Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 07/05/1977 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, le agevolazioni previste dall'art. 4 della stessa legge possono essere concesse anche a favore di aziende con una [...] |
Art. 2. Lo stanziamento disposto per le finalità dell'art. 4, primo e terzo comma, della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è destinato, per una quota non superiore a lire 8 miliardi, agli interventi previsti [...] |
Art. 3. A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976- 1977, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, [...] |
Art. 4. La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è estesa agli anni 1977 e 1978. |
Art. 5. Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 1.500 milioni. |
Art. 6. I criteri ed i parametri relativi al contributo sulle spese previste dall'art. 24 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, ivi comprese quelle concernenti gli eventuali oneri di carovana e di trasporto [...] |
Art. 7. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità previste dall'art. 32 della L.R. 3 giugno 1975, n. [...] |
Art. 8. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.3.66 - L.R. 7 maggio 1977, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 giugno 1975, n. 24, concernente provvedimenti per l'agrumicoltura.
(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).
A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della
a) opere irrigue ed allacciamenti elettrici, per superfici non inferiori ad are 20;
b) opere irrigue e di elettrificazione, ivi compresi gli allacciamenti e quant'altro necessario per l'esercizio aziendale, per superfici comprese tra le are 50 ed ettaro 1;
c) opere di viabilità aziendale e quelle previste dalla precedente lett. b), per superfici comprese tra 1 e 2 ettari.
Lo stanziamento disposto per le finalità dell'art. 4, primo e terzo comma, della
A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976- 1977, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle cooperative e loro consorzi o degli organismi riconosciuti ai sensi della
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposto agli organismi associativi.
In ogni caso il contributo sarà liquidato sulla base di regolari fatture rilasciate dagli stabilimenti ai quali è stato ceduto il prodotto. Lo stesso contributo è cumulabile con quello previsto dall'art. 17 della
L'art. 25 della
La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della
Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 1.500 milioni.
I criteri ed i parametri relativi al contributo sulle spese previste dall'art. 24 della
A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976- 1977, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi per missioni e lavoro straordinario spettanti al personale regionale chiamato a far parte delle Commissioni di controllo per il ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici attuato, per conto dell'AIMA, dalle organizzazioni dei produttori in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari.
Gli eventuali rimborsi da parte dell'A.I.M.A. delle spese di cui al precedente comma affluiranno all'erario regionale.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità previste dall'art. 32 della
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.