Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 05/11/1979 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 55, è autorizzata, per l'anno 1979, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni. |
Art. 2. Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 1980 |
Art. 3. Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente all'anno 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato [...] |
Art. 4. L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal [...] |
Art. 5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1979 e 1980 la spesa complessiva di lire 6.500 milioni di cui lire 1.500 milioni a carico [...] |
Art. 6. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 1.500 milioni ed è [...] |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.9.28 - L.R. 5 novembre 1979, n. 227.
Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori ed armatori e proroga dei benefici al 30 giugno 1980.
(G.U.R. 10 novembre 1979, n. 49).
Per le finalità previste dalla
Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, di cui alla
Il contributo previsto dall'art. 2 della
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.
L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1979 e 1980 la spesa complessiva di lire 6.500 milioni di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979.
All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede utilizzando, in deroga all'art. 9, secondo comma, della
L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980, previsto in lire 5.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1979- 1981 approvato con
In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 1.500 milioni ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, relativo alla quota dei fondi ordinari.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Termine così prorogato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della