Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 30/12/1974 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo previsto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33, e dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, è integrato di lire 338 milioni, di cui lire 11 milioni destinate alla cassa [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Il contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, è elevato di lire 500 milioni. |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.11.54 - L.R. 30 dicembre 1974, n. 54.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 marzo 1972, n. 7, per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana.
(G.U.R. 31 dicembre 1974, n. 62).
Il contributo previsto dall'art. 4 della
(Omissis) [1].
Il contributo previsto dall'art. 7 della
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica art. 3
[2] Norma finanziaria.