§ 22.3.5 - L. 7 febbraio 1951, n. 72.
Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:07/02/1951
Numero:72


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun [...]
Art. 3.      Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944.


§ 22.3.5 - L. 7 febbraio 1951, n. 72.

Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

(G.U. 28 febbraio 1951, n. 49).

 

 

Art. 1. [1]

     Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati al sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.

 

     Art. 2.

     La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.

 

     Art. 3.

     Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.