§ 3.10.23 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 53.
Rifinanziamento della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:04/12/1978
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nell'esercizio finanziario [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'art. 11 della già citata L.R. n. 41 del 1975, è autorizzata, per il periodo 1979-1982, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'anno [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, e dall'art. 17 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, è autorizzata, per il periodo 1979-1982, a favore dei consorzi tra [...]
Art. 4.      Ferme restando le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, i contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della legge stessa, sono concessi dai presidenti delle camere [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1979-1982, la spesa complessiva di lire 14.250 milioni di cui lire 11.250 milioni per [...]


§ 3.10.23 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 53.

Rifinanziamento della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato.

(G.U.R. 6 dicembre 1978, n. 52).

 

Art. 1.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nell'esercizio finanziario 1979.

     Per l'espletamento delle istruttorie di cui al secondo comma dell'art. 4 della sopracitata L.R. n. 41 del 1975, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni da iscrivere nell'esercizio finanziario 1979.

     Nell'espletamento dei compiti istruttori le commissioni provinciali dell'artigianato si avvalgono prevalentemente di tecnici iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla L. n. 285 del 1977.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'art. 11 della già citata L.R. n. 41 del 1975, è autorizzata, per il periodo 1979-1982, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'anno 1979.

     Per le finalità di cui all'art. 12 della stessa L.R. n. 41 del 1975, è autorizzata, altresì, per il periodo 1979-1982 la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'anno 1979.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, e dall'art. 17 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, è autorizzata, per il periodo 1979-1982, a favore dei consorzi tra imprese artigiane, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 750 milioni per l'anno 1979.

 

     Art. 4.

     Ferme restando le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41, i contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della legge stessa, sono concessi dai presidenti delle camere di commercio, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1979-1982, la spesa complessiva di lire 14.250 milioni di cui lire 11.250 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

     All'onere di lire 11.250 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione.

     Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.