§ 3.2.38 - L.R. 13 agosto 1979, n. 197.
Provvedimenti per il settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:13/08/1979
Numero:197


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa di lire 46.146 milioni, di cui lire 11.146 milioni per l'esercizio [...]
Art. 2.      Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, e dell'art. 1 della presente legge, all'atto dell'ammissione al contributo in conto capitale, viene [...]
Art. 7.      Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale per la sola annata agraria 1979-1980, ad [...]


§ 3.2.38 - L.R. 13 agosto 1979, n. 197.

Provvedimenti per il settore agricolo.

(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa di lire 46.146 milioni, di cui lire 11.146 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

     Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 1 della surichiamata legge regionale.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, e dell'art. 1 della presente legge, all'atto dell'ammissione al contributo in conto capitale, viene anticipato, in favore dei beneficiari, il 30% dell'ammontare del contributo stesso, previa prestazione da parte dei beneficiari medesimi di idonea garanzia assicurativa o fidejussoria.

     Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del restante contributo.

 

     Artt. 3. - 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale per la sola annata agraria 1979-1980, ad erogare, in favore di cooperative cantine sociali e loro consorzi, prestiti per l'estinzione di passività che risultino documentate dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con esclusione di quelle eventualmente ripianate dai soggetti beneficiari con analoghe agevolazioni creditizie.

     I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.

     Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è incrementato di lire 5.000 milioni.

 

     Artt. 8. - 9.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norme finanziarie.

[1] Norme finanziarie.