§ 27.3.63 – D.L. 8 gennaio 1996, n. 6.
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:08/01/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Art. 2.  Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.
Art. 3.  Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico.
Art. 4.  Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.
Art. 5.  Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria.
Art. 6.  Interessi su depositi e conti dello Stato.
Art. 7.  Operazioni di "Prestito titoli".
Art. 8.  Monete commemorative o celebrative.
Art. 9.  Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa.
Art. 10.  Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Art. 11.  Gabinetti dei Ministri.
Art. 12.  Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica.
Art. 13.  Fondi delle prefetture.
Art. 14.  Ente "Colombo '92" in liquidazione.
Art. 15.  Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 27.3.63 – D.L. 8 gennaio 1996, n. 6. [1]

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.

(G.U. 9 gennaio 1996, n. 6).

 

     Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

     1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     "1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".

     2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".

     3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "h bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".

     4. Nell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".

     5. L'art. 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

     2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

     3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

     4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".

 

          Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.

     1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

 

          Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico. [2]

 

          Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

     1. Alla contabilità speciale, di cui all'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

 

          Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria.

     1. L'art. 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".

 

          Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato. [3]

 

          Art. 7. Operazioni di "Prestito titoli".

     1. [4].

     2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3 ter, e 61, comma 1 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [5].

     3. [6].

     4. [7].

     5. [8].

 

          Art. 8. Monete commemorative o celebrative.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

     2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

     3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

 

          Art. 9. Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa.

     1. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

     "5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".

 

          Art. 10. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. [9]

     [1. Le commissioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'art. 8.]

 

          Art. 11. Gabinetti dei Ministri.

     1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'art. 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

     2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

 

          Art. 12. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica.

     1. All'art. 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: ", nonché della Presidenza della Repubblica".

     2. All'art. 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: "Presidenze", sono aggiunte le seguenti: "e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima".

 

          Art. 13. Fondi delle prefetture.

     1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

     2. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "di sicurezza pubblica," sono inserite le seguenti: "al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,".

 

          Art. 14. Ente "Colombo '92" in liquidazione.

     1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

 

          Art. 15. Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1° marzo 1996. Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

     2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'art. 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1° marzo 1996.

 

          Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 6 marzo 1996, n. 110.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[4] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.

[6] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[7] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[8] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.