§ 5.1.34 - Legge Regionale 25 marzo 1983, n. 12.
Promozione della ricerca sanitaria finalizzata.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/03/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Obiettivi. La Regione, al fine di concorrere al progresso delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche volte al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione dell'Emilia-Romagna, [...]
Art. 2.  Programmazione. La Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche da promuovere e delle indagini e degli studi da commissionare, tenendo conto:
Art. 3.  Bandi di invito. Sulla base del programma e limitatamente alle aree o settori di cui al punto a) del secondo comma del precedente articolo 2, sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a [...]
Art. 4.  Presentazione dei progetti. In conformità ai bandi di invito di cui al precedente articolo 3 i progetti di ricerca possono essere presentati, per il tramite delle rispettive amministrazioni, da [...]
Art. 5.  Commissione tecnica.
Art. 6.  Funzionamento della Commissione.
Art. 7.  Affidamento delle ricerche ed erogazione del finanziamento. Entro settanta giorni dalla scadenza del termine fissato nei bandi di invito la Commissione tecnica di cui al precedente articolo 5 [...]
Art. 8.  Erogazione del finanziamento. I finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca sono erogati con le seguenti modalità:
Art. 9.  Revoca. L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata [...]
Art. 10.  Rendiconto periodico e finale. Ogni gruppo di ricerca è tenuto a presentare alla Commissione tecnica un rendiconto sull'attività svolta, con la periodicità stabilita dalla Commissione ai sensi [...]
Art. 11.  Commissione di indagini epidemiologiche e di studi su ricerche organizzative e metodi gestionali. Le indagini e gli studi di cui all'articolo 1, secondo comma, inclusi nel programma poliennale sono [...]
Art. 12.  Norma transitoria. Il primo programma predisposto a norma dell'articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.
Art. 13.  Abrogazione. Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 48.
Art. 14.  Autorizzazione di spesa. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente articolo 2, stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della ricerca [...]
Art. 15.  Entrata in vigore. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.1.34 - Legge Regionale 25 marzo 1983, n. 12.

Promozione della ricerca sanitaria finalizzata.

(B.U. n. 38 del 28-3-1983).

 

Art. 1. Obiettivi. La Regione, al fine di concorrere al progresso delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche volte al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione dell'Emilia-Romagna, promuove e programma, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, la ricerca sanitaria finalizzata e provvede al finanziamento totale o parziale di progetti in materia, secondo le norme della presente legge.

     A tal fine la Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche, a norma dei successivi articoli. Nell'ambito del programma possono essere comprese indagini e studi direttamente commissionati dalla Regione, per il perfezionamento e l'ampliamento delle informazioni sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di salubrità dell'ambiente, nonché studi sulle tecniche organizzative e sui metodi utili per il miglioramento dell'efficienza gestionale di Servizi sanitari.

 

     Art. 2. Programmazione. La Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche da promuovere e delle indagini e degli studi da commissionare, tenendo conto:

     a) degli obiettivi e delle risorse disponibili del Piano sanitario regionale;

     b) dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle Università e delle istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre Regioni, anche al fine di evitare duplicazioni;

     c) delle indicazioni e delle necessità di coordinamento formulate dal Consiglio sanitario nazionale e da altri competenti organismi nazionali.

     Il programma deve indicare:

     a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;

     b) gli eventuali studi teorici e di fattibilità per l'individuazione dei temi specifici di ricerca nell'ambito di ciascuna area o settore;

     c) le indagini e gli studi da commissionare direttamente ed i criteri per la scelta dei committenti;

     d) le risorse finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria finalizzata nel periodo di validità del programma e la quota riservata alle indagini ed agli studi di cui al precedente punto c), che non può, comunque, essere superiore al 30% del totale.

     Il programma, di norma, di durata triennale è elaborato dalla Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5 e da questa trasmesso alla Giunta regionale che lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

 

     Art. 3. Bandi di invito. Sulla base del programma e limitatamente alle aree o settori di cui al punto a) del secondo comma del precedente articolo 2, sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca.

