Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 26/07/2007 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 |
Art. 3. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere |
Art. 4. Interventi nel settore dell'artigianato |
Art. 5. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 6. Mercati e centri agro-alimentari |
Art. 7. Porti regionali e comunali |
Art. 8. Investimenti nel settore dei trasporti |
Art. 9. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 10. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì |
Art. 11. Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAB - Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA |
Art. 12. Protezione civile. Interventi di emergenza |
Art. 13. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 14. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 |
Art. 15. Investimento per i servizi educativi per l'infanzia |
Art. 16. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini" |
Art. 17. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) |
Art. 18. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 19. Società per azioni per la fornitura della rete regionale |
Art. 20. Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali |
Art. 21. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato |
Art. 22. Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004 |
Art. 23. Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali |
Art. 24. Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna |
Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999 |
Art. 26. Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica |
Art. 27. Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005 |
Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 |
Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002 |
Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004 |
Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004 |
Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 |
Art. 35. Copertura finanziaria |
Art. 36. Entrata in vigore |
§ 6.2.90 - L.R. 26 luglio 2007, n. 13.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 26 luglio 2007, n. 108)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
Esercizio 2007: Euro 2.917.672,06;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17,
Esercizio 2007: Euro 20.986.794,87;
d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (
Esercizio 2007: Euro 50.000,00.
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 14 della
"Art. 14 bis. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).".
Art. 3. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945.
Art. 4. Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella
a) Cap. 22258 "Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis),
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.
Art. 5. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della
Art. 6. Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della
Art. 7. Porti regionali e comunali
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della
Art. 8. Investimenti nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della
Art. 9. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b),
Esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.
Art. 10. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della
Art. 11. Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAB - Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21 della
Art. 12. Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 13. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1 della
Art. 14. Modifiche alla
1. L'articolo 24 della
"Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 20.200.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 900.000,00;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 1.878.767,58;
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali
Euro: 10.329,17.".
Art. 15. Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
a) Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonchè arredo degli stessi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. a) e b)
Euro: 2.700.000,00;
b) Cap. 58447 "Fondo straordinario per i servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle Province per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio territoriale (art. 10, comma 3 bis
Euro: 300.000,00.
Art. 16. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 17. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
a) Cap. 70619 "Conferimento di quote "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3,
Euro: 70.000,00.
Art. 18. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della
Art. 19. Società per azioni per la fornitura della rete regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4, della
Art. 20. Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 35 della
Progr. |
Capitolo |
U.P.B. |
|
|
Euro |
1) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
|
- |
800.000,00 |
2) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
|
- |
422.240,00 |
3) |
3208 |
1.2.2.3.2800 |
|
- |
880.000,00 |
4) |
3458 |
1.2.2.3.3100 |
|
- |
2.000.000,00 |
5) |
3840 |
1.2.1.3.1510 |
|
+ |
52.008,08 |
6) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
|
+ |
32.378,80 |
7) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
|
+ |
122.466,97 |
8) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
|
+ |
1.378.827,97 |
9) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
|
+ |
36.654,04 |
10) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
|
- |
4.726.804,85 |
11) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
|
- |
12.379.950,00 |
12) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
|
+ |
51.406,02 |
13) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
|
- |
212.260,33 |
14) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
|
- |
129.114,22 |
15) |
23417 |
1.3.2.3.8350 |
|
- |
661.910,79 |
16) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
|
+ |
1.130.099,00 |
17) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
|
+ |
517.000,00 |
18) |
25780 |
1.3.3.3.10010 |
|
- |
477.247,71 |
19) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
|
- |
998.480,00 |
20) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
|
+ |
300.000,00 |
21) |
