene la strategia di Lisbona, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica. Una delle priorità dell’agenda sociale 2005-2010 è la promozione delle pari opportunità per tutti come strumento per realizzare una società che favorisca maggiormente l'integrazione sociale.

      (7) Il 2007 coincide con il 10o anniversario dell’anno europeo contro il razzismo, che ha permesso di registrare notevoli progressi verso l’eliminazione della discriminazione razziale.

      (8) La legislazione europea ha sensibilmente innalzato il livello delle garanzie di uguaglianza e di protezione contro le ineguaglianze e le discriminazioni nell'Unione europea ed ha agito come catalizzatore per lo sviluppo di un approccio alla parità e alla non discriminazione più coerente e più basato sui diritti. Ciononostante, nella loro vita quotidiana le persone nell'Unione europea continuano a trovarsi alle prese con discriminazioni e disparità di trattamento.

      (9) L'anno europeo delle pari opportunità per tutti (di seguito «l'anno europeo») dovrebbe creare una dinamica in grado di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare la legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento e di non discriminazione.

      (10) È essenziale che nelle azioni relative alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, agli handicap, all'età o alle tendenze sessuali si tenga pienamente conto delle differenze di genere.

      (11) La consultazione organizzata dalla Commissione attraverso il Libro verde dal titolo «Eguaglianza e non-discriminazione nell'Unione europea allargata», presentato il 28 maggio 2004, mostra che, per una larga maggioranza delle persone interrogate, l'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi nella lotta contro le discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, un handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

      (12) Nella risoluzione del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea, il Parlamento europeo richiama l'attenzione sulla prevalenza di sentimenti antirom e sull'effetto discriminatorio nei riguardi delle opportunità in termini di occupazione, istruzione e servizi sociali per i gruppi etnici più svantaggiati nell'Unione europea.

      (13) Una condizione fondamentale del successo del quadro giuridico comunitario contro le discriminazioni sono l'ampiezza del sostegno popolare sul quale può contare e una reale volontà politica di cambiare. In tale contesto, le parti sociali, le autorità locali e regionali e le ONG hanno un ruolo cruciale da svolgere. L’anno europeo dovrebbe agire come catalizzatore per sensibilizzare i cittadini e dare più forza alla campagna. Esso dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione dei politici in tutti gli Stati membri e stimolare tutte le persone interessate a realizzare la nuova strategia quadro dell’Unione europea sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, anche dopo il 2007.

      (14) L'anno europeo cercherà di affrontare anche le questioni legate alla discriminazione multipla, vale a dire fondata su due o più motivi tra quelli elencati all'articolo 13 del trattato. Esso cercherà inoltre di promuovere un trattamento equilibrato di tutti i motivi ivi elencati.

      (15) I diversi livelli dei progressi registrati a livello nazionale richiedono un'azione urgente a livello europeo e a livello nazionale nel campo della parità e della non discriminazione; conformemente al principio di sussidiarietà, occorre decentrare a livello nazionale la maggior parte delle azioni dell'anno europeo.

      (16) La partecipazione all’anno europeo dovrebbe essere aperta agli Stati membri, ai paesi di prossima adesione, ai paesi candidati che beneficiano della strategia di preadesione, ai paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni di cui all’accordo sullo spazio economico europeo, ai paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni di cui ai rispettivi accordi, e ai paesi che rientrano nella politica europea di vicinato, conformemente alle disposizioni di cui al documento strategico del maggio 2004 e ai piani d’azione nazionali.

      (17) È necessaria la coerenza e la complementarità con le altre iniziative comunitarie, in particolare con le azioni di lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale e di promozione dei diritti fondamentali, dell'istruzione e della formazione, della cultura e del dialogo interculturale, dei giovani, dei diritti relativi alla cittadinanza, dell'immigrazione e dei diritti d’asilo e della parità tra uomini e donne.

      (18) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, durante la procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

      (19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (20) Poiché gli scopi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità, tra gli altri aspetti, di partenariati multilaterali, di scambiare informazioni a livello internazionale e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

     DECIDONO:

 

     Art. 1. Anno europeo

     L’anno 2007 è dichiarato «Anno europeo delle pari opportunità per tutti».

