Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 13/08/1979 |
Numero: | 197 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa di lire 46.146 milioni, di cui lire 11.146 milioni per l'esercizio [...] |
Art. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, e dell'art. 1 della presente legge, all'atto dell'ammissione al contributo in conto capitale, viene [...] |
Art. 7. Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale per la sola annata agraria 1979-1980, ad [...] |
§ 3.2.38 - L.R. 13 agosto 1979, n. 197.
Provvedimenti per il settore agricolo.
(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).
Per le finalità previste dall'art. 1 della
Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 1 della surichiamata legge regionale.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della
Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del restante contributo.
Artt. 3. - 6.
(Omissis) [1].
Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale per la sola annata agraria 1979-1980, ad erogare, in favore di cooperative cantine sociali e loro consorzi, prestiti per l'estinzione di passività che risultino documentate dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con esclusione di quelle eventualmente ripianate dai soggetti beneficiari con analoghe agevolazioni creditizie.
I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.
Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è incrementato di lire 5.000 milioni.
Artt. 8. - 9.
(Omissis) [1].
[1] Norme finanziarie.
[1] Norme finanziarie.