§ 4.3.64 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.
Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:20/12/1975
Numero:79


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione [...]
Art. 2.      La localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto alla data del 30 aprile 1975 deve avvenire in conformità alle [...]
Art. 3.      Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni costruite ai sensi della presente legge e concesse a proprietà indivisa, è stabilito in lire sei milioni, da determinarsi ai sensi [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla scorta delle domande che saranno presentate a norma della presente legge e di quelle già inoltrate a norma dell'art. 3 della L.R. 10 luglio [...]
Art. 5.      Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate da una relazione tecnico-finanziaria sul programma costruttivo da realizzare, contenente le seguenti indicazioni:
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Le cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente [...]
Art. 8.      Alle cooperative edilizie o ai loro consorzi e alle piccole e medie imprese di costruzioni edilizie, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che comunque realizzano programmi [...]
Art. 9.      Il contributo concesso alle cooperative edilizie e loro consorzi verrà erogato direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza, ed il pagamento avrà luogo alla scadenza [...]
Art. 10.      I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla scorta degli elaborati di progetto [...]
Art. 11.      L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è autorizzata a prestare garanzia totale per l'ammontare di ogni singolo progetto ammesso a contributo, [...]
Art. 12.      La commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, è integrata da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, [...]
Art. 13.      La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere anticipazioni al comuni siciliani per le seguenti finalità:
Art. 14.      Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione previa istanza dei comuni interessati corredata:
Art. 15.      Le anticipazioni di cui all'art. 13, da ripartire in tre esercizi finanziari in relazione alle effettive necessità, sono poste a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e del [...]
Art. 16.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore delle cooperative o loro consorzi che usufruiscono di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre [...]
Art. 17.      I contratti biennali di affitto stipulati a norma della L.R. 5 aprile 1972, n. 22, possono essere prorogati per due anni.
Art. 18.      Per quanto non in contrasto con le norme della presente legge si applicano le disposizioni vigenti.
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, si applicano le norme previste dall'art. 4 delle presente legge.
Art. 21.      La presente legge sostituisce la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1975, avente per oggetto «Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle [...]
Art. 22.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.3.64 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione.

(G.U.R. 27 dicembre 1975, n. 57).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi in annualità costanti sino a 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire [40] milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della L.R. n. 95 del 1977 [1].

     L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere accessorio è a carico delle cooperative edilizie [2].

     Ai mutui di cui all'art. 8 della presente legge, si estendono le disposizioni di cui ai precedenti commi.

     Gli alloggi devono avere un numero di vani utili non superiore a cinque e una superficie utile non superiore a metri quadrati 110 e possono essere integrati da locali da destinare ad attività artigianali, da assegnare ai soci che esercitano tale attività, nonché da locali destinati ad autorimessa aventi superficie non superiore a metri quadrati 25.

     Le opere realizzate con i contributi di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 4.000 milioni.

     Il limite trentacinquennale di spesa di lire 2.000 milioni previsto dall'art 64 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è ridotto all'ammontare degli impegni assunti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità risultanti sono destinate, fino alla venticinquesima annualità, all'incremento del limite di spesa autorizzato con il precedente comma.

 

     Art. 2.

     La localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto alla data del 30 aprile 1975 deve avvenire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 27 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

     Nei comuni in cui, con deliberazione approvata dalla commissione provinciale di controllo, siano stati adottati i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, nelle more della prescritta approvazione, la realizzazione degli alloggi nelle aree dei piani predetti, purché l'indice di densità fondiaria sia conforme alle prescrizioni di piano e comunque non superiore a 3,50 metri cubi per metro quadro.

 

     Art. 3.

     Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni costruite ai sensi della presente legge e concesse a proprietà indivisa, è stabilito in lire sei milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

     Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8.000.000 per abitazioni costruite da cooperative edilizie e loro consorzi a proprietà individuale.

     Il reddito goduto dai componenti il nucleo familiare deve essere riferito all'ultimo periodo di imposta anteriore all'anno in cui viene disposta l'ammissione a contributo della cooperativa o del consorzio.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla scorta delle domande che saranno presentate a norma della presente legge e di quelle già inoltrate a norma dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 1953, n. 38, predispone un programma di utilizzazione dell'intera disponibilità derivante dagli stanziamenti previsti dalla presente legge.

     Detto programma deve essere sottoposto ai pareri preventivi della commissione di cui al successivo art. 12 nonché della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia.

 

     Art. 5.

     Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate da una relazione tecnico-finanziaria sul programma costruttivo da realizzare, contenente le seguenti indicazioni:

     a) entità volumetrica del complesso edilizio e relativi oneri di spesa;

     b) eventuali località prescelte per le costruzioni;

     c) disponibilità o meno dell'area d'impianto.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2]a.

