Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/11/2000 |
Numero: | 402 |
Sommario |
Art. 1. Bando di abilitazione |
Art. 2. Requisiti di ammissione |
Art. 3. Domanda di ammissione all'esame |
Art. 4. Commissione esaminatrice |
Art. 5. Trattamento dei dati personali |
Art. 6. Prova d'esame |
Art. 7. Ammissione al colloquio |
Art. 8. Conseguimento dell'abilitazione |
Art. 9. Patentino di abilitazione |
Art. 10. Norma di coordinamento |
Art. 11. Disposizioni finali |
§ 98.1.31268 - D.P.R. 23 novembre 2000, n. 402.
Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146
(G.U. 8 gennaio 2001, n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 31 della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Considerato che ai sensi dell'articolo 31 della menzionata
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Bando di abilitazione
1. Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il bando contiene il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti. Il bando, inoltre contiene la citazione della
3. Le prove d'esame si svolgono su base decentrata nelle città sedi delle prefetture.
4. Nel decreto di cui al comma 1, è indicata la data del successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cui verrà data comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui all'articolo 6.
5. Qualora il numero delle domande presentate in una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.
Art. 2. Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso quinquennale di studi;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione;
e) aver ottemperato alle norme sul servizio di leva;
f) godimento dei diritti politici.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
3. Il prefetto può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 3. Domanda di ammissione all'esame
1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all'articolo 1, è presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente.
2. La domanda può essere, altresì, spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2.
4. Ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 4. Commissione esaminatrice
1. In ogni sede d'esame è insediata una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto composta da:
a) il prefetto o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 36 del
c) un impiegato dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore alla settima svolge funzioni di segretario;
d) due membri supplenti che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
2. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce le direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, è affiancato da un comitato per la vigilanza nominato dal prefetto. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del
Art. 5. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
2. Le prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.
3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della
4. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 6. Prova d'esame
1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare.
2. La prova attitudinale è basata su una serie di quesiti a risposta multipla da predisporsi dalla commissione esaminatrice e da essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione e verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
b) nozioni di merceologia e di estimo;
c) nozioni di matematica.
3. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova attitudinale la votazione minima di ventuno trentesimi, verte sulle materie oggetto delle prove attitudinali, nonché:
a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto tributario, con particolare riguardo alle disposizioni sulla riscossione dei tributi ed elementi di diritto della previdenza sociale con riguardo alle procedure contenziose.
4. Consegue l'idoneità il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 7. Ammissione al colloquio
1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e provvede ad invitarvi a mezzo lettera raccomandata i candidati ammessi e a comunicare loro il voto conseguito nella prova attitudinale. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.
2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8.
3. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice comunica alla Direzione centrale per la riscossione gli elenchi dei candidati risultati idonei.
Art. 8. Conseguimento dell'abilitazione
1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei producono al prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai sensi della
a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio.
2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità psico-fisica all'impiego.
3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.
Art. 9. Patentino di abilitazione
1. Il prefetto rilascia un patentino di abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione ai candidati risultati idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 10. Norma di coordinamento
1. I riferimenti agli uffici del Dipartimento delle entrate ed alle prefetture, contenuti nel presente decreto, si intendono fatti ai corrispondenti uffici previsti dal
Art. 11. Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 31 della
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel