§ 3.10.21 - Legge Regionale 20 maggio 1992, n. 24.
Interventi di sostegno alla realizzazione di un circuito di impianti sportivi per il gioco del golf, a supporto del sistema turistico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:20/05/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Soggetti che possono beneficiare dei contributi.
Art. 4.  Criteri di ammissibilità dei contributi.
Art. 5.  Disponibilità delle aree e vincoli di destinazione d'uso.
Art. 6.  Gestione dell'attività.
Art. 7.  Uso turistico degli impianti.
Art. 8.  Entità dei contributi.
Art. 9.  Programma degli interventi. Valutazione dei progetti e assegnazione dei contributi.
Art. 10.  Erogazione dei contributi.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Disposizione finale.


§ 3.10.21 - Legge Regionale 20 maggio 1992, n. 24.

Interventi di sostegno alla realizzazione di un circuito di impianti sportivi per il gioco del golf, a supporto del sistema turistico dell'Emilia-Romagna.

(B.U. n. 63 del 22 maggio 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, promuove la realizzazione di impianti per il gioco del golf, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità ai principi posti con la Legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la L.R. 25 agosto 1986, n. 30, nonché agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli interventi che verranno effettuati in Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'art. 6 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 e successive modificazioni.

     2. Gli interventi verranno effettuati secondo programmi approvati dal Consiglio regionale. Nella prima fase la presente legge sostiene la realizzazione ed il completamento del circuito golfistico sulla costa emiliano-romagnola in Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'art. 6 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 e successive modificazioni, delle Provincie di Ferrara, Forlì, Ravenna e del Circondario di Rimini.

 

     Art. 3. Soggetti che possono beneficiare dei contributi.

     1. Possono concorrere ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti di seguito indicati:

     a) Enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;

     b) società e consorzi a capitale misto, pubblico e privato;

     c) società e associazioni sportive;

     d) operatori privati singoli o associati;

     e) società di capitali.

     2. I progetti dovranno essere presentati con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

 

     Art. 4. Criteri di ammissibilità dei contributi.

     1. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli interventi per la realizzazione, per l'ampliamento e il completamento di campi da golf e dei servizi complementari alla loro funzionalità aventi, per ubicazione, per organizzazione e per soluzioni gestionali, prevalenti finalità turistiche.

     2. Tali impianti dovranno garantire, in via prioritaria, accesso alla popolazione turistica interessata al gioco del golf, secondo le indicazioni di cui all'art. 7.

     3. Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione italiana golf. Gli impianti non possono essere previsti all'interno dei parchi regionali, delle aree protette e in zone già utilizzate a verde pubblico.

     4. Potranno inoltre essere ammessi ai benefici della presente legge progetti in corso di esecuzione, a condizione che l'importo dei lavori eseguiti al momento della presentazione della domanda non superi il 30% dell'importo complessivo.

     5. La creazione di campi da golf deve essere una occasione per realizzare nuove aree a verde e a tal fine deve essere previsto lo studio di valorizzazione floristica e paesaggistica che faccia assumere al campo le caratteristiche di parco progettato in sintonia con le caratteristiche del luogo.

 

     Art. 5. Disponibilità delle aree e vincoli di destinazione d'uso.

     1. Le aree su cui insistono i campi da golf e le altre strutture complementari che beneficiano dei contributi finanziari previsti dalla presente legge, dovranno restare vincolate alla destinazione d'uso per campo da golf per un periodo di almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo regionale. Le aree stesse dovranno essere di proprietà dei soggetti richiedenti il contributo, ovvero dovranno permanere nella disponibilità degli stessi soggetti, anche ad altro titolo, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo.

     2. Tale vincolo è trascritto con specifico atto pubblico a cura e spese del beneficiario presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari. Esso rende obbligatorio il mantenimento della destinazione d'uso di detti immobili anche nei confronti degli eventuali aventi causa del beneficiario.

     3. L'eventuale modifica anche parziale della destinazione d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo comporta la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di contributo, in capitale o in conto interesse, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

     4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo, nel caso venga comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'opera, può essere autorizzata dalla Giunta regionale previa restituzione delle somme erogate a titolo di contributo, rivalutate e maggiorate ai sensi del comma precedente.

     5. Il beneficiario dei contributi regionali ed i suoi aventi causa hanno l'obbligo di assicurare la piena funzionalità dell'attività golfistica per tutta la durata del vincolo previsto dal presente articolo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione dei contributi ai sensi del comma 3.

 

     Art. 6. Gestione dell'attività.

     1. La gestione degli impianti e delle strutture complementari può essere affidata dal soggetto destinatario del contributo ad altro soggetto gestore, mediante apposita convenzione, vincolata al rispetto delle condizioni previste nell'atto di concessione del contributo e dalla presente legge.

 

     Art. 7. Uso turistico degli impianti.

