§ 3.5.3 - Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11. [*]
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia- Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca e itticoltura
Data:22/02/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Compiti e funzioni dell'associazionismo.
Art. 4.  Organismi di gestione e di consulenza.
Art. 5.  Composizione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino.
Art. 6.  Commissioni di gestione delle zone ittiche.
Art. 7.  Piano ittico regionale.
Art. 8.  Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee.
Art. 9.  Carta ittica regionale.
Art. 10.  Programmi ittici provinciali.
Art. 11.  Programmi delle zone di gestione ittica.
Art. 12.  Zone di protezione della fauna ittica.
Art. 13.  Tutela della fauna ittica.
Art. 14.  Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche.
Art. 15.  Segnalazione degli interventi in alveo che determinano turbative delle specie ittiche nell'habitat naturale.
Art. 16.  Esercizio della pesca.
Art. 17.  Divieti.
Art. 18.  Classificazione delle acque di bonifica.
Art. 19.  Gestione e tutela della fauna ittica.
Art. 20.  Variazione del regime idraulico.
Art. 21.  Esercizio della pesca nelle acque di bonifica.
Art. 22.  Periodi, orari di pesca e zone di divieto.
Art. 23.  Attività agonistica.
Art. 24.  Pesca a pagamento.
Art. 25.  Cattura delle rane.
Art. 26.  Piscicoltura.
Art. 27.  Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.
Art. 28.  Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Art. 29.  Richiesta di risarcimento del danno.
Art. 30.  Temporanea applicazione e abrogazione di leggi.
Art. 31.  Regolamento di esecuzione.
Art. 32.  Norma finanziaria.


§ 3.5.3 - Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11. [*]

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia- Romagna.

(B.U. n. 16 del 25 febbraio 1993).

 

TITOLO I

Disposizioni generali ed organizzative

 

Art. 1. Principi.

     1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni spettanti alle Regioni e alle Province in ogni bacino idrografico; ciò nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

     2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi della laguna, dei bacini, dei canali e dei fiumi.

 

     Art. 3. Compiti e funzioni dell'associazionismo.

     1. La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale:

     a) alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le commissioni tecniche previste dalla presente legge;

     b) alle funzioni di vigilanza svolte dalla Provincia attraverso i propri aderenti abilitati;

     c) alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale.

     2. La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie da destinare al rimborso delle spese da esse sostenute per le prestazioni programmate.

     3. Ai fini del riconoscimento regionale le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

     a) non perseguire fini di lucro;

     b) essere presenti in almeno quattro Province con un numero minimo di quattro società di base, oppure annoverare almeno duemila associati muniti di licenza di pesca ed organizzati a livello regionale;

     c) avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori.

 

     Art. 4. Organismi di gestione e di consulenza.

     1. Sono istituiti i seguenti organismi:

     a) Commissione tecnica regionale per fauna ittica e per la pesca (Comunque ittica regionale);

     b) Commissioni tecniche di bacino idrografico per la gestione tecnica della fauna ittica e delle pesca (Commissioni ittiche di bacino).

     2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta regionale, ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

     a) sulla legislazione regionale nella materia;

     b) sulla proposta di piano ittico regionale e sulla pianificazione regionale che abbia attinenza con la gestione della fauna ittica;

     c) sui programmi di produzione, ricerca e sperimentazione, finalizzati in particolare alla conservazione del patrimonio ittico regionale;

     d) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;

     e) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali.

     3. La Commissione ittica regionale ha altresì il compito di promuovere e coordinare l'impegno delle associazioni di cui all'art. 3 nella realizzazione del piano ittico regionale.

     4. Le Commissioni ittiche di bacino sono nominate dalle Province. Qualora si tratti di bacino interprovinciale, alla nomina della Commissione provvede la Provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino idrografico per la gestione ittica, garantendo almeno un rappresentante a tutte le Province interessate.

