Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 27/05/1980 |
Numero: | 47 |
§ 5.3.223 - L.R. 27 maggio 1980, n. 47.
Disposizioni di carattere finanziario per la formazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e per il triennio 1980- 1982.
(G.U.R. 27 maggio 1980, n. 24).
L'art. 2 della
(Omissis) [1].
Per le finalità previste dall'art. 22 della
Presidenza della Regione
I contratti stipulati per le finalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 9.500 milioni, che si iscrive al cap. 10719.
Per le finalità della
Per fronteggiare gli oneri derivanti dai mutui già concessi secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 1.000.000, il cui termine iniziale è di lire 99.000.000, che si iscrive al cap. 50459.
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Con effetto dall'anno finanziario 1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del bilancio della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Il contributo di cui al comma precedente è fissato per ciascuno degli anni 1981 e 1982 nella misura di lire 1.000 milioni.
Per le finalità dell'art. 3 della
Alla liquidazione dei contributi previsti per gli scopi di cui all'art. 3 della
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti previsti in bilancio per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani e per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi anche per le zone rimboschite con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.
Per le operazioni annuali di ammasso volontario di grano duro si applicano le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 20 della
Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della
La misura annuale delle anticipazioni per le operazioni di cui al primo comma è pari all'ammontare, arrotondato per difetto alle 100 lire, del prezzo base di intervento stabilito per ciascuna campagna dalla CEE [3].
Il contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto, anche se precedente alla entrata in vigore della presente legge [3].
Per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che si iscrive al cap. 55018.
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. a, della
La spesa autorizzata dall'art. 1 della
All'ulteriore spesa autorizzata con il precedente comma si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della
Il programma contenente l'elenco delle opere finanziabili, sottoposto al preventivo parere della Commissione legislativa «Agricoltura e foreste» dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dalla Giunta regionale.
Per il miglioramento e il potenziamento delle strutture aziendali è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 25 mila milioni così ripartita:
a) lire 8 mila milioni per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della
b) lire 5 mila milioni per le finalità di cui agli articoli 21 e 23 della
c) lire 5 mila milioni per le finalità di cui all'art. 33 della
d) lire 5 mila milioni per le finalità di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della
e) lire 2 mila milioni per le finalità di cui all'art. 1 della
Nella concessione delle provvidenze previste per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma è assicurata la preferenza in favore dei beneficiari coltivatori diretti, sempre che l'importo contributivo non superi la somma di lire 200 milioni.
In ogni caso le provvidenze per gli interventi di cui al presente articolo possono essere concesse per i progetti di sviluppo già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli interventi concernenti le strutture relative alle colture protette previste alla lett. c del primo comma e per quelli di cui all'art. 1 della
Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo ( ESA), è incrementato, per l'anno finanziario 1980, di lire 6.000 milioni per le finalità dell'art. 7 della
Lo stanziamento del cap. 56752 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 viene utilizzato anche per l'indennizzo di minori redditi derivanti da occupazione di terreni per l'attuazione di interventi già realizzati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.
Per assicurare la tempestività degli interventi manutentori e di difesa dei boschi dagli incendi, da eseguirsi in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda foreste demaniali della Regione, gli ispettori ripartimentali competenti per territorio sono autorizzati a dare immediato inizio ai lavori.
Delle necessità dei suddetti interventi programmati gli ispettori ripartimentali danno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed al Direttore della Azienda delle foreste demaniali che, entro i successivi dieci giorni, approvano le proposte e dispongono l'accreditamento delle somme occorrenti.
Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dallo ispettore ripartimentale delle foreste.
L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana può provvedere all'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi mediante cottimo fiduciario di importo non superiore a 60 milioni di lire da concedere alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 2 della
Per le finalità del precedente comma è iscritto nel bilancio dell'Azienda un apposito capitolo con stanziamento di lire 1.500 milioni.
L'art. 9 della
Per l'esercizio finanziario 1980, lo stanziamento di cui al cap. 56009, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni, è destinato, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della
Per le finalità di cui al precedente comma l'Ente di sviluppo agricolo, a parziale modifica di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è tenuto a presentare entro il 30 giugno 1980 apposito piano all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la relativa approvazione.
Assessorato degli enti locali
L'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) può usufruire dei sussidi previsti dalla
Per l'anno finanziario 1980 è riservata a favore della predetta Associazione, nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 2 della legge citata, una quota dello stanziamento del cap. 18703 non superiore a lire 50 milioni.
Al pagamento delle rette per ricoveri disposti a tutto il 31 dicembre 1979, in applicazione dell'art. 32 della
Assessorato del bilancio e delle finanze
L'Amministrazione regionale del bilancio è autorizzata ad erogare in unica soluzione ai comuni ed alle province, nella stessa misura prevista per l'anno 1979, le assegnazioni statali di cui all'art. 10 della
Assessorato dei lavori pubblici
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini e assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione, che svolgono attività di patronato in favore degli associati e che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 la spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 28701.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario all'Ente acquedotti siciliani (EAS) per il saldo dei contributi sociali arretrati dovuti all'INPS per consentire all'ente di usufruire dei benefici previsti dallo art. 23 quater della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. c, della
Ai sensi dell'art. 6 della
I contributi di cui all'art. 16 della
I contributi di cui al comma precedente sono aggiuntivi agli altri contributi concessi a norma dello stesso art. 16.
Ai mutui di cui sopra si applicano, in ordine alle garanzie della Regione, le disposizioni previste dall'art. 25 della
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite venticinquennale d'impegno di lire 550 milioni.
