§ 6.2.90 - L.R. 26 luglio 2007, n. 13.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/07/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art. 3.  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art. 4.  Interventi nel settore dell'artigianato
Art. 5.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 6.  Mercati e centri agro-alimentari
Art. 7.  Porti regionali e comunali
Art. 8.  Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 9.  Rete viaria di interesse regionale
Art. 10.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
Art. 11.  Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAB - Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
Art. 12.  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art. 13.  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 14.  Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006
Art. 15.  Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
Art. 16.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 17.  Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
Art. 18.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 19.  Società per azioni per la fornitura della rete regionale
Art. 20.  Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
Art. 21.  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
Art. 22.  Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004
Art. 23.  Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali
Art. 24.  Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna
Art. 25.  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999
Art. 26.  Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica
Art. 27.  Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005
Art. 28.  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 30.  Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004
Art. 32.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
Art. 34.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
Art. 35.  Copertura finanziaria
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 6.2.90 - L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione

(B.U. 26 luglio 2007, n. 108)

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" Esercizio 2007: Euro 1.045.533,07;

     b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 2.917.672,06;

     c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 20.986.794,87;

     d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 50.000,00.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

     1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento "una tantum".

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).".

 

     Art. 3. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

     2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945.

 

     Art. 4. Interventi nel settore dell'artigianato

     1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 22258 "Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)"

Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

 

     Art. 5. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

     1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per l'esercizio 2007, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

 

     Art. 6. Mercati e centri agro-alimentari

     1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

 

     Art. 7. Porti regionali e comunali

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) è incrementata per l'esercizio 2007 di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali).

 

     Art. 8. Investimenti nel settore dei trasporti

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), è revocata (Cap. 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana).

 

     Art. 9. Rete viaria di interesse regionale

     1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:

     a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.

 

     Art. 10. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 620.500,00 per l'esercizio 2007 a valere sul Capitolo 45718 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

 

     Art. 11. Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAB - Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

     1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata per l'importo di Euro 835.794,00 (Cap. 45710 - U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali).

 

     Art. 12. Protezione civile. Interventi di emergenza

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature materiali per pronto intervento, di Euro 1.500.000,00.

 

     Art. 13. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

     1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 65.536.000,00.

 

     Art. 14. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006

     1. L'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) è sostituito dal seguente:

"Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro: 3.100.000,00;

b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro: 4.900.000,00;

c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro: 20.200.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:

a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

Euro: 900.000,00;

b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

Euro: 1.878.767,58;

c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali

Euro: 10.329,17.".

 

     Art. 15. Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2007, nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

     a) Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonchè arredo degli stessi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. a) e b) L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)"

Euro: 2.700.000,00;

     b) Cap. 58447 "Fondo straordinario per i servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle Province per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio territoriale (art. 10, comma 3 bis L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)"

Euro: 300.000,00.

 

     Art. 16. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 17. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)

     1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), è disposta, per l'esercizio 2007, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 - Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:

a) Cap. 70619 "Conferimento di quote "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)"

Euro: 70.000,00.

 

     Art. 18. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.100.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

 

     Art. 19. Società per azioni per la fornitura della rete regionale

     1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2007, la somma di Euro 120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni. Cap. 86500 U.P.B. 1.7.2.3.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

 

     Art. 20. Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2007, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2006. Le autorizzazioni di spesa relative al 2006 ammontano complessivamente a Euro 330.097.368,37.

 

Progr.

Capitolo

U.P.B.

 

 

Euro

1)

2701

1.2.3.3.4420

 

-

800.000,00

2)

2775

1.2.3.3.4420

 

-

422.240,00

3)

3208

1.2.2.3.2800

 

-

880.000,00

4)

3458

1.2.2.3.3100

 

-

2.000.000,00

5)

3840

1.2.1.3.1510

 

+

52.008,08

6)

3850

1.2.3.3.4440

 

+

32.378,80

7)

3905

1.2.1.3.1500

 

+

122.466,97

8)

3910

1.2.1.3.1510

 

+

1.378.827,97

9)

3925

1.2.1.3.1520

 

+

36.654,04

10)

3937

1.2.1.3.1510

 

-

4.726.804,85

11)

4348

1.2.1.3.1600

 

-

12.379.950,00

12)

16332

1.3.1.3.6300

 

+

51.406,02

13)

16400

1.3.1.3.6300

 

-

212.260,33

14)

22210

1.3.2.3.8260

 

-

129.114,22

15)

23417

1.3.2.3.8350

 

-

661.910,79

16)

25525

1.3.3.3.10010

 

+

1.130.099,00

17)

25528

1.3.3.3.10010

 

+

517.000,00

18)

25780

1.3.3.3.10010

 

-

477.247,71

19)

30640

1.4.1.3.12630

 

-

998.480,00

20)

30646

1.4.1.3.12630

 

+

300.000,00

21)

30880

1.4.1.3.12620

 

+

33.000,00

22)

30885

1.4.1.3.12620

 

-

9.874,14

23)

31110

1.4.1.3.12650

 

-

1.591.389,00

24)

32020

1.4.1.3.12670

 

