Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/1977 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 l'importo delle spese destinate alle finalità delle norme di leggi regionali appresso elencate, è determinato nella misura prevista nel bilancio della Regione per [...] |
Art. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del [...] |
Art. 3. Le spese relative a limiti di impegno, nonché quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse, che risultano impegnate o disponibili alla chiusura dell'esercizio 1977, sono riportate [...] |
Art. 4. Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977 sui capitoli delle spese autorizzate dalle leggi della Regione emanate in attuazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, sul [...] |
Art. 5. Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono [...] |
Art. 6. Ai fini dell'utilizzazione dell'eventuale avanzo finanziario di gestione dell'anno 1977, a termini dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le somme iscritte in [...] |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 5.3.208 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.
Norme finanziarie.
(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).
A decorrere dal 1 gennaio 1978 l'importo delle spese destinate alle finalità delle norme di leggi regionali appresso elencate, è determinato nella misura prevista nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978:
a) Agricoltura e foreste: articoli 1 e 2 della
b) Industria e commercio:
c) Lavori pubblici: lett. c dell'art. 3 della
d) Lavoro e cooperazione:
e) Pubblica istruzione: art. 1, lettere a, b e c della
f) Sanità: art. 9 della
g) Turismo, comunicazioni e trasporti: articoli 24, 25, 30, lett. d, 31 e 34 della
Con effetto dal 1 gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del bilancio della Regione nella misura massima stabilita nel precedente art. 1.
Con effetto dalla predetta data sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 7 della
Le spese relative a limiti di impegno, nonché quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse, che risultano impegnate o disponibili alla chiusura dell'esercizio 1977, sono riportate nel conto dei residui dell'esercizio 1978.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977 sui capitoli delle spese autorizzate dalle leggi della Regione emanate in attuazione della
All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla spesa autorizzata con l'art. 28 della
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della
Ai fini dell'utilizzazione dell'eventuale avanzo finanziario di gestione dell'anno 1977, a termini dell'art. 9, terzo comma, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Vedi l'art. 6, ultimo comma, della
[2] Vedi l'art. 55 della