 

          Art. 2. Obiettivi

     Gli obiettivi dell’anno europeo sono i seguenti:

     a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione nonché sulla problematica delle discriminazioni multiple. L’anno europeo permetterà di informare i cittadini che tutti hanno diritto alla parità di trattamento, e ciò indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali. L'anno europeo dovrà consentire ai gruppi che rischiano discriminazioni di conoscere meglio i loro diritti e la legislazione europea esistente in materia di non discriminazione.

     b) Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale dei gruppi vittime di discriminazioni nonché una partecipazione equilibrata alla vita sociale di uomini e donne. L’anno europeo favorirà la riflessione e la discussione sulla necessità di una maggiore partecipazione di tali gruppi alla vita sociale e di un loro coinvolgimento nelle azioni volte a combattere le discriminazioni in tutti i settori e a tutti i livelli.

     c) Riconoscimento: favorire e valorizzare la diversità e la parità. L’anno europeo permetterà di sottolineare, evidenziando i benefici della diversità, il contributo positivo che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza e dall’origine etnica, dalla religione, dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali, possono dare alla società nel suo complesso.

     d) Rispetto: promuovere una società più solidale. L’anno europeo permetterà di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza, di favorire buone relazioni tra tutti i membri della società, in particolare tra i giovani, e di promuovere e diffondere i valori che sottendono la lotta contro le discriminazioni.

 

          Art. 3. Contenuti delle azioni

     1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comportare, in particolare, l'organizzazione o il sostegno delle attività seguenti:

     a) incontri e manifestazioni;

     b) campagne promozionali, informative ed educative;

     c) indagini e studi a livello comunitario o nazionale.

     2. I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

 

          Art. 4. Parità tra i generi

     L'anno europeo tiene conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

 

          Art. 5. Cooperazione ed attuazione a livello nazionale

     La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato, in particolare garantendo che tutte le forme di discriminazione previste all'articolo 13 del trattato e all'articolo 2 della presente decisione siano considerate e trattate in maniera equilibrata.

     In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all’articolo 10.

     Essa organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, le ONG che rappresentano le popolazioni vittime di discriminazioni e la società civile, soprattutto a livello europeo, sulla progettazione e l’attuazione dell’anno europeo e sulle azioni e la valutazione che seguiranno. A tal fine, la Commissione trasmette a tutte le parti interessate le informazioni necessarie. Essa comunica il suo parere al comitato istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

 

          Art. 6. Cooperazione e attuazione a livello nazionale

     1. Ogni Stato membro istituisce o designa un organismo nazionale di attuazione cui spetta il compito di organizzare la propria partecipazione all'anno europeo. Entro il 17 giugno 2006 ogni Stato membro informa la Commissione della sua scelta. Tale organismo nazionale è responsabile della definizione della strategia nazionale e delle priorità per l'anno europeo, nonché della selezione delle azioni individuali da proporre per il finanziamento comunitario. La strategia nazionale e le priorità per l'anno europeo sono da fissarsi in conformità con gli obiettivi elencati all'articolo 2 e tenderanno ad assicurare un trattamento equilibrato di tutte le ragioni di discriminazione contemplate all'articolo 2.

     La procedura per l'assegnazione di finanziamenti comunitari per azioni a livello nazionale è fissata nella parte II dell'allegato.

     2. Allo scopo di eseguire i propri compiti, l'organismo nazionale di attuazione consulta su base regolare e coopera in maniera stretta con la società civile, incluse le organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi di persone potenzialmente esposte alla discriminazione e all'ineguaglianza di trattamento con le altre parti rilevanti.

 

          Art. 7. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il rappresentante dello Stato membro nel comitato è designato, di preferenza, dall'organo nazionale di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

 

          Art. 8. Meccanismo finanziario

     1. Le misure di livello comunitario, descritte nella parte I dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

     2. Le misure di livello locale, regionale o nazionale, di cui alla parte II, punto 6, dell’allegato, possono essere oggetto di cofinanziamento dal bilancio generale dell'Unione europea fino ad un massimo del 50 % dei costi complessivi definitivi delle azioni attuate a livello locale, regionale o nazionale e conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.

 

          Art. 9. Procedura di presentazione e selezione delle domande

     1. Le decisioni in merito al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

     2. La domanda di assistenza finanziaria per le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione secondo la procedura di cui alla parte II dell'allegato.

 

          Art. 10. Coerenza e complementarità

     La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e le altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali e regionali.

     Essi garantiscono la massima complementarità tra l'anno europeo e le altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, se queste possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’anno europeo.

