Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.3 debito pubblico |
Data: | 08/01/1996 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. |
Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato. |
Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico. |
Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69. |
Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria. |
Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato. |
Art. 7. Operazioni di "Prestito titoli". |
Art. 8. Monete commemorative o celebrative. |
Art. 9. Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa. |
Art. 10. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. |
Art. 11. Gabinetti dei Ministri. |
Art. 12. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica. |
Art. 13. Fondi delle prefetture. |
Art. 14. Ente "Colombo '92" in liquidazione. |
Art. 15. Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 27.3.63 – D.L. 8 gennaio 1996, n. 6. [1]
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.
(G.U. 9 gennaio 1996, n. 6).
Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. Il comma 1 dell'art. 2 della
"1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".
2. Al comma 2 dell'art. 2 della
"2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
3. Al comma 1 dell'art. 3 della
"h bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della
4. Nell'art. 3 della
"2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
5. L'art. 4 della
"Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della
Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.
Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico. [2]
Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al
1. Alla contabilità speciale, di cui all'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con
Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria.
1. L'art. 7 della
"Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella
Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato. [3]
Art. 7. Operazioni di "Prestito titoli".
1. [4].
2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3 ter, e 61, comma 1 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. [6].
4. [7].
5. [8].
Art. 8. Monete commemorative o celebrative.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della
2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.
3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.
Art. 9. Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa.
1. Il comma 5 dell'art. 2 del
"5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
Art. 10. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla
[1. Le commissioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della
2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'art. 8.]
Art. 11. Gabinetti dei Ministri.
1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'art. 3, primo comma, del regio
2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.
Art. 12. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica.
1. All'art. 29, quarto comma, del
2. All'art. 20, terzo comma, terzo periodo, del
Art. 13. Fondi delle prefetture.
1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'art. 1 del
2. All'art. 1, comma 1, del
Art. 14. Ente "Colombo '92" in liquidazione.
1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera i), della
Art. 15. Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 6, comma 2, del
2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'art. 48 della
Art. 16. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[4] Comma abrogato dall'art. 16 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del
[6] Comma abrogato dall'art. 16 del
[7] Comma abrogato dall'art. 16 del
[8] Comma abrogato dall'art. 16 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 2 del