     5. Le Commissioni di cui al comma 4 partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi ittici degli ambiti territoriali di competenza, formulano proposte di intervento ed esprimono pareri in ordine:

     a) alle modalità di attuazione ed alle eventuali integrazioni del piano ittico regionale nel bacino di competenza e nelle zone ittiche di gestione in esso ricomprese;

     b) alle iniziative tecnico-formative inerenti all'intero bacino ed ai collegamenti operativi con i sistemi di monitoraggio.

     6. Le Commissioni ittiche di bacino hanno altresì compiti di coordinamento dei programmi delle zone ittiche di gestione e di controllo tecnico delle attività gestionali svolte dalle Commissioni ittiche di zona, ove costituite.

     7. Le spese di funzionamento delle Commissioni ittiche di cui al presente articolo sono a carico della Regione.

     8. Le Province, per scopi di coordinamento degli organismi di gestione operanti nell'ambito territoriale di competenza e per scopi di consultazione generale in materia di pesca nelle acque interne, convocano congiuntamente le Commissioni ittiche di bacino.

 

     Art. 5. Composizione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino.

     1. La Commissione ittica regionale è costituita da:

     a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;

     b) il dirigente del Servizio regionale competente;

     c) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici e/o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;

     d) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva riconosciute maggiormente rappresentative;

     e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;

     f) un rappresentante delle associazioni dei pescatori ricreativi;

     g) un rappresentante delle associazioni dei pescatori professionali;

     h) un esperto designato dall'Unione regionale delle bonifiche dell'Emilia-Romagna.

     2. Svolge le funzioni di segretario il dirigente dell'ufficio regionale competente.

     3. Le Commissioni ittiche di bacino sono costituite da:

     a) l'Assessore provinciale competente, o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione ittica di bacino, che la presiede;

     b) un dirigente dell'ufficio provinciale competente indicato dalla Provincia;

     c) tre esperti designati dalle Province territorialmente interessate;

     d) quattro esperti designati dalle associazioni dei pescatori riconosciute maggiormente rappresentative;

     e) due esperti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;

     f) i coordinatori delle Commissioni ittiche di zona;

     g) un esperto designato dalle associazioni dei pescatori professionali e ricreativi qualora siano presenti nel bacino;

     h) un rappresentante dei Consorzi di bonifica territorialmente competenti;

     i) un rappresentante designato dall'Autorità di bacino istituita ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, territorialmente interessata.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore dell'Amministrazione provinciale competente.

     5. Le Commissioni ittiche, regionali e di bacino, durano in carica cinque anni.

     6. La Regione può procedere alla costituzione della Commissione ittica regionale anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.

     7. Qualora nel bacino ittico siano compresi corsi d'acqua ricadenti nel territorio di altre regioni, alla riunione della Commissione sono invitati un rappresentante designato dalla Provincia territorialmente competente ed un rappresentante delle associazioni piscatorie locali riconosciute.

     8. La Provincia può procedere alla costituzione della Commissione di bacino anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.

 

     Art. 6. Commissioni di gestione delle zone ittiche.

     1. La Provincia promuove, ove sussistano le condizioni, la costituzione di Commissioni di gestione delle zone ittiche di cui all'art. 11.

     2. La Provincia definisce gli ambiti territoriali su cui operano le Commissioni ittiche sulla base di criteri funzionali alla gestione tecnica ed alla partecipazione dei pescatori.

     3. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche hanno le seguenti funzioni:

     a) elaborare la proposta di programma della zona ittica in cui operano;

     b) proporre eventuali modifiche limitative alla regolamentazione dei periodi e degli attrezzi di pesca, del loro uso e dei prelievi delle specie ittiche;

     c) coordinare l'impegno delle associazioni e organizzare la partecipazione volontaria dei pescatori alla tutela della salubrità delle acque;

     d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti le situazioni di emergenza e gli scarichi abusivi;

     e) collaborare con la Provincia nella organizzazione della vigilanza volontaria sulla pesca sportiva, ricreativa e professionale;

     f) organizzare la partecipazione volontaria delle operazioni tecniche di gestione e particolarmente di immissione del pesce e di ripristino ambientale programmate dalla Provincia;

     g) provvedere alla periodica consultazione dei pescatori e curare l'informazione sui programmi di intervento e sulle finalità perseguite;

     h) promuovere la partecipazione alle attività gestionali anche dei pescatori residenti nei comuni di altre regioni territorialmente interessati al bacino idrografico;

     i) organizzare, su richiesta dell'Autorità di bacino organo di protezione civile - la partecipazione volontaria dei pescatori alla vigilanza sugli argini e sulle opere durante le situazioni di emergenza, nonché gli interventi eventualmente richiesti dall'Ente di bonifica.