 

          Art. 11. Partecipazione di Stati terzi

     L’anno europeo è aperto alla partecipazione di:

     a) paesi con i quali l'Unione europea ha firmato un trattato di adesione;

     b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

     c) Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

     d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari;

     e) i paesi partner della politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d’azione nazionali. Gli eventuali sostegni finanziari della Comunità ad attività organizzate in tale contesto da paesi partner della politica europea di vicinato sono coperti dallo strumento della politica europea di vicinato conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel quadro della cooperazione generale con tali paesi.

 

          Art. 12. Bilancio

     La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 è pari a 15 000 000 EUR, di cui 6 000 000 EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, la dotazione finanziaria è indicativa e da considerarsi confermata se coerente, per questa fase, con il quadro finanziario pluriennale in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

 

          Art. 13. Cooperazione internazionale

     Nell'ambito dell'iniziativa dell’anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 14. Monitoraggio e valutazione

     Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

Particolari delle azioni di cui all'articolo 3

 

I. Azioni Su Scala Comunitaria

 

     1. Incontri e manifestazioni

     a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;

     b) organizzazione di manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione in merito agli obiettivi dell’anno europeo, comprese le conferenze di apertura e di chiusura dell’anno europeo, tramite il sostegno concesso agli Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio in quei periodi e l'organizzazione del primo vertice annuale sulle parità.

 

     2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti:

     a) la creazione di un logo accessibile e disponibile nei diversi formati e di slogan relativi all’anno europeo, da usare per le attività che rientrano nell’anno europeo;

     b) una campagna d'informazione su scala comunitaria;

     c) l’adozione di misure adeguate per evidenziare i risultati ed aumentare la visibilità delle azioni e delle iniziative comunitarie che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'anno europeo;

     d) l’organizzazione di competizioni europee che evidenzino i risultati e le esperienze relative ai temi dell’anno europeo.

 

     3. Altre azioni

     Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di quesiti per valutare l'impatto dell'anno europeo, da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'anno europeo.

 

     4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

     — acquisto diretto di beni e di servizi, segnatamente nel campo della comunicazione, mediante bandi di gara con procedura aperta o ristretta,

     — acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara con procedura aperta o ristretta,

     — sovvenzioni concesse per coprire le spese relative ad eventi speciali a livello europeo intesi a presentare e a sensibilizzare all’Anno europeo; tali finanziamenti non supereranno l'80 % delle spese totali sostenute dal beneficiario.

     La Commissione può utilizzare assistenza tecnica e/o amministrativa a beneficio della Commissione stessa e degli Stati membri, per esempio per finanziare perizie esterne su argomenti specifici.

 

II. Azioni Su Scala Nazionale

 

     1. Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono essere ammesse ad un finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione europea fino ad un massimo del 50 % dei costi complessivi per Stato membro.

     2. Dopo l'adozione della presente decisione, la Commissione trasmette agli organismi nazionali di attuazione un invito ristretto a presentare proposte.

     3. Ogni organismo nazionale di attuazione presenta un'unica domanda di finanziamento comunitario in risposta all'invito a presentare proposte. Tale domanda di sovvenzione illustra la strategia e le priorità nazionali per l'anno europeo, le azioni proposte per il finanziamento nello Stato membro in questione, nonché le organizzazioni responsabili dell'attuazione di ogni singola azione. La domanda di sovvenzione è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle azioni proposte nonché l'importo e le fonti di cofinanziamento. I costi ammissibili possono comprendere una dotazione per il personale e i costi amministrativi sostenuti dall'organismo nazionale di attuazione.

     4. La strategia e le priorità nazionali per l'anno europeo sono stabilite conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e mirano ad assicurare un trattamento equilibrato di tutti i motivi di discriminazione di cui al medesimo articolo.

     5. La Commissione valuta e, se necessario, richiede modifiche alle domande di finanziamento comunitario presentate dagli organismi nazionali di attuazione, tali organismi hanno la responsabilità di coordinare e monitorare l'attuazione delle varie azioni nazionali.

     6. Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono comprendere:

     a) incontri e manifestazioni collegati agli obiettivi dell’anno europeo, tra cui una manifestazione di apertura dell’iniziativa;

     b) campagne di informazione ed educative ed altre misure a livello nazionale atte a divulgare i principi ed i valori che sottendono l’anno europeo, compresa l'organizzazione di premi e competizioni;

     c) sondaggi e studi, diversi da quelli di cui alla parte I, paragrafo 3.

 

III. Azioni Che Non Beneficiano Di Un Contributo Finanziario Dal Bilancio Generale Dell'unione Europea

 

     La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro materiale in relazione con l'anno europeo, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati, se questi ultimi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante l’anno europeo e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'anno europeo.