Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 01/08/1977 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. I mutui di cui agli artt. 1 e 16 della L.R. n. 79 del 20 dicembre 1975 sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni o localizzate ai sensi dell'art. 2 della [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.3.68 - L.R. 1 agosto 1977, n. 79.
Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, recante provvedimenti per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nel territorio della Regione siciliana.
(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).
(Omissis) [1].
Per le finalità dell'art. 16, ultimo comma, della
(Omissis) [2].
I mutui di cui agli artt. 1 e 16 della
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia della Regione, nei confronti dell'ente mutuante, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente medesimo.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Comma modificativo dell'art. 16
[2] Modifica l'art. 6
[3] Sostituisce il primo comma dell'art. 10
[4] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 10
[5] Norma finanziaria.