     4. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono composte:

     a) da quattro a otto rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'art. 3, aderenti a società presenti nella zona ittica;

     b) da un esperto designato dalle associazioni di protezione ambientale operanti nella zona;

     c) dal collaboratore e dall'esperto indicato al comma 8.

     5. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti prima della scadenza o riconfermati.

     6. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono organismi privati senza finalità di lucro.

     7. Ogni Commissione si dota di norme interne di funzionamento che sono trasmesse alla Commissione ittica di bacino per l'approvazione.

     8. Accertata la regolare composizione della Commissione, la Provincia maggiormente interessata alla zona ittica designa un proprio collaboratore, con il compito di svolgere le funzioni di collegamento con

l'Amministrazione e designa altresì un esperto in igiene ambientale d'intesa con l'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

     9. Il coordinatore della Commissione di gestione della zona ittica è eletto nella seduta di insediamento e scelto di norma fra i rappresentanti delle associazioni piscatorie.

     10. L'attività propositiva e gestionale della Commissione di gestione della zona ittica è sottoposta al coordinamento della Commissione ittica di bacino.

     11. Qualora nella dona ittica siano compresi corsi d'acqua ricadenti nel territorio di altra provincia alle riunioni è invitato un rappresentante delle associazioni piscatorie riconosciute presenti nell'ambito territoriale interessato.

     12. Quando non risultino attuate tempestivamente le attività gestionali programmate, la Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, provvede nelle forme ritenute idonee alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.

     13. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la Commissione ittica di zona.

 

TITOLO II

Programmazione

 

     Art. 7. Piano ittico regionale.

     1. La Regione, in attuazione dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, sentite le Province territorialmente competenti, definisce il rilievo ambientale e socio-economico che ogni corso d'acqua naturale assume in relazione alle presenze ittiche e all'esercizio della pesca, trasmettendo le valutazioni alle competenti Autorità di bacino.

     2. Il piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d'interesse ambientale e piscatorio, mediante:

     a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia:

     b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico di cui all'art. 8;

     c) le iniziative di ricerca finalizzata;

     d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;

     e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all'art. 10.

     3. Il Piano ittico regionale si articola in piani di bacino ittico approvati dalle Province sentite le Commissioni territorialmente competenti. Il piano di bacino individua altresì la forma di controllo da attuare.

     4. Nel piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.

     5. Il piano ha durata quinquennale ed è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sulla base di apposita previsione nella legge di bilancio.

     6. Il rilievo ambientale delle acque dei canali di bonifica non impedisce l'esercizio delle finalità idrauliche ed irrigative attribuite all'ente competente.

 

     Art. 8. Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee.

     1. La Giunta regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con i criteri fissati dall'art. 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini di cui al comma 1 su proposta delle Province territorialmente competenti, provvede altresì alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

     3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art. 9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

     a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;

     b) zone "B" e "C": Ciprinidi ed in particolare Cavedano (Leuciscus cephalus caveda), Barbo ( Barbus barbus), Luccio (Exos lucius), Tinca (Tinca tinca), Carpa (Cyprinus carpio), Lasca (Chondrostoma toxostoma), Anguilla (Anguilla anguilla) ed altre;

     c) zona "D": Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (Salmo trutta fario) e Temolo (Thimallus thimallus).

     4. Le Province coordinano le proprie funzioni per le attività nei bacini per la gestione ittica. La Regione promuove le necessarie intese con le altre Regioni per la gestione e la regolazione della pesca nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale classificati dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

     Art. 9. Carta ittica regionale.