     1. Ai fini della presente legge si definiscono campi da golf aperti all'uso turistico quelli che sono gestiti col criterio di ammettere all'uso, in via prevalente e prioritaria, i turisti giocatori di golf. Nell'atto di concessione di contributi saranno definite le modalità per garantire il rispetto di tale priorità e prevalenza.

 

     Art. 8. Entità dei contributi.

     1. Ai soggetti di cui all'art. 3 possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo di 774.685,35 Euro, comunque non oltre il 30% dei costi di realizzazione per ciascuna iniziativa [1].

     2. Ai soggetti di cui al comma precedente, oltre ai contributi in conto capitale, possono essere concessi contributi in conto interessi, anche attualizzati, per l'ammortamento di mutui, nella misura necessaria ad abbattere il tasso di interesse bancario per un massimo di cinque punti.

     3. L'importo ammesso al finanziamento regionale, indipendentemente dal costo complessivo, non potrà essere superiore alla somma di 2.582.284,50 Euro per ogni campo da golf [1].

     4. Nei costi di realizzazione potranno essere incluse le spese tecniche nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale e gli oneri per l'acquisto dei terreni e degli immobili. L'ammontare di tali oneri e di tali spese dovrà essere compreso nell'importo ammesso al finanziamento regionale.

     5. La Regione ammette a finanziamento solo progetti conformi alle normative urbanistiche e ambientali vigenti.

 

     Art. 9. Programma degli interventi. Valutazione dei progetti e assegnazione dei contributi.

     1. Al fine di realizzare il circuito golfistico, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente il programma. In tale programma dovranno essere indicati i criteri di priorità per la concessione dei contributi e la localizzazione di massima delle iniziative.

     2. Le domande di contributo devono pervenire alla Regione Emilia- Romagna entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del programma di cui al comma precedente e devono essere corredate da:

     a) i progetti di massima di tutte le opere previste e necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto;

     b) la relazione tecnico-economico-finanziaria;

     c) la documentazione relativa alla destinazione urbanistica dei luoghi interessati dall'intervento;

     d) il parere del Comune interessato e del Servizio regionale decentrato della Difesa del suolo e delle Risorse idriche circa la compatibilità quali-quantitativa dell'utilizzo ai fini irrigui della fonte di approvvigionamento con il bacino idrico locale e il piano regionale;

     e) il parere del Comitato provinciale del CONI;

     f) le modalità di finanziamento della parte di investimento non coperta da contributo regionale;

     g) per gli interventi in corso di esecuzione, la documentazione che attesti lo stato di avanzamento dei lavori in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4.

     3. Le domande e la relativa documentazione vengono esaminate da una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

     a) dall'assessore regionale competente in materia di turismo e tempo libero, che la presiede;

     b) da cinque esperti della Regione proposti rispettivamente: due dall'assessore competente in materia di turismo e tempo libero ed uno ciascuno dagli assessori regionali competenti in materia di ambiente, in materia urbanistica ed in materia di bilancio;

     c) da due rappresentanti proposti dalla Federazione italiana golf.

     4. Entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, la suddetta Commissione effettua la valutazione delle domande stesse.

     5. I contributi vengono assegnati dalla Giunta regionale previo accertamento della rispondenza dei singoli progetti al programma approvato e tenuto conto dei pareri della Commissione tecnica di cui al comma 3.

     6. Entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di assegnazione dei contributi, gli interessati dovranno presentare i progetti esecutivi corredati dai relativi computi metrico-estimativi e dalla relativa concessione edilizia. La Giunta regionale provvede all'impegno di spesa ed alla formale concessione del contributo assegnando il termine per l'inizio dei lavori.

 

     Art. 10. Erogazione dei contributi.

     1. I contributi in conto capitale vengono liquidati ed erogati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, dalla Giunta regionale o per sua delega, dall'assessore competente, dopo aver verificato lo stato di avanzamento dei lavori, restando inteso che il contributo regionale su ciascuno stato di avanzamento sarà liquidato nella stessa proporzione in cui il contributo totale sta al costo complessivo dell'opera dichiarato ammissibile.

     2. I contributi in conto interessi vengono erogati ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29. Qualora i medesimi contributi in conto interessi siano concessi in forma attualizzata, il contributo sarà versato in un'unica soluzione alla data di inizio di ammortamento del mutuo.

     3. La erogazione dei contributi è inoltre subordinata:

     a) alla verifica della rispondenza degli interventi realizzati ai progetti e alla documentazione presentati;

     b) all'osservanza del termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale di concessione dei contributi;

     c) alla presentazione della documentazione attestante la trascrizione del vincolo di destinazione d'uso, di cui al comma 1 dell'art. 5.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 12. Disposizione finale.

     1. Agli impianti realizzati con i benefici di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 12 della L.R. 25 agosto 1986, n. 30.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.