Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Società per azioni per la fornitura della rete regionale |
Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale |
Art. 4. Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008) |
Art. 5. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi |
Art. 6. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere |
Art. 7. Cartografia regionale |
Art. 8. Interventi per la forestazione |
Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico |
Art. 12. Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico |
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura |
Art. 14. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 15. Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico |
Art. 16. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque |
Art. 17. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale |
Art. 18. Parco regionale del delta del Po |
Art. 19. Patrimonio naturale regionale |
Art. 20. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 21. Interventi ed opere di difesa della costa |
Art. 22. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali |
Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti |
Art. 24. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 25. Interventi per la sicurezza dei trasporti |
Art. 26. Protezione civile. Interventi di emergenza |
Art. 27. Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma) |
Art. 28. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 29. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale |
Art. 30. Fondo regionale per la non autosufficienza |
Art. 31. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina |
Art. 32. Fondo sociale regionale |
Art. 33. Opere urgenti di edilizia scolastica |
Art. 34. Edilizia universitaria |
Art. 35. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari |
Art. 36. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini" |
Art. 37. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 38. Iniziative regionali a favore dei giovani |
Art. 39. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali |
Art. 40. Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali |
Art. 41. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989 |
Art. 42. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato |
Art. 43. Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. |
Art. 44. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 |
Art. 45. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996 |
Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007 |
Art. 47. Copertura finanziaria |
Art. 48. Entrata in vigore |
§ 6.2.93 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010
(B.U. 21 dicembre 2007, n. 186)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (
Esercizio 2008: Euro 2.580.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17
Esercizio 2008: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17
Esercizio 2008: Euro 6.123.166,67
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17
Esercizio 2008: Euro 20.466.833,33
Art. 2. Società per azioni per la fornitura della rete regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4 della
Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 4. Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
Art. 5. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2008, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 6. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.
Art. 7. Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
Esercizio 2008: Euro 450.000,00
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2008: Euro 400.000,00
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2008: Euro 250.000,00
Art. 8. Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00
Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
Esercizio 2008: Euro
b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),
Esercizio 2008: Euro
Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a),
Esercizio 2008: - Euro 4.936.477,50
Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c),
Esercizio 2008: Euro 5.551.477,50
Esercizio 2009: Euro 5.551.477,50
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1 Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (
Esercizio 2008: Euro 500.000,00.
b) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8,
Esercizio 2008: Euro 400.000,00 [1].
Art. 12. Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 14. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 15. Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della
Esercizio 2008: Euro 10.000,00
Esercizio 2009: Euro 10.000,00
Art. 16. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della
Art. 17. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.
Art. 18. Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della
Esercizio 2008: Euro 120.000,00
Esercizio 2009: Euro 500.000,00
Esercizio 2010: Euro 500.000,00
Art. 19. Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della
Art. 20. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (
Art. 21. Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della
Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00
Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00
Art. 22. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla
Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2,
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a)
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.522.725,21 a valere sul Capitolo 43270 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Art. 24. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1,
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c),
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00 [2];
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b),
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00 [3].
Art. 25. Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della
a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c),
Esercizio 2008 Euro 2.000.000,00
Art. 26. Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 27. Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un ulteriore contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 48248 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 28. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 29. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 329.364,69, costituendo per l'esercizio 2007 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51720, rispettivamente per Euro 254.478,44 e per Euro 74.886,25; contestualmente sono autorizzate e reiscritte, con riferimento all'esercizio 2008, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del
b) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del
Art. 30. Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della
Art. 31. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della
Art. 32. Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della
Art. 33. Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 "Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative", a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
Art. 34. Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della
Art. 35. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
Art. 36. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 37. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale [6].
Art. 38. Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la ristrutturazione, l'adeguamento, la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della
2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani [7].
Art. 39. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della
Art. 40. Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 293.874.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2701 1.2.3.3.4420 Euro 710.000,00
2) 2708 1.2.3.3.4420 Euro 16.024,25
3) 2775 1.2.3.3.4420 Euro 2.277.760,00
4) 3455 1.2.2.3.3100 Euro 2.488.276,22
5) 3458 1.2.2.3.3100 Euro 2.000.000,00
6) 3850 1.2.3.3.4440 Euro 262.429,38
7) 3905 1.2.1.3.1500 Euro 78.427,15
8) 3909 1.2.1.3.1510 Euro 23.960,00
9) 3910 1.2.1.3.1510 Euro 230.613,09
10) 3934 1.2.1.3.1515 Euro 120.000,00
11) 3937 1.2.1.3.1510 Euro 1.000.000,02
12) 4270 1.2.1.3.1600 Euro 11.310.658,35
13) 4348 1.2.1.3.1600 Euro 3.362.661,29
14) 14070 1.3.1.3.6200 Euro 212.143,01
15) 14170 1.3.1.3.6200 Euro 239.280,00
16) 16332 1.3.1.3.6300 Euro 1.406.687,81
17) 16400 1.3.1.3.6300 Euro 610.772,00
18) 21088 1.3.2.3.8000 Euro 8.333.138,23
19) 21091 1.3.2.3.8000 Euro 1.300.000,00
20) 22210 1.3.2.3.8260 Euro 2.512.534,95
21) 22258 1.3.2.3.8270 Euro 13.000.000,00
22) 23417 1.3.2.3.8350 Euro 9.967.729,16
23) 23419 1.3.2.3.8350 Euro 182.934,91
24) 23502 1.3.2.3.8220 Euro 50.000,00
25) 25525 1.3.3.3.10010 Euro 8.893.918,47
26) 25528 1.3.3.3.10010 Euro 2.224.187,59
27) 27500 1.3.4.3.11600 Euro 484.255,30
28) 27727 1.3.4.3.11610 Euro 2.937,23
29) 30640 1.4.1.3.12630 Euro 8.062.463,88
30) 30644 1.4.1.3.12630 Euro 108.068,61
31) 30646 1.4.1.3.12630 Euro 3.156.201,83
32) 30885 1.4.1.3.12620 Euro 2.955.628,41
33) 30895 1.4.1.3.12620 Euro 1.936,70
34) 31110 1.4.1.3.12650 Euro 39.097.085,22
35) 32020 1.4.1.3.12670 Euro 2.103.760,61
36) 32045 1.4.1.3.12800 Euro 2.183.258,22
37) 32097 1.4.1.3.12735 Euro 15.663.417,12
38) 32116 1.4.1.3.12820 Euro 2.033.417,88
39) 32121 1.4.1.3.12820 Euro 41.156,44
40) 32123 1.4.1.3.12820 Euro 1.208.282,47
41) 35305 1.4.2.3.14000 Euro 3.998.333,76
42) 36188 1.4.2.3.14062 Euro 106.440,04
43) 37150 1.4.2.3.14150 Euro 35.456,88
44) 37250 1.4.2.3.14170 Euro 100.000,00
45) 37332 1.4.2.3.14220 Euro 1.853.644,66
46) 37336 1.4.2.3.14200 Euro 5.048.362,52
47) 37374 1.4.2.3.14220 Euro 4.613.046,06
48) 37378 1.4.2.3.14223 Euro 2.525.420,00
49) 37385 1.4.2.3.14223 Euro 4.727.838,86
50) 37388 1.4.2.3.14223 Euro 150.000,00
51) 38025 1.4.2.3.14300 Euro 25.822,84
52) 38030 1.4.2.3.14300 Euro 389.165,52
53) 38090 1.4.2.3.14305 Euro 1.064.341,13
54) 39050 1.4.2.3.14500 Euro 2.803.048,06
55) 39220 1.4.2.3.14500 Euro 1.839.939,48
56) 39360 1.4.2.3.14555 Euro 271.554,34
57) 41102 1.4.3.3.15800 Euro 3.821.781,05
58) 41250 1.4.3.3.15800 Euro 1.872.497,24
59) 41360 1.4.3.3.15800 Euro 1.079.344,88
60) 41550 1.4.3.3.15800 Euro 292.477,24
61) 41570 1.4.3.3.15800 Euro 208.000,00
62) 41900 1.4.3.3.15820 Euro 275.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 Euro 2.499.777,81
64) 43027 1.4.3.3.16000 Euro 1.789.759,47
65) 43221 1.4.3.3.16010 Euro 3.991.213,86
66) 43270 1.4.3.3.16010 Euro 16.081.792,94
67) 45172 1.4.3.3.16200 Euro 328.202,45
68) 45175 1.4.3.3.16200 Euro 13.842.189,33
69) 45177 1.4.3.3.16200 Euro 1.500.000,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 Euro 15.794.689,96
71) 45194 1.4.3.3.16200 Euro 3.803.765,96
72) 46125 1.4.3.3.16600 Euro 334.813,86
73) 47114 1.4.4.3.17400 Euro 926.830,15
74) 47315 1.4.4.3.17400 Euro 3.071.500,00
75) 47317 1.4.4.3.17400 Euro 558.400,00
76) 47319 1.4.4.3.17400 Euro 80.000,00
77) 48050 1.4.4.3.17450 Euro 423.760,60
78) 48245 1.4.4.3.17530 Euro 3.634,46
79) 48248 1.4.4.3.17530 Euro 500.000,00
80) 57200 1.5.2.3.21000 Euro 14.135.692,10
81) 57680 1.5.2.3.21060 Euro 234.421,02
82) 65707 1.5.1.3.19050 Euro 33.446,41
83) 65714 1.5.1.3.19050 Euro 435.889,60
84) 65717 1.5.1.3.19050 Euro 741.456,90
85) 65770 1.5.1.3.19070 Euro 10.196.190,26
86) 68321 1.5.2.3.21060 Euro 4.545.977,64
87) 70678 1.6.5.3.27500 Euro 2.094.150,68
88) 70718 1.6.5.3.27520 Euro 501.577,54
89) 71572 1.6.5.3.27540 Euro 959.310,15
90) 73060 1.6.2.3.23500 Euro 5.579.172,85
91) 78705 1.6.6.3.28500 Euro 1.869.818,91
Art. 41. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della
1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione può valutare successive richieste finalizzate alla conservazione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del
5. E' abrogata la
Art. 42. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della
Art. 43. Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. della quale è già socio ai sensi della
Art. 44. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della
"1 bis La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviino in forma associata un polo catastale."
2. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della
"2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso."
Art. 45. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del
Art. 46. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata associazione."
Art. 47. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 48. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
[1] Lettera inserita dall'art. 7 della
[2] Lettera inserita dall'art. 16 della
[3] Lettera inserita dall'art. 16 della
[4] Comma così modificato dall'art. 21 della
[5] Comma inserito dall'art. 22 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della