     1. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del piano regionale e dei programmi quinquennali provinciali nonché per la predisposizione degli interventi di bacino e di zona a cura delle competenti Commissioni tecniche.

     2. La Carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonché degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie tipiche.

     3. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede ad aggiornarla prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca, con la collaborazione delle Province e delle Commissioni di bacino. La Carta ittica è trasmessa elle Autorità di bacino.

     4. La Carta ittica regionale ed i relativi aggiornamenti vengono divulgati nelle forme più opportune di diffusione anche su richiesta delle associazioni o di altri organismi interessati.

 

     Art. 10. Programmi ittici provinciali.

     1. Le Province, nell'ambito del piano ittico regionale e dei piani di bacino, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed alla Autorità di bacino.

     2. Il programma quinquennale indica:

     a) le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;

     b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca, e le forme di ripopolamento delle stesse;

     c) le zone di gestione ittica di cui al comma 2 dell'art. 6;

     d) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica e le immissioni integrative da compiere a ripiano dei prelievi programmati o delle deficienze rilevate nella composizione delle popolazioni ittiche esistenti nelle diverse zone omogenee;

     e) le forme di controllo o sostitutive con cui le Province sopraintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;

     f) le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;

     g) le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate.

     3. Gli interventi annuali conseguenti sono adottati dalle Province sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni ittiche di bacino e di zona ove costituite.

 

     Art. 11. Programmi delle zone di gestione ittica.

     1. Il programma annuale di ciascuna zona di gestione ittica, elaborato in attuazione del piano ittico quinquennale dalla rispettiva Commissione ittica di zona, ove costituita, indica:

     a) le specie di interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

     b) le zone di protezione della fauna ittica di cui all'art. 12;

     c) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le scelte tecniche relative;

     d) l'organizzazione delle prestazioni volontarie;

     e) le funzioni e l'apporto collaborativo delle associazioni, nonché le forme di riconoscimento delle prestazioni volontarie organizzate.

     2. I programmi, sentite le Commissioni di bacino cui sono inviati per il coordinamento, sono approvati dalle Province interessate.

     3. Le proposte di programma, riferite ai canali di bonifica, sono preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Ente interessato. Il giudizio ricevuto è trasmesso alla Commissione di bacino ed alla Provincia competente.

 

TITOLO III

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

 

     Art. 12. Zone di protezione della fauna ittica.

     1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce "zone di ripopolamento e frega" "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche".

     2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove le specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

     a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

     b) consentire I' ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;

     c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

     3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestite in corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

     4. Nelle zone di cui al comma 1, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, a norma del regolamento regionale di cui all'art. 16, comma 6, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.

     5. La cattura delle specie ittiche nella zone di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina, d'intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico, le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.

     6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi per le violazioni riferite al comma 4 [1];

     b) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da dodici a trentasei mesi per le violazioni riferite al comma 5 [1].

 

     Art. 13. Tutela della fauna ittica.

     1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.

     2. Le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Il Presidente della Provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto motivato, sentite le Commissioni ittiche di bacino e di zona competenti, può:

     a) limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

     b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati dalla Provincia o da Istituti di ricerca;

     c) autorizzare, limitatamente al periodo 1 febbraio - 10 giugno di ogni anno, pescatori muniti di licenza di pesca professionale a catturare, nelle acque della zona "A" non soggette a divieto di pesca, le specie ittiche delle quali è ammessa la pesca, ancorchè di misura inferiore a quella consentita, mantenendo il pescato in vivo.

     Gli atti del Presidente della Provincia devono essere trasmessi alle Commissioni di bacino e di zona competenti ed adeguatamente pubblicizzati.

