Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 14/04/1995 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali [...] |
Art. 2. 1. La L.R. 18 gennaio 1974, n. 4 (Adesione della Regione Emilia- Romagna alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali e all'Associazione per il Consiglio dei Comuni d'Europa) e la L.R. [...] |
Art. 2 bis. |
§ 2.3.1 - L.R. 14 aprile 1995, n. 41.
Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali.
(B.U. 19 aprile 1995, n. 76).
1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati [1].
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e del resoconto relativo all’esercizio precedente delle associazioni medesime. Esso dovrà contenere le indicazioni delle attività specifiche rivolte al funzionamento del CAL nonché le attività rivolte agli enti associati [2].
3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della
1. La
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, con sede a Roma.
2. La Regione eroga a favore dell’Associazione di cui al comma 1 la quota associativa annua.
3. L’onere derivante dal comma 2 farà carico al Cap. 02643 "Quota di adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.
4. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione di recedere dall’Associazione secondo la disciplina prevista dallo statuto dell’Associazione medesima.
[1] Comma già sostituito dall'art. 37 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 37 della
[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della