Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 29/10/1964 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Sono sussidiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni, nonché della L. 3 gennaio 1961, n. 3, la costruzione [...] |
Art. 2. Ai beneficiari della presente legge può essere inoltre concesso un concorso, in misura pari al 5% della somma mutuata, nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito agrario [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La garanzia fideiussoria che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'I.R.C.A.C., ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1963, n. 12, [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di: |
§ 3.3.44 - L.R. 29 ottobre 1964, n. 26.
Provvidenze per l'impianto di serre e fungaie.
(G.U.R. 31 ottobre 1964, n. 47).
Sono sussidiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti del
L'importo delle opere da ammettere a contributo non può superare lire 40.000.000 [1].
Ai beneficiari della presente legge può essere inoltre concesso un concorso, in misura pari al 5% della somma mutuata, nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito agrario eventualmente effettuate, per far fronte alla spesa non coperta dal contributo, con istituti di credito esercenti il credito agrario.
(Omissis) [2].
La garanzia fideiussoria che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'I.R.C.A.C., ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 4 della
(Omissis) [3].
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di:
1) lire 550.000.000 annui, a partire dall'esercizio 1965, per le finalità di cui agli artt. 1 e 2;
2) lire 500.000.000, nell'esercizio 1965, ad integrazione del fondo a disposizione dell'I.R.C.A.C. per sovvenire alle esigenze di cui all'art. 3;
3) (Omissis) [4].
Per l'esercizio 1 luglio 1964-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di:
a) lire 25.000.000 per le finalità di cui agli artt. 1 e 2;
b) lire 10.000.000 per le finalità di cui all'art. 3;
c) lire 500.000 per le finalità di cui all'art. 5.
Le somme gravanti sull'esercizio corrente saranno prelevate dal cap. 69 del bilancio.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.
[1] Importo così elevato dall'art. 13
[2] Articolo abrogato dall'art. 9
[3] Articolo abrogato dall'art. 1
[4] Punto abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giungo 1970, n. 5.