     4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzioni pecuniarie da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca da dodici a trentasei mesi per la violazione al disposto di cui al comma 1 [1];

     b) sanzioni pecuniarie da 516 Euro a 3.098 Euro e sospensione della licenza di pesca da otto a ventiquattro mesi per gli interventi di cui al comma 3 compiuti senza le prescritte autorizzazioni [1];

     c) sanzioni pecuniarie da 77 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca da tredici a ventiquattro mesi per le violazioni compiute nell'esercizio delle attività autorizzate [1].

 

     Art. 14. Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche.

     1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite, nell'ambito degli orientamenti del Piano ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della Provincia, previa certificazione sanitaria.

     2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, a salvaguardia del patrimonio ittico, ivi compreso il divieto assoluto di pesca, a norma degli art. 5 e 22 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonché alle Commissioni ittiche di bacino e di zona territorialmente competenti.

     3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico-scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali, ai fini dell'attuazione del Titolo III della L.R. n. 19 del 1982.

     4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, revoca delle autorizzazioni e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le immissioni compiute da soggetti diversi dalle Commissioni di gestione delle zone ittiche e/o di contrasto con il Piano ittico regionale [1];

     b) sanzione pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro per le immissioni compiute senza la prescritta autorizzazione e/o senza il controllo sanitario [1];

     c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico-sanitari di cui al comma 2 [1].

 

     Art. 15. Segnalazione degli interventi in alveo che determinano turbative delle specie ittiche nell'habitat naturale.

     1. Con riferimento al rilievo ambientale di cui all'art. 7, l'Autorità di bacino dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono determinare turbative dell'habitat naturale, affinchè esse possano disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.

     2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale alla Autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o determinano danno al patrimonio ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comunicazione anche agli altri Enti locali interessati.

     3. In particolare debbono essere segnalare:

     a) la messa in secca di corsi d'acqua e di bacini senza che siano stati attuati i preventivi interventi per il recupero o la salvaguardia delle specie ittiche in genere;

     b) l'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua o in località comunicanti;

     c) la concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat delle specie tipiche della zona;

     d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;

     e) le situazioni di emergenza nel corso d'acqua provocate da cause naturali, artificiali, o da scarichi abusivi.

     4. La Regione o le Province esercitano le azioni loro spettanti anche con riferimento al rilievo ambientale del corso d'acqua.

 

TITOLO IV

Esercizio della pesca

 

     Art. 16. Esercizio della pesca.

     1. E' considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche.

     2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che siano in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali.

     3. I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi.

     4. La Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre zone ittiche. La prescrizione regionale deve essere proposta dalla Provincia competente, sentito il parere della Commissione di bacino.

     5. I tesserini di pesca controllata vengono rilasciati dai Comuni territorialmente interessati, anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. I Comuni, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 3 e 4, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

     6. Gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie e le disposizioni integrative ed attuative dell'esercizio della pesca, sono indicati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     7. La Giunta regionale, sentite le Province territorialmente interessate ai bacini idrografici che in tutto o nella maggior parte ricadono nel loro territorio, su proposte delle Commissioni ittiche di bacino, determina:

     a) gli orari di esercizio;

     b) la misura dei pesci di cui è consentita la cattura, e gli eventuali limiti quantitativi alle catture giornaliere o stagionali;

     c) le forme di rilevazione delle catture individuali e delle presenze piscatorie;

     d) il quantitativo delle esche e delle pasture pronte all'uso consentito a ciascun pescatore;

     e) le modalità di consegna e di uso dei tesserini di pesca controllata, nonché gli adempimenti richiesti per il rilascio e la restituzione al termine della stagione di pesca;

     f) quanto altro possa essere necessario per regolare i prelievi mediante la pesca.

     8. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro, sequestro e confisca degli attrezzi e del pescato, per l'esercizio della pesca senza la prescritta licenza e senza il tesserino quando previsto, oppure per aver ritirato più di un tesserino senza averne dato notizia alla Provincia [1];

     b) sanzione pecuniaria da 12 Euro a 38 Euro per coloro che, pur essendo in possesso di licenza di pesca, non sono in grado di esibirla agli agenti di vigilanza, ma la presentano all'apposito ufficio della Provincia entro il termine di quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) [1];

     c) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro,nonché mancata concessione della licenza per un ulteriore periodo di dodici mesi, se il titolare non ne risulta in possesso in conseguenza di una precedente sanzione amministrativa [1].

