§ 6.2.93 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/12/2007
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2.  Società per azioni per la fornitura della rete regionale
Art. 3.  Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4.  Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
Art. 5.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 6.  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art. 7.  Cartografia regionale
Art. 8.  Interventi per la forestazione
Art. 9.  Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 10.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 11.  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
Art. 12.  Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico
Art. 13.  Fondo per la conservazione della natura
Art. 14.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 15.  Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
Art. 16.  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art. 17.  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
Art. 18.  Parco regionale del delta del Po
Art. 19.  Patrimonio naturale regionale
Art. 20.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 21.  Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 22.  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
Art. 23.  Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 24.  Rete viaria di interesse regionale
Art. 25.  Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art. 26.  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art. 27.  Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
Art. 28.  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 29.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art. 30.  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 31.  Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
Art. 32.  Fondo sociale regionale
Art. 33.  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 34.  Edilizia universitaria
Art. 35.  Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 36.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 37.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 38.  Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 39.  Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
Art. 40.  Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
Art. 41.  Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989
Art. 42.  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
Art. 43.  Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Art. 44.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art. 45.  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996
Art. 46.  Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007
Art. 47.  Copertura finanziaria
Art. 48.  Entrata in vigore


§ 6.2.93 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010

(B.U. 21 dicembre 2007, n. 186)

 

     Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2008: Euro 2.580.000,00

b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 100.000,00

c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 6.123.166,67

d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 20.466.833,33

 

     Art. 2. Società per azioni per la fornitura della rete regionale

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2008, la somma di Euro 380.000,00, per l'aumento del capitale sociale della società per la fornitura della rete regionale "Lepida S.p.a.", a valere sul Capitolo 3940, nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1515 "Società per azioni per la fornitura della rete regionale".

 

     Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 4. Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

 

     Art. 5. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2008, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

     Art. 6. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.

 

     Art. 7. Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale

Esercizio 2008: Euro 450.000,00

b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologiEsercizio 2008:

Esercizio 2008: Euro 400.000,00

c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2008: Euro 250.000,00

 

     Art. 8. Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00

 

     Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2008: Euro

b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2008: Euro

 

     Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - cambio denominazione"

Esercizio 2008: - Euro 4.936.477,50

Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50

b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - nuova istituzione"

Esercizio 2008: Euro 5.551.477,50

Esercizio 2009: Euro 5.551.477,50

 

     Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1 Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2008: Euro 500.000,00.

b) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" - Nuova istituzione

Esercizio 2008: Euro 400.000,00 [1].

 

 

     Art. 12. Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 33.000,00 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

 

     Art. 13. Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2008, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);

b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);

c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).

 

     Art. 14. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2008, di Euro 500.000,00.

 

     Art. 15. Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150:

Esercizio 2008: Euro 10.000,00

Esercizio 2009: Euro 10.000,00

 

     Art. 16. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa pari a Euro 150.000,00.

 

     Art. 17. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.

 

     Art. 18. Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali:

Esercizio 2008: Euro 120.000,00

Esercizio 2009: Euro 500.000,00

Esercizio 2010: Euro 500.000,00

 

     Art. 19. Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

     Art. 20. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

 

     Art. 21. Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa:

Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00

Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00

 

     Art. 22. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.200.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

 

     Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00

b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.522.725,21 a valere sul Capitolo 43270 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

 

     Art. 24. Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"

Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00

b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00 [2];

c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00 [3].

 

     Art. 25. Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

Esercizio 2008 Euro 2.000.000,00

 

     Art. 26. Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.000.000,00.

 

     Art. 27. Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.

2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un ulteriore contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 per:

a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;

b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".

3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 48248 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.

 

     Art. 28. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2008, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2007, nonché in relazione alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza dalle medesime erogate per l'anno 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate [4].

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro 32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):Euro 3.200.000,00;

b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):Euro 6.000.000,00;

c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):Euro 22.800.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 329.364,69, costituendo per l'esercizio 2007 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51720, rispettivamente per Euro 254.478,44 e per Euro 74.886,25; contestualmente sono autorizzate e reiscritte, con riferimento all'esercizio 2008, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18120: Euro 254.478,44;

b) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18110: Euro 74.886,25 [5].