     I bandi devono indicare:

     a) temi di ricerca distinti per area o settore;

     b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;

     c) i finanziamenti disponibili globalmente, nel periodo di validità del programma, per l'area o il settore al quale si riferiscono i temi di ricerca;

     d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche e per le verifiche periodiche della loro conduzione;

     e) i requisiti per la presentazione dei progetti di ricerca.

     I bandi di invito sono adottati con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Di tali bandi è data adeguata pubblicità anche attraverso gli organi di informazione.

 

     Art. 4. Presentazione dei progetti. In conformità ai bandi di invito di cui al precedente articolo 3 i progetti di ricerca possono essere presentati, per il tramite delle rispettive amministrazioni, da gruppi di ricercatori o ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture:

     a) Unità Sanitarie Locali;

     b) Istituti e Dipartimenti delle Università;

     c) Istituti nazionali di ricovero e cura a carattere scientifico;

     d) altre strutture pubbliche di ricerca.

     Le strutture di ricerca interessate devono comunque essere localizzate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

     I progetti di ricerca devono essere corredati dalla documentazione comprovante la disponibilità di idonei laboratori ed apparecchiature per la conduzione delle ricerche programmate. Tale documentazione deve essere approvata dai responsabili scientifici ed amministrativi della struttura di ricerca.

     I progetti di ricerca sono presentati all'Assessore alla Sanità e devono indicare:

     a) il titolo della ricerca, il piano di attuazione della medesima ed i risultati che si prevede di conseguire al termine del suo svolgimento;

     b) la composizione del gruppo di ricerca, con l'esatta individuazione del responsabile scientifico della ricerca, la relativa precedente esperienza di ricerca del gruppo e del responsabile stesso, da documentarsi con pubblicazioni scientifiche sullo stesso tema di ricerca o su temi affini, comparse su riviste scientifiche nel quinquennio precedente l'elaborazione del progetto di ricerca;

     c) l'entità complessiva del finanziamento richiesto e la specificazione delle singole voci di spesa che compongono il costo preventivato della ricerca.

 

     Art. 5. Commissione tecnica. [1]

     Presso l'Assessorato regionale alla Sanità è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata composta da ventuno esperti in materia sanitaria di riconosciuta competente scientifica.

     La Commissione è nominata dal Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

     a) quindici membri nominati dal Consiglio regionale.

     b) un membro designato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna Università dell'Emilia-Romagna;

     c) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

     d) un membro designato dal Consiglio d'amministrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna.

     Nella deliberazione di nomina della Commissione sono altresì indicati il collaboratore regionale, di livello non inferiore al VII, al quale sono affidate le funzioni di segreteria ed il Servizio regionale al quale sono attribuiti i compiti di supporto organizzativo dei lavori della Commissione.

     Nella sua prima seduta, convocata dall'Assessore alla Sanità, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

     I componenti della Commissione tecnica non partecipano alla valutazione dei progetti di cui figurano come responsabili scientifici o come collaboratori.

     La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma poliennale a norma dell'articolo 2:

     a) esprime parere sulle indagini e sugli studi che la Regione intenda commissionare direttamente ai sensi dell'articolo 1;

     b) valuta la fattibilità dei singoli progetti di ricerca ed esprime parere vincolante sull'affidamento delle ricerche;

     c) esprime parere sull'entità del finanziamento relativo a ciascun progetto selezionato;

     d) valuta i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere vincolante sulla continuazione del finanziamento;

     e) valuta i risultati finali delle ricerche e si esprime in merito alla loro utilizzazione nell'àmbito del Servizio sanitario e comunque in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale.

     La Commissione è tenuta ad inviare annualmente all'Assessore regionale alla Sanità e alla Commissione consiliare competente una relazione finale sulle realizzazioni del programma poliennale, perché si provveda anche alla relativa pubblicazione e diffusione.

 

     Art. 6. Funzionamento della Commissione. [2]

     La commissione ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate.

     La Commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

     La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le pronunce sono adottate a maggioranza.

     Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

 

     Art. 7. Affidamento delle ricerche ed erogazione del finanziamento. Entro settanta giorni dalla scadenza del termine fissato nei bandi di invito la Commissione tecnica di cui al precedente articolo 5 esprime una valutazione di fattibilità ed affidabilità sui singoli progetti di ricerca e formula una graduatoria dei progetti approvati stabilendo per ciascun progetto i tempi e le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, sesto comma, lettera d), della presente legge.

     Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale delibera, su proposta dell'Assessore alla Sanità, in ordine all'affidamento delle ricerche, all'assegnazione dei relativi finanziamenti e all'utilizzo dei risultati finali delle ricerche stesse.

     I finanziamenti sono erogati, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, alle istituzioni cui afferiscono i ricercatori e dalle stesse gestiti secondo i propri ordinamenti amministrativi interni, per i fini propri del progetto di ricerca e su proposta vincolante del responsabile della ricerca stessa.

     Nessuna quota di finanziamento può essere utilizzata per la corresponsione di compensi a ricercatori o a terzi, tranne che con esplicita autorizzazione dell'Assessore alla Sanità su proposta del responsabile della ricerca stessa.

 

     Art. 8. Erogazione del finanziamento. I finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca sono erogati con le seguenti modalità:

     a) il 40% all'atto dell'affidamento della ricerca;

     b) il residuo viene concesso metà alla consegna della prima relazione sullo stato di avanzamento della ricerca di cui al successivo articolo 10, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5, e metà all'atto della presentazione della seconda relazione di cui al successivo articolo 10, sempre previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 9. Revoca. L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata svolta in grave difformità dal progetto esecutivo, senza motivazioni scientifiche adeguate.

     La revoca è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità entro trenta giorni dal pronunciamento della Commissione tecnica.

 

     Art. 10. Rendiconto periodico e finale. Ogni gruppo di ricerca è tenuto a presentare alla Commissione tecnica un rendiconto sull'attività svolta, con la periodicità stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della presente legge.

     Il rendiconto, oltre che una dettagliata esposizione dei risultati ottenuti e delle pubblicazioni scientifiche in cui sono stati resi noti, deve contenere un'analisi delle spese effettuate con i fondi erogati dalla Regione, vistata dall'Amministrazione cui afferisce il gruppo di ricerca.

     I rendiconti periodici e finali sono trasmessi all'Assessore regionale alla Sanità e alla Commissione consiliare competente secondo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 5.

 

     Art. 11. Commissione di indagini epidemiologiche e di studi su ricerche organizzative e metodi gestionali. Le indagini e gli studi di cui all'articolo 1, secondo comma, inclusi nel programma poliennale sono commissionati ad istituzioni di ricerca pubbliche o private in base alla specifica competenza delle stesse, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, con le quali viene stabilito, fra l'altro il relativo finanziamento.

     Le suddette convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     Le istituzioni pubbliche o private con cui stipulare le relative convenzioni possono avere sede anche al di fuori dell'àmbito regionale.

     Non sono ammesse convenzioni con ditte individuali o con liberi professionisti.

 

     Art. 12. Norma transitoria. Il primo programma predisposto a norma dell'articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.

     Il primo bando di invito deve essere emanato, ai sensi dell'articolo 3, entro i successivi sessanta giorni.

     L'applicazione delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è estesa ai progetti di ricerca approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 5279 del 24 novembre 1982.

 

     Art. 13. Abrogazione. Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 48.

 

     Art. 14. Autorizzazione di spesa. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente articolo 2, stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della ricerca sanitaria finalizzata disciplinata dalla presente legge.

     Alla spesa relativa si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto alla Sezione 5ª - Sicurezza Sociale, programma 03 - «Altri interventi per la qualificazione ed il potenziamento di attività sanitarie», Cap. 58010 «Assegnazioni per la formazione professionale, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata» del bilancio regionale, finanziato con la quota del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna

 

     Art. 15. Entrata in vigore. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Il presente articolo cessa di avere efficacia per effetto dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2.

[2] Il presente articolo cessa di avere efficacia per effetto dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2.