30880 |
1.4.1.3.12620 |
|
+ |
33.000,00 |
22) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
|
- |
9.874,14 |
23) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
|
- |
1.591.389,00 |
24) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
|
- |
758.700,39 |
25) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
|
- |
35.759,96 |
26) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
|
+ |
15.040,00 |
27) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
|
- |
264.557,12 |
28) |
37376 |
1.4.2.3.14223 |
|
- |
5.315.917,50 |
29) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
|
- |
835.000,00 |
30) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
|
- |
29.968,89 |
31) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
|
- |
205.148,24 |
32) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
|
- |
485.922,28 |
33) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
|
- |
75.000,00 |
34) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
|
- |
209.394,94 |
35) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
|
+ |
103.291,38 |
36) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
|
+ |
966.687,46 |
37) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
|
+ |
4.504.307,38 |
38) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
|
- |
1.221.183,00 |
39) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
|
- |
3.500.000,00 |
40) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
|
- |
1.794.079,36 |
41) |
45710 |
1.4.3.3.16650 |
|
- |
835.794,00 |
42) |
47010 |
1.4.4.3.17400 |
|
- |
260.000,00 |
43) |
47015 |
1.4.4.3.17400 |
|
- |
265.827,59 |
44) |
47105 |
1.4.4.3.17400 |
|
- |
305.681,35 |
45) |
47111 |
1.4.4.3.17400 |
|
- |
10.000,34 |
46) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
|
- |
389.922,15 |
47) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
|
- |
1.022.733,17 |
48) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
|
- |
255.047,23 |
49) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
|
- |
1.420.000,00 |
50) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
|
- |
826.331,04 |
51) |
65712 |
1.5.2.3.21080 |
|
- |
244.471,42 |
52) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
|
- |
170.947,23 |
53) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
|
- |
133.000,00 |
54) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
|
- |
7.300.000,00 |
55) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
|
- |
99.112,21 |
56) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
|
+ |
50.000,00 |
57) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
|
- |
605.849,32 |
58) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
|
+ |
1.255.757,70 |
59) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
|
- |
1.017.293,53 |
60) |
78569 |
1.4.2.3.14380 |
|
- |
52.200,00. |
Art. 21. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. Nelle more dell'intervento di riforma della
Art. 22. Modifica alla
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 23. Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Bologna un compenso pari a Euro 4.200.000,00 per l'eliminazione del vincolo relativo alla gestione, al Comune stesso riservata, in base all'Accordo di programma sottoscritto in data 6 dicembre 1996, dei parcheggi pubblici da realizzare nella nuova sede degli uffici regionali, in attuazione della
2. A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 4.200.000,00, a valere sul Capitolo 4267 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.2.1.2.1400 - Patrimonio regionale.
Art. 24. Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare la chiesa e il campanile di Santa Giustina in Ravenna, edificio di alto valore storico e di particolare interesse pubblico, interessato dal degrado delle strutture portanti, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, concede all'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, un contributo straordinario di Euro 300.000,00.
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione dell'intervento previsto al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 30925 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 "Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici".
Art. 25. Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
"a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 26. Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica
1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con
Art. 27. Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005
1. Il programma triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della
1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi [2].
Art. 28. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.".
4. Al comma 4 dell'articolo 13 bis della
5. Al comma 3 dell'articolo 14 della
6. Al comma 4 dell'articolo 14 della
Art. 29. Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 9, della
"5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.".
Art. 30. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
"d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;".
2. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.".
Art. 31. Modifiche alla
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della
"10 bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con personalità giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi nella dotazione organica della Regione.
10 ter. La disposizione di cui al comma 10 bis si applica anche alle agenzie e enti pubblici non economici già istituiti.".
Art. 32. Modifiche alla
1. All'articolo 19 della
"8 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.".
Art. 33. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. La Giunta regionale può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Sono fatte salve le autorizzazioni già disposte dalla Giunta regionale sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2006.".
Art. 34. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 15 della
"Art. 15 bis. Norme transitorie
1. La Giunta regionale può attuare disposizioni di cui all'articolo 5 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla
Art. 35. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 36. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della