 

     Art. 30. Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

 

     Art. 31. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per animali.

 

     Art. 32. Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

 

     Art. 33. Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 "Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative", a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

 

     Art. 34. Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

 

     Art. 35. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

 

     Art. 36. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 37. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale [6].

 

     Art. 38. Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la ristrutturazione, l'adeguamento, la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani [7].

 

     Art. 39. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2008 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.

 

     Art. 40. Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 293.874.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:

Progr. Capitolo UPB Euro

1) 2701 1.2.3.3.4420 Euro 710.000,00

2) 2708  1.2.3.3.4420 Euro  16.024,25

3) 2775 1.2.3.3.4420  Euro 2.277.760,00

4) 3455  1.2.2.3.3100  Euro 2.488.276,22

5) 3458  1.2.2.3.3100 Euro 2.000.000,00

6) 3850  1.2.3.3.4440  Euro 262.429,38

7) 3905  1.2.1.3.1500 Euro  78.427,15

8) 3909  1.2.1.3.1510 Euro  23.960,00

9) 3910  1.2.1.3.1510 Euro  230.613,09

10) 3934  1.2.1.3.1515  Euro  120.000,00

11) 3937  1.2.1.3.1510  Euro 1.000.000,02

12) 4270  1.2.1.3.1600  Euro 11.310.658,35

13) 4348 1.2.1.3.1600  Euro 3.362.661,29

14) 14070 1.3.1.3.6200  Euro  212.143,01

15) 14170  1.3.1.3.6200  Euro 239.280,00

16) 16332  1.3.1.3.6300  Euro  1.406.687,81

17) 16400  1.3.1.3.6300  Euro 610.772,00

18) 21088 1.3.2.3.8000  Euro  8.333.138,23

19) 21091  1.3.2.3.8000  Euro  1.300.000,00

20) 22210  1.3.2.3.8260  Euro  2.512.534,95

21) 22258 1.3.2.3.8270  Euro  13.000.000,00

22) 23417 1.3.2.3.8350  Euro 9.967.729,16

23) 23419  1.3.2.3.8350 Euro  182.934,91

24) 23502  1.3.2.3.8220  Euro  50.000,00

25) 25525  1.3.3.3.10010  Euro  8.893.918,47

26) 25528 1.3.3.3.10010  Euro  2.224.187,59

27) 27500 1.3.4.3.11600  Euro  484.255,30

28) 27727  1.3.4.3.11610  Euro  2.937,23

29) 30640  1.4.1.3.12630  Euro  8.062.463,88

30) 30644  1.4.1.3.12630 Euro 108.068,61

31) 30646  1.4.1.3.12630 Euro  3.156.201,83

32) 30885  1.4.1.3.12620  Euro  2.955.628,41

33) 30895  1.4.1.3.12620 Euro 1.936,70

34) 31110  1.4.1.3.12650  Euro  39.097.085,22

35) 32020  1.4.1.3.12670  Euro  2.103.760,61

36) 32045  1.4.1.3.12800  Euro 2.183.258,22

37) 32097  1.4.1.3.12735  Euro  15.663.417,12

38) 32116 1.4.1.3.12820  Euro  2.033.417,88

39) 32121  1.4.1.3.12820  Euro 41.156,44

40) 32123 1.4.1.3.12820  Euro 1.208.282,47

41) 35305  1.4.2.3.14000  Euro 3.998.333,76

42) 36188  1.4.2.3.14062  Euro 106.440,04

43) 37150  1.4.2.3.14150  Euro 35.456,88

44) 37250  1.4.2.3.14170  Euro 100.000,00

45) 37332  1.4.2.3.14220  Euro  1.853.644,66

46) 37336  1.4.2.3.14200 Euro 5.048.362,52

47) 37374  1.4.2.3.14220  Euro 4.613.046,06

48) 37378  1.4.2.3.14223  Euro  2.525.420,00

49) 37385  1.4.2.3.14223  Euro  4.727.838,86

50) 37388  1.4.2.3.14223  Euro 150.000,00

51) 38025  1.4.2.3.14300 Euro 25.822,84

52) 38030  1.4.2.3.14300 Euro  389.165,52

53) 38090  1.4.2.3.14305  Euro  1.064.341,13

54) 39050 1.4.2.3.14500  Euro 2.803.048,06

55) 39220  1.4.2.3.14500  Euro  1.839.939,48

56) 39360  1.4.2.3.14555  Euro 271.554,34

57) 41102 1.4.3.3.15800  Euro 3.821.781,05

58) 41250 1.4.3.3.15800  Euro 1.872.497,24

59) 41360  1.4.3.3.15800 Euro 1.079.344,88

60) 41550  1.4.3.3.15800 Euro 292.477,24

61) 41570  1.4.3.3.15800 Euro  208.000,00

62) 41900  1.4.3.3.15820 Euro  275.000,00

63) 41995  1.4.3.3.15820 Euro  2.499.777,81

64) 43027  1.4.3.3.16000 Euro 1.789.759,47