     (Omissis) [2]a.

     L'assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia o del consorzio ed è ratificata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge è determinato dall'Assessore competente sulla base dei costi massimi ammissibili, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia agevolata e convenzionata [3].

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, prima di adottare il provvedimento di cui al comma precedente, riferisce alla Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia.

 

     Art. 7.

     Le cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare con l'interesse dell'1 per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.

     Le cooperative a proprietà individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse del 4 per cento [4].

 

     Art. 8.

     Alle cooperative edilizie o ai loro consorzi e alle piccole e medie imprese di costruzioni edilizie, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che comunque realizzano programmi costruttivi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi in annualità costanti per 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree e per la costruzione degli alloggi, nonché per le opere di urbanizzazione primaria a proprio carico.

     Tale contributo è concesso, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

     Gli alloggi devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 1, secondo comma, della presente legge.

     Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese edilizie quelle imprese che rispondono ai seguenti requisiti:

     a) il titolare o i titolari o possessori della maggioranza del capitale devono partecipare professionalmente alla direzione aziendale;

     b) non devono avere legami finanziari di maggioranza o di controllo con imprese di grandi dimensioni;

     c) il volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'ultimo biennio non deve essere superiore a lire 6.000 milioni nel complesso;

     d) il numero massimo di dipendenti nell'ultimo biennio non deve essere superiore alle 200 unità.

     Le imprese di costruzione predette possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo per non più di una volta nel corso di ciascun anno solare e dovranno vendere gli alloggi costruiti alle condizioni e con le modalità da determinarsi con provvedimento ell'amministrazione regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     I soci delle cooperative edilizie, nonché gli acquirenti di alloggi costruiti dalle imprese con i benefici di cui al presente articolo, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 9.

     Il contributo concesso alle cooperative edilizie e loro consorzi verrà erogato direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza, ed il pagamento avrà luogo alla scadenza delle singole rate di ammortamento dei mutui. L'ammortamento ha inizio in coincidenza con la stipulazione dei contratti di mutuo.

     L'importo delle due prime rate annuali di ammortamento dei mutui, al netto del relativo contributo regionale e degli interessi attivi maturati sulle somme non erogate, versate nei conti depositi, verrà scomputato dalle cooperative edilizie o dai consorzi nei rimanenti successivi 23 anni di durata dei mutui allo stesso tasso di interesse che regola l'operazione di finanziamento.

     Ove gli interessi attivi dovessero risultare di importo superiore alle due rate di mutuo a carico delle cooperative edilizie o dei loro consorzi, la differenza attiva sarà versata in entrata del bilancio regionale.

     Il contributo è revocato a seguito di accertata difformità dalle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

     Prima di procedere alla revoca, l'Assessore regionale per i lavori pubblici diffida la cooperativa edilizia o il consorzio inadempienti ad adeguare la costruzione al progetto approvato e fissa un termine per adempiere, scaduto il quale si fa luogo alla revoca. In tale eventualità, il contributo è assegnato ad altra cooperativa d'intesa con l'ente mutuante.

 

     Art. 10.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla scorta degli elaborati di progetto predisposti dalle cooperative, per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, ai costi massimi di cui all'art. 6, nonché la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni [5].

     (Omissis) [6].

     Il decreto di concessione del contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Per le espropriazioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nonché la disposizione di cui all'art. 27 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

     I lavori sono eseguiti a cura delle cooperative e dei consorzi interessati sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Le somme poste a disposizione delle cooperative e dei consorzi sulla base dei preventivi di spesa saranno corrisposte al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio previo nulla osta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Gli enti mutuanti provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento dei lavori, debitamente vistati dallo stesso direttore e dal presidente della cooperativa o del consorzio. La richiesta prescinde da qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi, previsti dalle norme vigenti.

     Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla cooperativa o al consorzio ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, trasmettendo copia dei relativi atti.

     Il pagamento della rata di saldo verrà corrisposto alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, previo collaudo e conseguente rilascio di nulla-osta da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     (Omissis) [7].

     I mutuatari debbono approntare, congiuntamente alla contabilità finale dei lavori, la tabella millesimale del valore degli alloggi sulla quale dovrà pronunciarsi espressamente il collaudatore, nel certificato di collaudo [8].

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è autorizzata a prestare garanzia totale per l'ammontare di ogni singolo progetto ammesso a contributo, ivi compresa la quota parte delle prime due rate annuali di ammortamento di cui al secondo comma del precedente art. 9.

     Gli istituti mutuanti sono autorizzati a garantirsi con ipoteca soltanto per il capitale mutuato, maggiorato dei relativi interessi per tre annualità, al netto del contributo della Regione.