 

     Art. 17. Divieti.

     1. Sono vietate:

     a) la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;

     b) la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;

     c) la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla presente legge;

     d) la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;

     e) la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;

     f) la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;

     g) la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;

     h) la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.

     2. E' fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

     3. Nei tratti di rispetto, di cui alla lettera g) del comma 1, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

     4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 130 Euro a 619 Euro per l'esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani o con attrezzi diversi da quelli autorizzati [1];

     b) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro per la pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati con modalità non consentite dalla presente legge [1];

     c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato, per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera b) [1];

     d) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera f) [1];

     e) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettere d), e), g) ed h) [1];

     f) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 258 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 2 [1].

 

TITOLO V

Gestione della fauna ittica e pesca nelle acque di bonifica

 

     Art. 18. Classificazione delle acque di bonifica.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia territorialmente interessata, sentiti gli Enti di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 12 che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o comunque di bonifica, individua i corsi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è vietato, in quanto arreca danno agli impianti ed alle strutture tecniche di esercizio.

     2. Nel contesto delle zone omogenee di cui all'art. 8, comma 2, la Giunta regionale, su proposta delle Province interessate, classifica le acque di bonifica includendole nelle zone "A" "B" "C" o "D" in cui sono ricompresi i corsi d'acqua naturali collegati.

     3. Per l'inosservanza del divieto di pesca di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e la sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi [2].

 

     Art. 19. Gestione e tutela della fauna ittica.

     1. La gestione ittica delle acque di bonifica avviene nel rispetto della sicurezza idraulica e dell'esercizio irriguo e nell'ambito del piano della Commissione di bacino in cui le acque stesse risultano comprese. Detta gestione viene svolta mediante una sottocommissione costituita nell'ambito della Commissione ittica di zona competente.

     Della sottocommissione fa parte un esperto di ciascuno degli enti di bonifica territorialmente competenti.

     2. La Regione e le Province, nell'ambito del Piano ittico regionale e dei programmi provinciali, programmano, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, gli interventi di ripopolamento ittico dei canali e, dove possibile, di diserbo biologico dei medesimi mediante l'immissione di idonee specie di fauna ittica.

 

     Art. 20. Variazione del regime idraulico.

     1. Nell'esercizio dell'attività di scolo delle acque e di irrigazione, gli enti di bonifica procederanno alla effettuazione delle manovre idrauliche, necessarie al funzionamento ed alla manutenzione delle opere di bonifica, individuando, d'intesa con la Provincia, le misure possibili atte a salvaguardare le specie ittiche di interesse gestionale.

     2. Il pesce dei canali da porre in asciutta viene convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione sui quali, a cura della Provincia, sarà inoltre imposto il divieto di pesca mediante apposito tabellamento.

     3. La Provincia, sentito l'ente di bonifica ed avvalendosi della Commissione di gestione competente, provvede alle operazioni di cattura del pesce non convogliato in altri canali.

 

     Art. 21. Esercizio della pesca nelle acque di bonifica.

     1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca, nei casi e nei modi stabiliti dalla presente legge.

     2. Nei tratti definiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, è ammessa la cattura di specie ittiche esclusivamente a scopo di ripopolamento o di pubblico interesse, a cura della Provincia, a mezzo della competente Commissione di gestione e d'intesa con l'ente di bonifica.

     3. Nelle acque non soggette al divieto di pesca la Provincia, sentita la competente Commissione di gestione, può, qualora le caratteristiche di portata e naturale pescosità delle acque siano tali da permettere l'uso degli attrezzi consentiti, d'intesa con l'ente di bonifica interessato, istituire zone riservate ai pescatori professionisti. L'accesso alle zone riservate alla pesca professionale è autorizzato dalla Provincia. In tali zone è vietato l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

     4. Nelle acque ricomprese nella zona "A" inserite in appositi elenchi pubblicati a cura della Provincia, la pesca sportiva e ricreativa è permessa esclusivamente con gli attrezzi previsti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6; è altresì consentito l'uso del natante ancorato, previa autorizzazione dell'ente di bonifica.

