§ 3.3.65 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 35.
Costituzione del Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:23/02/2005
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Costituzione e finalità del Consorzio.
Art. 2.  Natura giuridica.
Art. 3.  Attività del Consorzio.
Art. 4.  Atti costitutivi.
Art. 5.  Organi del Consorzio.
Art. 6.  Assemblea consortile.
Art. 7.  Comitato tecnico.
Art. 8.  Amministratore unico.
Art. 9.  Collegio dei revisori.
Art. 10.  Bilancio, contabilità e contratti.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Indirizzi all’attività.
Art. 13.  Relazione al Consiglio regionale.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Abrogazioni.


§ 3.3.65 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 35. [1]

Costituzione del Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”.

(B.U. 4 marzo 2005, n. 18).

 

Art. 1. Costituzione e finalità del Consorzio.

     1. La Regione Toscana, promuove la costituzione del Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”, di seguito denominato Consorzio o LaMMa.

     2. Al Consorzio possono partecipare il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), la Fondazione per la meteorologia applicata (FMA), gli enti locali e gli enti pubblici operanti nei settori oggetto dell’attività del LaMMa.

     3. Il Consorzio è volto alla creazione e gestione di basi dati ambientali ed alla elaborazione e diffusione di modelli anche finalizzati alla tutela del territorio.

 

     Art. 2. Natura giuridica.

     1. Il LaMMa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

 

     Art. 3. Attività del Consorzio.

     1. Per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1, comma 3, il Consorzio svolge le seguenti attività:

     a) studio, rilevazione ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrometria e mareografia;

     b) sviluppo di basi dati spaziali integrate con dati telerilevati a supporto della modellistica ambientale;

     c) sviluppo e diffusione dell’informazione geologica e delle sue applicazioni per la tutela del territorio;

     d) diffusione della ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) e sostegno dell’innovazione nei processi produttivi.

     2. Tali attività sono svolte in raccordo con le strutture tecniche della Regione Toscana, secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all’articolo 4.

     3. Il Consorzio esplica, in via principale, la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del Consorzio medesimo e può altresì fornire beni e servizi ai soggetti pubblici e privati non facenti parte dello stesso Consorzio.

     4. Il Consorzio può realizzare progetti di ricerca regionali, nazionali, comunitari e internazionali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 4. Atti costitutivi.

     1. Il Consiglio regionale approva la convenzione e lo statuto del LaMMa, su proposta della Giunta regionale che li predispone d’intesa con gli altri enti consorziati.

     2. La convenzione definisce le attività del LaMMa, le modalità del raccordo operativo tra il LaMMa ed i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di partecipazione di altri enti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

     3. Lo statuto contiene le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio; in particolare lo statuto disciplina le nomine e le funzioni degli organi consortili.

     4. Eventuali modifiche della convenzione e dello statuto che si rendessero necessarie nel corso della vita del Consorzio, ivi comprese quelle concernenti ampliamenti ed adeguamenti dell’oggetto sociale, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere favorevole degli altri enti consorziati.

 

     Art. 5. Organi del Consorzio.

     1. Sono organi del LaMMa:

     a) l’assemblea consortile;

     b) il comitato tecnico;

     c) l’amministratore unico;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Art. 6. Assemblea consortile.

     1. L’assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, fermo restando che il numero dei voti spettante a ciascuno di essi è correlato alla quota di partecipazione dell’ente consorziato fissata dalla convenzione e dallo statuto.

     2. Il rappresentante della Regione in seno all’assemblea è il Presidente della Giunta regionale o altro componente della Giunta stessa da lui designato.

     3. Spetta all’assemblea:

     a) nominare l’amministratore unico ed il collegio dei revisori;

     b) adottare il bilancio economico di previsione pluriennale e annuale unitamente alla relazione previsionale e programmatica;

     c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

     d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;

     e) approvare la pianta organica del consorzio;

     f) deliberare in ordine all’ingresso ed al recesso dei consorziati;

     g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;

     h) determinare le indennità spettanti agli organi consortili.

 

     Art. 7. Comitato tecnico.

     1. Il comitato tecnico ha funzioni istruttorie e di impulso nei confronti dell’amministratore unico ed è composto, oltreché dallo stesso amministratore unico che lo presiede, da membri esperti nelle materie di cui all’articolo 3, comma 1, nominati dalla Giunta regionale e dagli altri enti consorziati, in numero correlato alla quota di partecipazione di ciascuno, secondo quanto previsto nello statuto.

     2. Il comitato definisce le linee operative dell’attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

     3. Il comitato formula altresì all’amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 6, comma 3, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto.

     4. Ai componenti del comitato tecnico non spettano indennità di presenza o di carica, salvo diversa determinazione dell’assemblea.

 

     Art. 8. Amministratore unico.

