Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/10/1998 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione. |
Art. 2. Accreditamento. |
Art. 3. Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione. |
Art. 4. Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione. |
Art. 5. Verifiche e controlli. |
Art. 6. Anagrafe. |
Art. 7. Adeguamento dei requisiti minimi. |
Art. 8. Requisiti per l'accreditamento. |
Art. 9. Procedura per l'accreditamento. |
Art. 10. Verifica dell'accreditamento. |
Art. 11. Elenco dei soggetti accreditati. |
Art. 12. Accreditamento transitorio. |
Art. 13. Nuove costruzioni. |
Art. 14. Pubblicità sanitaria. |
Art. 15. Abrogazione di norme. |
Art. 16. Norma transitoria. |
§ 5.1.61 - Legge Regionale 12 ottobre 1998, n. 34. [1]
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997. [2]
(B.U. n. 130 del 15 ottobre 1998).
TITOLO I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
[1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge [4].
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale può stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, nonchè requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal D.P.R.
3. [5].
4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani attuativi locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione non si applica alle strutture già autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata in vigore della presenta legge, che non comportino aumento di ricettività o modifiche delle attività autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private già autorizzate, l'adeguamento è limitato alle sole porzioni oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.]
Art. 2. Accreditamento.
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori.
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
5. [6].
Art. 3. Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione. [7]
[1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie sono attribuite ai Comuni.
2. [8].
3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [9].]
Art. 4. Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione. [10]
[1. Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, ovvero stabiliti dalla Giunta regionale, si avvale dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda.
2. L'accertamento è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale competente, per il tramite di una apposita commissione di esperti anche esterni, nominata dal Direttore generale, composta in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale e presieduta dal responsabile del Dipartimento.
3. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della struttura o dell'attività per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. Il gruppo ispettivo può essere integrato da uno o più esperti, esterni alla Commissione, nei processi produttivi specifici della struttura sanitaria oggetto di accertamento.
4. In base ai risultati dell'ispezione la Commissione formula il proprio parere, che viene trasmesso al Comune competente dal responsabile del Dipartimento di prevenzione. Il Comune, preso atto del parere della Commissione, entro i successivi 30 giorni, rilascia l'autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare la tipologia e l'ubicazione della struttura cui si riferisce, nonchè, nel caso di struttura privata la sua denominazione ed il nominativo del titolare.]
Art. 5. Verifiche e controlli. [11]
[1. La permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate è verificata di norma ogni quattro anni mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autocertificazione deve essere conforme al modello prestabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il Comune può comunque procedere anche alla verifica ispettiva con le stesse modalità previste all'art. 4.
2. La Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate, dandone comunicazione al Comune, avvalendosi dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, i quali effettuano le necessarie ispezioni con le modalità previste all'art. 4.
3. L'esito delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente comunicato alla struttura interessata ed anche al Comune nel caso di verifiche disposte dalla Regione.
4. Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga accertata l'assenza di uno o più requisiti minimi, il Comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell'attività. L'attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti minimi con le modalità previste dall'art. 4.]
[1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente alle Aziende unità sanitarie locali.
2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate, costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonchè quelli relativi ai provvedimenti che la riguardano.
3. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti nonchè le modalità di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento con le Aziende unità sanitarie locali.
4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie, secondo un apposito modulo definito dalla Regione.
5. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate, ai sensi del
Art. 7. Adeguamento dei requisiti minimi. [13]
[1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in esercizio e quelle private già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, entro i seguenti termini, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:
a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici;
b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche;
c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed impiantistici.
2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al Comune competente apposita autocertificazione che documenti la situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti minimi, nonchè il programma degli adeguamenti necessari. Il Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneità del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il Comune attiva, a partire dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione.
5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, nei confronti delle strutture sanitarie private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di funzionamento.]
TITOLO II
ACCREDITAMENTO
Art. 8. Requisiti per l'accreditamento.
1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a, b, e c del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini entro cui i soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita domanda alla Regione.
3. Il Direttore generale competente in materia di sanità attiva d'ufficio, previa diffida al Direttore generale dell'Azienda sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento da parte delle strutture pubbliche.
Art. 9. Procedura per l'accreditamento.
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da sottoporre a verifica.
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.
4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento [14].
5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Art. 10. Verifica dell'accreditamento.
1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale [15].
2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9.
3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato [16].
4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato revoca, previa diffida, l'accreditamento [17].
6. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale [18].
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 11. Elenco dei soggetti accreditati.
1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.
2. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali individuano, secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto dei piani annuali preventivi, nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. Accreditamento transitorio.
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli art. 8 e 9, sono accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della
Art. 13. Nuove costruzioni. [19]
[1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della Regione. I criteri e le modalità per il rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]
Art. 14. Pubblicità sanitaria. [20]
[1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli art. 4 e 5 della
Art. 15. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate:
a) la
b) la
c) [21];
d) [22];
e) [23].
Art. 16. Norma transitoria. [24]
[1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal D.P.R. 14 gennaio 1997, si applicano, ove previsti, i requisiti adottati in attuazione della
2. [25].]
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Titolo così modificato dall’art. 62 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 62 della
[5] Comma abrogato dall’art. 64 della
[6] Comma abrogato dall’art. 64 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[8] Comma abrogato dall’art. 64 della
[9] Comma così sostituito dall’art. 62 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[15] Comma così modificato dall'art. 24 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[17] Comma così modificato dall'art. 24 della
[18] Comma così modificato dall'art. 24 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[21] Lettera abrogata dall’art. 64 della
[22] Lettera abrogata dall’art. 64 della
[23] Lettera abrogata dall’art. 64 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[25] Comma abrogato dall’art. 64 della