     Per le cooperative edilizie e loro consorzi costituiti a proprietà individuale, gli enti finanziatori sono tenuti a consentire il frazionamento dell'ipoteca, in relazione ai valori millesimali di ciascun appartamento riferiti al capitale mutuato determinato con le modalità di cui al precedente comma. In tal caso, la garanzia della Regione assisterà in proporzione le singole quote del mutuo frazionato.

     Ove le cooperative o i consorzi si dovessero rendere morosi per due rate consecutive, il Presidente della Regione è autorizzato, a notifica di inadempienza e nelle more della definizione delle procedure esecutive ad effettuare il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura dell'uno per cento in più del tasso previsto per i mutui, con l'obbligo per gli istituti mutuanti di procedere al recupero coattivo delle somme dovute aumentate degli interessi legali, che saranno versate, per quanto di spettanza della Regione, in entrata nel bilancio regionale.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

 

     Art. 12.

     La commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, è integrata da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, e da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

     La commissione si avvale altresì di un segretario, scelto tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 13.

     La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere anticipazioni al comuni siciliani per le seguenti finalità:

     a) acquisizione delle aree incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata;

     b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lett. a);

     c) acquisizione delle aree di cui agli artt. 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione.

     Le anticipazioni di cui al comma precedente non possono superare l'importo complessivo di lire 70.000 milioni e devono essere commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente la indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

     Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi formulati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente per materia.

 

     Art. 14.

     Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione previa istanza dei comuni interessati corredata:

     1) da apposito certificato rilasciato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici attestante l'importo del progetto e gli estremi di approvazione del progetto stesso;

     2) da nulla-osta all'accoglimento delle richieste rilasciato dal predetto Assessorato;

     3) da delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni ed a rilasciare le delegazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

     L'accreditamento dell'anticipazione spettante sarà effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

     I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste ai punti a), b) e c) del precedente articolo mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

     Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo i sensi degli artt. 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     I rimborsi sopracitati dovranno essere effettuati nel termine di 15 giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

     Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto il comune dovrà pagare alla Regione, sino alla concorrenza del debito residuo, le delegazioni debitamente accettate dall'intendenza di finanza, che saranno rilasciate dal comune stesso all'atto dell'ultimazione dell'opera, a valere sui cespiti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, o su altri cespiti delegabili.

     I comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare dell'anticipazione prevista dal presente articolo, dovranno adottare delibera di cessione dei suddetti mutui in favore della Regione e dimostrare di aver già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi.

     In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai comuni saranno rimborsate all'atto della riscossione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 15.

     Le anticipazioni di cui all'art. 13, da ripartire in tre esercizi finanziari in relazione alle effettive necessità, sono poste a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e del bilancio della Regione, rispettivamente per lire 40.000 milioni e 30.000 milioni.

     Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste agli articoli precedenti.

     Per l'esercizio in corso sono autorizzate, a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, anticipazioni per lire 5.000 milioni.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore delle cooperative o loro consorzi che usufruiscono di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge lo novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi integrativi di quelli autorizzati con l'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e con l'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, affinchè i mutuatari non vengono gravati di interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché di oneri fiscali e vari e di spese accessorie, se trattasi di cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, e affinchè i mutuatari non vengano gravati degli oneri predetti in misura superiore al 3 per cento annuo, se trattasi di cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma.

     I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza.

     I contributi integrativi regionali di cui al primo comma, per consentire la contrazione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle costruzioni, sono concessi tenendo conto degli aumenti dei costi di costruzione che si verifichino sino alla stipula dell'atto di mutuo [9].

     Detti contributi saranno corrisposti agli enti mutuanti così come previsto dall'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     Ai mutui integrativi di cui al terzo comma del presente articolo si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni dell'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, integrato con l'art. 60 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

     Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

     Si applicano, altresì, in quanto compatibili con le disposizioni previste dal presente articolo, tutte le norme statali e regionali.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 17.

     I contratti biennali di affitto stipulati a norma della L.R. 5 aprile 1972, n. 22, possono essere prorogati per due anni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 18.

     Per quanto non in contrasto con le norme della presente legge si applicano le disposizioni vigenti.

     E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 1953, n. 38.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 20.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, si applicano le norme previste dall'art. 4 delle presente legge.

 

     Art. 21.

     La presente legge sostituisce la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1975, avente per oggetto «Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei comuni concernenti strumenti urbanistici».

 

     Art. 22.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 maggio 1984, n. 37.

[2]2a Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 agosto 2000, n. 19.

[2]2a Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 agosto 2000, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

[4] Articolo sostituito dall'art. 40 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[5] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

[6] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

[7] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, n. 79.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1977, n. 79.

[1]10 Norma finanziaria.