§ 4.4.23 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 63.
Provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori ad integrazione della L.R. 7 maggio 1976, n. 71.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:04/12/1978
Numero:63


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Nella prima applicazione della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, i contributi di cui all'art. 9 relativi agli anni 1976 e 1977 possono essere concessi anche a ditte esercenti i collegamenti che non [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 4.4.23 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 63.

Provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori ad integrazione della L.R. 7 maggio 1976, n. 71.

(G.U.R. 6 novembre 1978, n. 52).

 

Art. 1. [1]

     1. Nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71 ed in considerazione della particolarità dipendente dalla posizione geografica delle isole minori della Sicilia, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi al fine di consentire l'agevolazione tariffaria fino ad un massimo del 50 per cento del costo del biglietto aereo agli utenti dei servizi aerei di linea, sulle tratte che collegano la Sicilia con le isole minori. Al fine di favorire l'abbattimento delle tariffe e la libera concorrenza eventuali agevolazioni tariffarie praticate dai vettori andranno ad esclusivo vantaggio degli utenti.

     2. L'esercizio delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 1 è affidato ad uffici della pubblica amministrazione che agiscono nelle sedi aeroportuali e/o ai vettori interessati i cui funzionari fungeranno da funzionari delegati della Regione siciliana.

     3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti provvede a stabilire le modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità del capitolo 87511 del bilancio della Regione per l'anno 1996.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Nella prima applicazione della L.R. 7 maggio 1976, n. 71, i contributi di cui all'art. 9 relativi agli anni 1976 e 1977 possono essere concessi anche a ditte esercenti i collegamenti che non abbiano applicato le tariffe preferenziali previste al punto c dell'art. 13 della predetta legge purché dai contributi suddetti vengano detratte le somme percepite in relazione ai maggiori prezzi praticati.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[2] Integra l'art. 17 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71.

[3] Integra l'art. 19 della L.R. 7 maggio 1976, n. 71.