Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 03/03/2006 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29. |
Art. 2. Norme transitorie e di procedura. |
§ 5.1.94 – L.R. 3 marzo 2006, n. 2.
Modifiche all’articolo 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
(B.U. 3 marzo 2006, n. 34).
Art. 1. Modifiche alla
1. L’articolo 10 della
«Art. 10. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (‘IRCCS’ o ‘Istituti’) aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell’ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all’articolo 9 del
3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l’attività di ricerca nell’ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all’articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore generale:
a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 3-bis del
al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle attività di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d’intesa con l’Università degli Studi di Bologna. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della Salute.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 15-ter del
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre leggi regionali e dall’atto aziendale di cui all’articolo 3 della presente legge, per quanto di competenza, all’organizzazione ed al funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni desumibili dai principi fondamentali contenuti nel
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l’autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.».
Art. 2. Norme transitorie e di procedura.
1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, la Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua competenza e richiede ai soggetti ed agli enti titolari del potere di designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro quarantacinque giorni dalla richiesta tali soggetti ed enti non abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.