     5. Il Presidente della Provincia, ai fini della tutela della fauna ittica, può disporre il divieto temporaneo di pesca nelle zone soggette ad interventi concernenti il regime idraulico dei canali e dei bacini di competenza, realizzati dall'ente di bonifica.

     6. E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazione ad uso irriguo o di scolo ed aree a loro pertinenti. Le sommità arginali ed i relativi accessi, dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc. E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.

     7. E' vietato altresì il compimento di qualsiasi atto che possa arrecare danno agli argini, ai manufatti delle opere e dei canali di bonifica e, in particolare, al cotico erboso, nonché apportare modificazioni al livello delle acque.

     8. Nelle acque non soggette a divieto di pesca è consentito ai pescatori grandi invalidi o portatori di handicap, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 17, l'esercizio della pesca dai ponti e dalle opere di difesa degli stessi.

     9. Fatte salve quelle previste per le acque interne, per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 2 [1];

     b) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 3 [1]

     c) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca e revoca dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 [1].

 

     Art. 22. Periodi, orari di pesca e zone di divieto.

     1. Nelle acque di bonifica la pesca è consentita con gli strumenti indicati nel regolamento e secondo i periodi, gli orari e le modalità stabiliti a nona dell'art. 16, commi 6 e 7.

     2. Nelle acque di bonifica, dove è preminente la presenza delle specie marine perchè adiacenti al mare e comunque classificate "A", la pesca è consentita senza limitazione di orario.

     3. Le acque di bonifica ove la pesca è vietata sono contrassegnate dalla Provincia, per mezzo della Commissione di gestione della zona ittica territorialmente competente.

     4. La Provincia, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti nel bacino di bonifica mediante manifesti.

 

TITOLO VI

Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse

 

     Art. 23. Attività agonistica.

     1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI.

     Modalità diverse, proposte dalle associazioni piscatorie di cui all'art. 3 che organizzano le gare, devono essere approvate dalla Provincia, in conformità alle direttive regionali.

     2. La Giunta regionale, su proposta delle Province, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A" "B" e "C". Le Province formulano le loro proposte sentite le associazioni piscatorie riconosciute e la Commissione ittica di bacino.

     3. La Commissione ittica regionale esprime il proprio parere sulla proposta di piano con particolare riferimento agli adempimenti previsti per la salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.

     4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi.

     5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province - per periodi triennali - alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

     6. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.

     7. La Provincia, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione ittica di bacino, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.

     8. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone "B" e "C". La Provincia autorizza le immissioni di Trota Iridea (Salmo gairdneri) purchè il limite del campo sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla zona "D". Le immissioni devono essere quantitativamente proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.

     9. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 2.582 Euro e revoca della autorizzazione a carico dei titolari delle concessioni, di cui al comma 5, per le violazioni alle modalità ed agli impegni concordati [1];

     b) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro, a carico di chi viola le disposizioni previste nel regolamento della gara [1].

 

     Art. 24. Pesca a pagamento.

     1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.

     2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.

     3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:

     a) la superficie dei bacini;

     b) la durata dell'attività;

     c) le specie che possono essere immesse;

     d) il rifornimento idrico;

     e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente;

     f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;

     g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;

     h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.

     4. I prelievi sono subordinati all'osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodo di pesca indicati dalla Provincia.

     5. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per la organizzazione dell'esercizio della pesca pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato [1];

     b) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per gli organizzatori della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque Pubbliche del demanio dello Stato la sanzione pecuniaria è elevata da 516 Euro a 3.098 Euro [1];

     c) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e revoca dell'autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui comma 2 [1];

     d) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro e sospensione della licenza di pesca per un periodo di sei a diciotto mesi per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 3 [1];

     e) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato, per l'organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato e per le violazioni del disposto di cui al comma 4 [1].

 

     Art. 25. Cattura delle rane.

     1. La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare ("rane verdi").

     2. La cattura è vietata dal 1 gennaio al 30 giugno.

     3. La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di cinquanta capi.

     4. La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne ed unicamente con i mezzi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16, comma 6.

     5. Le norme di cattura si applicano in tutte le acque interne. E' fatta eccezione per le catture tecniche negli allevamenti.

     6. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di piscicoltura ai sensi dell'art. 26.

     7. Per le violazioni al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro e la sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi [2].

 

     Art. 26. Piscicoltura.

     1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.

     2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:

     a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;

     b) le specie ittiche che possono essere allevate;

     c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.

     3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella contenuta per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.

     4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevare deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.

     5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per le immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2.

     6. E' vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia-Romagna di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, con esclusione della Carpa erbivora.

     7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro e revoca della concessione di derivazione e della autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni di cui al comma 2 [1];

     b) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro e sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni al disposto di cui ai commi 3 e 4 [1].

 

TITOLO VII

Applicazione delle sanzioni

 

     Art. 27. Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative nella misura e secondo le modalità indicate in calce a ciascun articolo.

     2. Per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il sequestro e la confisca nei casi espressamente previsti si osservano le norme del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e del DPR 29 luglio 1982, n. 571.

     3. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della Provincia in cui è stata commessa la violazione. I proventi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge spettano alla Provincia stessa.

     4. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura minima e massima. Per infrazioni particolarmente gravi può essere altresì, chiesta la pubblicazione dell'ordinanza- ingiunzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a spese del trasgressore.

     5. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 16 sono punite con la sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e con la sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi. Sono punite nella stessa misura le violazioni alle disposizioni contenute nelle deliberazioni previste dalla presente legge e non specificatamente sanzionate [2].

     6. Per ogni eventuale altra violazione non diversamente punita si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro [2].

     7. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

 

     Art. 28. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

     1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscano reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonché la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.

     2. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciare, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 29. Richiesta di risarcimento del danno.

     1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.

     2. Gli importi introitati dalla Provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino ittiogenico.

 

     Art. 30. Temporanea applicazione e abrogazione di leggi.

     1. Sono abrogate le Leggi regionali 2 settembre 1976, n. 41 e 6 agosto 1979, n. 25.

     2. Fino all'adozione del regolamento regionale e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, commi 6 e 7, si continuano ad applicare le disposizioni relative contenute nella L.R. 6 agosto 1979, n. 25.

     3. Le Consulte e le Commissioni nominate, ai sensi della L.R. 6 agosto 1979, n. 25, rimangono in carica fino alla loro sostituzione o alla estinzione disposta con provvedimento regionale o provinciale.

     4. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale pubblica l'elenco delle specie ittiche di cui all'art. 13, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore. I detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.

     5. Fino all'approvazione della Carta ittica regionale le zone di gestione possono essere delimitate, su proposta della Provincia, facendo riferimento alla classificazione compiuta a norma della L.R. 6 agosto 1979, n. 25.

 

     Art. 31. Regolamento di esecuzione.

     1. Il Consiglio regionale determina con regolamento ogni disposizione necessaria per l'esecuzione della presente legge.

 

     Art. 32. Norma finanziaria.

     1. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente che comprende le spese dirette della Regione, le assegnazioni alla Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia-Romagna - ARIS e le assegnazioni a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite a norma della Legge 8 giugno 1990, n. 142. In particolare la Regione provvede al finanziamento dei programmi provinciali quinquennali previsti dagli articoli 9 e 10.

     2. Le spese per gli investimenti possono essere autorizzate per un arco temporale pluriennale ai sensi della legge finanziaria regionale.

     3. Le spese per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino di cui all'art. 4 sono previste annualmente dalla legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 16 luglio 1977, n. 31.

     4. Le Province sono tenute a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.