     1. L’amministratore unico è nominato dall’assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d’intesa con gli altri enti consorziati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, acquisita tale intesa, comunica al Consiglio regionale il nominativo del soggetto da designare. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, la designazione è trasmessa al Consorzio.

     2. L’amministratore dura in carica cinque anni e può essere revocato con deliberazione motivata dell’assemblea, in caso di violazione di legge, di gravi irregolarità della gestione, di mancato rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 12, comma 1, come specificati dal comitato tecnico, ovvero in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti nel bilancio di previsione.

     3. L’amministratore unico:

     a) rappresenta legalmente il LaMMa e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;

     b) predispone il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica in conformità alle direttive della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 1 ed alle linee operative stabilite dal comitato tecnico;

     c) predispone il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

     d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 6, comma 3 e provvede alla loro attuazione;

     e) informa annualmente la Giunta regionale sull’attività e la gestione economica del Consorzio, tramite apposita relazione.

     4. All’amministratore unico spetta un’indennità annua nella misura stabilita dall’assemblea.

 

     Art. 9. Collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea consortile ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno, che ha funzioni di presidente, è designato dal Consiglio regionale.

     2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

     3. Il collegio, secondo le modalità definite nello statuto, esamina gli atti del LaMMa sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa, attua verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità dell’amministrazione. Il collegio dà altresì il proprio parere sui bilanci di previsione e di esercizio ed esprime inoltre una valutazione complessiva sull’attività del Consorzio, formulando eventuali rilievi e proposte.

     4. Il presidente del collegio relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al Consorzio sui risultati della attività del collegio medesimo.

     5. Ai membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua nella misura stabilita dall’assemblea.

 

     Art. 10. Bilancio, contabilità e contratti.

     1. Le entrate finanziarie del LaMMa sono costituite:

     a) dal contributo ordinario annuale dei soci;

     b) dagli eventuali ulteriori contributi dei soci, finalizzati alla realizzazione di particolari progetti nell’ambito delle attività del Consorzio;

     c) dagli introiti derivanti dalla fornitura di beni e servizi;

     d) dagli eventuali contributi di soggetti terzi finalizzati all’attività di ricerca.

     2. Il bilancio annuale di previsione è adottato dall’assemblea consortile, unitamente alla relazione previsionale e programmatica, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, ed è approvato dalla Giunta regionale. La relazione previsionale e programmatica fornisce indicazioni tecniche ed economiche per l’attuazione dei programmi da realizzare.

     3. Il bilancio di esercizio è adottato dall’assemblea consortile, unitamente alla relazione di gestione, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ed è approvato dal Consiglio regionale. La relazione di gestione dà atto degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti.

     4. Il LaMMa è tenuto all’applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio.

 

     Art. 11. Personale.

     1. Il LaMMa ha un proprio ruolo organico, a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni/autonomie locali.

 

     Art. 12. Indirizzi all’attività.

     1. La Giunta regionale, d’intesa con gli altri enti consorziati, indirizza l’attività del Consorzio in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale.

 

     Art. 13. Relazione al Consiglio regionale.

     1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte dal Consorzio e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che la medesima intende impartire ai sensi dell’articolo 12.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del Consorzio è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella unità previsionale di base (UPB) n. 143 (Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento) del bilancio di previsione 2005.

     2. Al fine di contribuire agli oneri di primo impianto del LaMMA è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.600.000,00 di cui euro 400.000,00 per l’anno 2005 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2006, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB n. 513 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti) del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007.

     3. Per l’anno 2005 il contributo di cui al comma 2 è erogato in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell’attività.

     4. Al fine di contribuire al funzionamento a regime del LaMMA è stanziata la somma di euro 1.500.000,00 nell’ambito della UPB n. 721 (Gestione corrente – spese correnti) della funzione obiettivo (Funzionamento enti ed agenzie regionali) del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2007.

     5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 4, al bilancio di previsione 2005 e al bilancio pluriennale vigente 2005/2007, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa per uguale importo:

     anno 2005:

     in diminuzione:

     UPB n. 743 (Fondi – spese di investimento), euro 100.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 143 (Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali – spese di investimento), euro 100.000,00;

     anno 2007:

     in diminuzione:

     UPB n. 741 (Fondi – spese correnti), euro 1.500.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 721 (Gestione corrente – spese correnti), euro 1.500.000,00.

     6. Agli oneri relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. La dotazione organica del LaMMa è approvata dall’assemblea entro sei mesi dalla costituzione del medesimo.

     2. Fino all’espletamento delle procedure necessarie per l’assunzione del personale di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici mesi dalla data di costituzione del Consorzio, il personale è messo a disposizione dagli enti consorziati secondo quanto specificato nella convenzione di cui all’articolo 4, comma 2.

 

     Art. 16. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 6 aprile 2000, n.55 (Promozione della società per azioni “Lamma-Skymed”) è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 17 luglio 2009, n. 39.