(Omissis) [6].
b) per gli interventi previsti dagli articoli 31, 32, 33 e dal terzo comma dell'art. 34 il finanziamento è revocato di diritto qualora le amministrazioni competenti non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 30 giugno 1981. La disposizione prevista sotto la precedente lett. a si applica anche agli interventi di cui all'art. 34, primo comma, ed all'art. 35.
Assessorato del lavoro e della previdenza sociale
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della
Per la concessione di contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di lire 575 milioni, che si iscrive al cap. 33003 [7].
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della
Per le finalità dell'art. 36 della
A decorrere dal 1 gennaio 1980, gli assegni familiari concessi agli artigiani a norma della
L'assegno di parto previsto dall'art. 4 della
In favore della lavoratrice artigiana che usufruisce dell'assegno di parto previsto dall'art. 23 della
Per le finalità dell'art. 18 della
Lo stanziamento del cap. 33026 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 8.477 milioni.
La spesa autorizzata dall'art. 11, ultimo comma, della
Per le finalità dell'art. 10 della
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato
e della pesca
Per le finalità degli articoli 9, lett. d, e 4, lett. c, della
Per le finalità degli articoli 9, lett. d, e 4, lett. c, della
La spesa autorizzata dall'art. 2, secondo comma, della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. b), della
La spesa complessiva autorizzata dall'art. 2, primo comma, della
Per le finalità dell'art. 3 della
Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dallo art. 1 della
Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della
Assessorato dell'industria
In attesa dell'approvazione e del finanziamento del piano di investimenti dell'AZASI per il quadriennio 1980- 1983 e del programma di attuazione del 1980, il fondo di lire 3.200 milioni destinato dal programma di attuazione dell'AZASI del 1979 al potenziamento dell'INSICEM SpA, può essere utilizzato, a modifica di quanto previsto dalla
a) 280 milioni per costi di addestramento a carico dell'AZASI;
b) 1.092 milioni per l'IMAC;
c) 396 milioni per l'INSICEM;
d) 622 milioni per l'aumento del capitale sociale della KERAZASI.
In sede di approvazione e di finanziamento del piano di investimenti dell'AZASI per il quadriennio 1980- 1983 e del programma di attuazione del 1980 si provvederà a reintegrare il finanziamento della INSICEM per la quota utilizzata diversamente dalle finalità previste dal programma di attuazione del 1979, approvato con la
Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica
istruzione
Il limite massimo di spesa fissato dal secondo comma dell'art. 4 della
Al fine di completare il censimento, la schedatura, l'acquisizione di studi e quanto altro necessario per migliorare l'informazione sul patrimonio dei beni culturali ed ambientali in Sicilia, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 450 milioni, da erogare alle sopraintendenze alle gallerie ed alle opere d'arte, cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo [9].
Per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita o di fine servizio, compresi i relativi oneri riflessi, al personale in servizio sino al 31 agosto 1975 nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici ai sensi della
Per le finalità dell'art. 1, lettere a e b, della
Il contributo annuo in favore dell'ente «Opera pia Istituto per ciechi Tommaso Ardizzone Gioieni» di Catania, per le spese di funzionamento, previsto dall'art. 1 della
Assessorato del territorio e dell'ambiente
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della
Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lett. f, della
Per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 1.907,3 milioni.
Il contributo annuo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della
L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della
L'importo dei contributi previsti dalla
Per le finalità della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della
Per le finalità degli articoli 1 e 3 della
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della
La spesa autorizzata dall'art. 2 della
Per le finalità dell'art. 42 della
Le somme assegnate dallo Stato alla Regione siciliana a norma dell'art. 1 del
Fondo di solidarietà nazionale
A carico del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1980, sono autorizzate le seguenti spese:
a) Servizi generali:
1) programma di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere varie di rilevanza sovracomunale, per la realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, previsto dall'art. 20 della
2) investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della
b) Agricoltura e foreste:
1) costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; ampliamento e riattamento di edifici demaniali già destinati o destinabili a sede degli uffici medesimi, lire 1.500 milioni;
2) realizzazione di strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti nelle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche -
3) prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue previste dalla
4) opere di bonifica di competenza della Regione, lavori ed interventi antianofelici di cui agli articoli 2 e 7 del
5) opere di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria di bacini montani; opere pubbliche di bonifica montana, lire 14.900 milioni;
6) sistemazione idraulico - forestale delle pendici del monte San Giuliano, lire 3.000 milioni.
c) Industria:
1) progetto - obiettivo per il sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi -
d) Lavori pubblici:
1) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, opere marittime a difesa dei litorali anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 16.000 milioni;
2) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 4.500 milioni;
3) consolidamento e trasferimento di abitati situati.
e) Turismo:
1) interventi per il collegamento continuativo attraverso mezzi rapidi, per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori -
Per le finalità dell'art. 1, lett. a, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 maggio 1980.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 3 della
[2] Sostituisce il 2°e il 3° comma dell'art. 5 della
[3] Gli originari commi 2° e 3° sono stati così sostituiti dall'art. 39 della
[3] Gli originari commi 2° e 3° sono stati così sostituiti dall'art. 39 della
[3] Gli originari commi 2° e 3° sono stati così sostituiti dall'art. 39 della
[4] Vedi l'art. 22 della
[5] Sostituisce l'art. 8, primo comma, della
[5a] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[6] Modifica la
[7] Articolo così sostituito dall'art. 15 della
[7a] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[8] Sostituisce il secondo comma dell'art. 7 della
[9] Vedi l'art. 26 della
[10] Sostituisce la lett. g) dell'art. 14 della