65) 43221  1.4.3.3.16010 Euro  3.991.213,86

66) 43270  1.4.3.3.16010  Euro  16.081.792,94

67) 45172  1.4.3.3.16200  Euro 328.202,45

68) 45175  1.4.3.3.16200  Euro  13.842.189,33

69) 45177  1.4.3.3.16200 Euro 1.500.000,00

70) 45184  1.4.3.3.16200  Euro 15.794.689,96

71) 45194  1.4.3.3.16200 Euro  3.803.765,96

72) 46125  1.4.3.3.16600 Euro  334.813,86

73) 47114  1.4.4.3.17400  Euro  926.830,15

74) 47315  1.4.4.3.17400 Euro  3.071.500,00

75) 47317  1.4.4.3.17400  Euro 558.400,00

76) 47319  1.4.4.3.17400 Euro  80.000,00

77) 48050  1.4.4.3.17450  Euro  423.760,60

78) 48245  1.4.4.3.17530 Euro 3.634,46

79) 48248  1.4.4.3.17530 Euro  500.000,00

80) 57200  1.5.2.3.21000  Euro  14.135.692,10

81) 57680  1.5.2.3.21060 Euro  234.421,02

82) 65707  1.5.1.3.19050  Euro  33.446,41

83) 65714  1.5.1.3.19050 Euro  435.889,60

84) 65717  1.5.1.3.19050 Euro  741.456,90

85) 65770  1.5.1.3.19070  Euro 10.196.190,26

86) 68321  1.5.2.3.21060  Euro 4.545.977,64

87) 70678  1.6.5.3.27500 Euro 2.094.150,68

88) 70718  1.6.5.3.27520  Euro 501.577,54

89) 71572  1.6.5.3.27540 Euro  959.310,15

90) 73060  1.6.2.3.23500 Euro  5.579.172,85

91) 78705  1.6.6.3.28500 Euro 1.869.818,91

 

     Art. 41. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989

1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche mediante fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del medesimo articolo 13, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, le risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati dalla Regione medesima ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici);

b) legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero);

c) legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L. R. 6 luglio 1984, n. 38);

d) legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 (Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale del settore del commercio);

e) legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado);

f) legge regionale 2 maggio 1983, n. 13 (Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna);

g) legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione);

h) legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione può valutare successive richieste finalizzate alla conservazione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.

5. E' abrogata la legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero).

 

     Art. 42. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le commissioni provinciali e la commissione regionale dell'artigianato di cui al capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2008.

 

     Art. 43. Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento alla stessa società di beni immobili patrimoniali di proprietà della Regione Emilia-Romagna secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).

 

     Art. 44. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:

"1 bis La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviino in forma associata un polo catastale."

2. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 11 del 2001 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso."

 

     Art. 45. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 (Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica) è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima)."

 

     Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) ) è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione."

 

     Art. 47. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 48. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.


[1] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.

[2] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.

[3] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.

[5] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.

[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 luglio 2008, n. 12.