§ 5.3.208 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.
Norme finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/12/1977
Numero:119


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 gennaio 1978 l'importo delle spese destinate alle finalità delle norme di leggi regionali appresso elencate, è determinato nella misura prevista nel bilancio della Regione per [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1 gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del [...]
Art. 3.      Le spese relative a limiti di impegno, nonché quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse, che risultano impegnate o disponibili alla chiusura dell'esercizio 1977, sono riportate [...]
Art. 4.      Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977 sui capitoli delle spese autorizzate dalle leggi della Regione emanate in attuazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, sul [...]
Art. 5.      Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono [...]
Art. 6.      Ai fini dell'utilizzazione dell'eventuale avanzo finanziario di gestione dell'anno 1977, a termini dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le somme iscritte in [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.208 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.

Norme finanziarie.

(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1 gennaio 1978 l'importo delle spese destinate alle finalità delle norme di leggi regionali appresso elencate, è determinato nella misura prevista nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978:

     a) Agricoltura e foreste: articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26; art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) Industria e commercio: legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

     decreto legislativo del Presidente della Regione 19 giugno 1950, n. 25, modificato dalla legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72; art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75; legge regionale 22 aprile 1964, n. 6;

     legge regionale 1 agosto 1974, n. 31;

     c) Lavori pubblici: lett. c dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, sostituita dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24;

     d) Lavoro e cooperazione: legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

     legge regionale 25 novembre 1966, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 novembre 1966, n. 31;

     legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52; legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni; art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11; legge regionale 7 giugno 1973, n. 26; art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60;

     e) Pubblica istruzione: art. 1, lettere a, b e c della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40; legge regionale 7 maggio 1976, n. 68;

     f) Sanità: art. 9 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni; titoli I e II della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41;

     g) Turismo, comunicazioni e trasporti: articoli 24, 25, 30, lett. d, 31 e 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni; art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32.

 

     Art. 2.

     Con effetto dal 1 gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del bilancio della Regione nella misura massima stabilita nel precedente art. 1.

     Con effetto dalla predetta data sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive modifiche.

 

     Art. 3.

     Le spese relative a limiti di impegno, nonché quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse, che risultano impegnate o disponibili alla chiusura dell'esercizio 1977, sono riportate nel conto dei residui dell'esercizio 1978.

 

     Art. 4.

     Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977 sui capitoli delle spese autorizzate dalle leggi della Regione emanate in attuazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, sul "Piano regionale d' interventi per il periodo 1975- 1980", possono essere utilizzate nell'esercizio 1978 e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979, per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su motivata richiesta delle competenti amministrazioni [1].

     All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano alla spesa autorizzata con l'art. 28 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, per le finalità previste dall'art. 17 della legge medesima ed alle spese autorizzate dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 38.

 

     Art. 5.

     Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono iscritte, con decreti del Presidente della Regione, al cap. 51601 - Fondo globale per provvedimenti legislativi in corso - del bilancio per l'anno finanziario 1978, fino alla concorrenza dell'importo di lire 45.000 milioni [2], anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'utilizzazione dell'eventuale avanzo finanziario di gestione dell'anno 1977, a termini dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le somme iscritte in bilancio in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5, sono detratte dall'importo dell'avanzo medesimo.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 6, ultimo comma, della L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.

[2] Vedi l'art. 55 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, per modifica importo.