-

758.700,39

25)

36188

1.4.2.3.14062

 

-

35.759,96

26)

37150

1.4.2.3.14150

 

+

15.040,00

27)

37336

1.4.2.3.14200

 

-

264.557,12

28)

37376

1.4.2.3.14223

 

-

5.315.917,50

29)

37378

1.4.2.3.14223

 

-

835.000,00

30)

39050

1.4.2.3.14500

 

-

29.968,89

31)

39220

1.4.2.3.14500

 

-

205.148,24

32)

39360

1.4.2.3.14555

 

-

485.922,28

33)

41570

1.4.3.3.15800

 

-

75.000,00

34)

41995

1.4.3.3.15820

 

-

209.394,94

35)

43027

1.4.3.3.16000

 

+

103.291,38

36)

43221

1.4.3.3.16010

 

+

966.687,46

37)

43270

1.4.3.3.16010

 

+

4.504.307,38

38)

45125

1.4.3.3.16420

 

-

1.221.183,00

39)

45175

1.4.3.3.16200

 

-

3.500.000,00

40)

45184

1.4.3.3.16200

 

-

1.794.079,36

41)

45710

1.4.3.3.16650

 

-

835.794,00

42)

47010

1.4.4.3.17400

 

-

260.000,00

43)

47015

1.4.4.3.17400

 

-

265.827,59

44)

47105

1.4.4.3.17400

 

-

305.681,35

45)

47111

1.4.4.3.17400

 

-

10.000,34

46)

47114

1.4.4.3.17400

 

-

389.922,15

47)

48050

1.4.4.3.17450

 

-

1.022.733,17

48)

57200

1.5.2.3.21000

 

-

255.047,23

49)

57680

1.5.2.3.21060

 

-

1.420.000,00

50)

65707

1.5.1.3.19050

 

-

826.331,04

51)

65712

1.5.2.3.21080

 

-

244.471,42

52)

65714

1.5.1.3.19050

 

-

170.947,23

53)

65717

1.5.1.3.19050

 

-

133.000,00

54)

65770

1.5.1.3.19070

 

-

7.300.000,00

55)

68321

1.5.2.3.21060

 

-

99.112,21

56)

70545

1.6.5.3.27500

 

+

50.000,00

57)

70678

1.6.5.3.27500

 

-

605.849,32

58)

70718

1.6.5.3.27520

 

+

1.255.757,70

59)

71572

1.6.5.3.27540

 

-

1.017.293,53

60)

78569

1.4.2.3.14380

 

-

52.200,00.

 

     Art. 21. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

     1. Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al Capo I e al Capo II della citata legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.

 

     Art. 22. Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004

     1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina), dopo la parola "contributo" è soppresso l'aggettivo "triennale".

 

     Art. 23. Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Bologna un compenso pari a Euro 4.200.000,00 per l'eliminazione del vincolo relativo alla gestione, al Comune stesso riservata, in base all'Accordo di programma sottoscritto in data 6 dicembre 1996, dei parcheggi pubblici da realizzare nella nuova sede degli uffici regionali, in attuazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).

     2. A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 4.200.000,00, a valere sul Capitolo 4267 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.2.1.2.1400 - Patrimonio regionale.

 

     Art. 24. Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna

     1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare la chiesa e il campanile di Santa Giustina in Ravenna, edificio di alto valore storico e di particolare interesse pubblico, interessato dal degrado delle strutture portanti, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, concede all'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, un contributo straordinario di Euro 300.000,00.

     2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

     3. Per la realizzazione dell'intervento previsto al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 30925 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 "Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici".

 

     Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituita dalla seguente:

"a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;".

     2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 1999 è soppressa.

 

     Art. 26. Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica

     1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, di durata triennale [1].

 

     Art. 27. Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005

     1. Il programma triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea Legislativa.

     1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi [2].

 

     Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998

     1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), è soppressa la seguente locuzione "sulla base delle direttive della Giunta regionale".

     2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione "lettere a) e b)" è sostituita con la locuzione "lettere a), b) e c)".

     3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.".

     4. Al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 7 del 1998, è soppressa la seguente locuzione "previsti dall'atto costitutivo e".

     5. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la lettera "b)" è sostituita dalla lettera "c)".

     6. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione "con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative" è sostituita con la locuzione "secondo criteri stabiliti nel rispetto".

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

     1. Il comma 5 dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:

"5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.".

 

     Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è aggiunta la seguente lettera:

"d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;".

     2. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis. Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.".

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004

     1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono inseriti i seguenti commi:

"10 bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con personalità giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi nella dotazione organica della Regione.

10 ter. La disposizione di cui al comma 10 bis si applica anche alle agenzie e enti pubblici non economici già istituiti.".

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

     1. All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.".

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

     1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), autorizzare le proprie Aziende sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.".

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Sono fatte salve le autorizzazioni già disposte dalla Giunta regionale sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2006.".

 

     Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007

     1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28") è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15 bis. Norme transitorie

1. La Giunta regionale può attuare disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 7 del 1998 già avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.".

 

     Art. 35. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 36. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2013, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2012, n. 9.