§ 5.1.33 - Legge Regionale 5 settembre 1981, n. 31.
Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/09/1981
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Sono soggette al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura con carattere scientifico di diritto pubblico, con sede nella Regione [...]
Art. 2.      1. La Regione esprime parere con atto motivato della Giunta sulle deliberazioni degli istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.33 - Legge Regionale 5 settembre 1981, n. 31. [1]

Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Emilia-Romagna.

(B.U. n. 108 dell'8-9-1981).

 

Art. 1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura con carattere scientifico di diritto pubblico, con sede nella Regione Emilia Romagna, concernenti le materie indicate nell'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

     Entro dieci giorni dalla loro adozione gli Istituti sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia autentica delle deliberazioni di cui al primo comma corredata dalla relativa documentazione.

     Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la Giunta regionale le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del Consiglio d'amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al Presidente del Collegio dei revisori [2].

     Sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, è sentito altresì il parere del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, nel cui àmbito territoriale è ubicato l'Istituto che si intende acquisito qualora non sia pervenuto alla Giunta regionale nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

     Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma senza che la deliberazione sia restituita all'Istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o gli elementi integrativi richiesti o la nuova deliberazione senza che sia adottato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.

     Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.

     Copia delle deliberazioni e dei relativi atti di controllo è trasmessa dagli Istituti al Ministero della Sanità.

 

     Art. 2.

     1. La Regione esprime parere con atto motivato della Giunta sulle deliberazioni degli istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del DPR 31 luglio 1980, n. 617 [3].

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 ottobre 1994, n. 42 (B.U. n. 110 del 24 ottobre 1994), dichiarata urgente.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 1994, n. 42 (B.U. n. 110 del 24 ottobre 1994), dichiarata urgente.