§ 86.3.28 – D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.
Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:21/08/1971
Numero:1275


Sommario
Art. 1.      Per la revisione della pianta organica, prevista dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno [...]
Art. 2.      La pianta organica deve indicare
Art. 3.      Il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è indetto dal medico provinciale
Art. 4.      Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso all'albo dell'ufficio del medico [...]
Art. 5.      Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta [...]
Art. 6.      Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il medico provinciale trasmette al Ministero della sanità un elenco contenente il nome, cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti
Art. 7.      Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal [...]
Art. 8.      Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, procederà alla nomina di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, [...]
Art. 9.      Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che [...]
Art. 10.      Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa è assegnata al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in [...]
Art. 11.      Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione
Art. 12.      L'art. 32 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale
Art. 14.      Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare di una farmacia, impedito per i motivi indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, deve personalmente [...]
Art. 15.      Ai fini della dichiarazione di decadenza prevista dal primo comma dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il medico provinciale contesta previamente all'interessato le violazioni [...]
Art. 16.      Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 12, dal secondo comma dell'art. 20 e dall'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il [...]
Art. 17.      Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, i titolari di farmacia e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non fossero state ancora conferite per [...]
Art. 18.      L'albo nazionale dei titolari di farmacie è costituito in base alle seguenti norme


§ 86.3.28 – D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.

(G.U. 3 febbraio 1972, n. 31).

 

     Art. 1.

     Per la revisione della pianta organica, prevista dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

     Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, e conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero.

 

          Art. 2.

     La pianta organica deve indicare;

     a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

     b) le sedi farmaceutiche;

     c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;

     d) il numero delle farmacie esistenti.

 

          Art. 3.

     Il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è indetto dal medico provinciale.

     Il bando di concorso deve indicare:

     a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;

     b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza con la modalità indicata dall'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475;

     c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

     d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 17 della legge citata;

     e) le disposizioni degli articoli 108 ,110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonchè ogni altra prescrizione utile;

     f) i titoli e documenti richiesti per il concorso;

     g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.

 

          Art. 4.

     Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune ove ha, o dovrà aver sede, l'esercizio.

     Il bando è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte prima e, prima della pubblicazione, trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

 

          Art. 5.

     Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonchè l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiano già presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue:

     1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

     a) data e luogo di nascita;

     b) la residenza;

     c) lo stato di famiglia;

     d) il godimento dei diritti politici;

     2) certificato generale del casellario giudiziario;

     3) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio stesso.

     I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per accertare lo stato di salute;

     4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante:

     a) data di iscrizione all'albo;

     b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed università presso la quale è stato conseguito;

     c) data e luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

     5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse.

     I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali, dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorità competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti.

     I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

     I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Foglio annunzi legali della provincia.

 

          Art. 6.

     Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il medico provinciale trasmette al Ministero della sanità un elenco contenente il nome, cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti.

     Il Ministero accerta il numero dei concorsi ai quali ciascun concorrente ha presentato domanda e restituisce al medico provinciale l'elenco indicato al primo comma, corredato dalle indicazioni risultanti dell'albo nazionale dei titolari di farmacia, utili per l'espletamento del concorso.

 

          Art. 7.

     Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

     La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

     a) dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli;

     b) dei punti conseguiti nella prova pratica;

     c) dei punti conseguiti nella prova orale.

     I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

     A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 8.

     Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, procederà alla nomina di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, rispettivamente su terne proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia e alla nomina del professore di ruolo, non di ruolo o incaricato, di cattedra universitaria.

     Le prove di esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione.

 

          Art. 9.

     Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì contenere l'invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera, la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l'anzidetto termine, non si può optare per altre sedi.

     Entro lo stesso termine, l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettente la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui gli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta.

     Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia all'assegnazione.

     Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima.

 

          Art. 10.

     Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa è assegnata al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.

     Se quest'ultimo avesse già accettato altra sede, sarà interpellato ed inviato a dichiarare se accetta la sede vacante entro il termine perentorio di dieci giorni.

     Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e la sede verrà assegnata al candidato che segue in graduatoria e che abbia chiesto la sede predetta.

     Le suddette interpellanze dei concorrenti che seguono in graduatoria, per l'assegnazione delle farmacie non accettate, devono essere effettuate entro il termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

 

          Art. 11.

     Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.

     Questo deve indicare:

     a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

     b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;

     c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio;

     d) eventuale indennità di residenza.

     Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.

 

          Art. 12.

     L'art. 32 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale.

     Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiori a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

     La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

     La domanda deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune.

     Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

 

          Art. 14.

     Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare di una farmacia, impedito per i motivi indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa [1].

     La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni al medico provinciale con atto sottoscritto dal titolare e dal gestore provvisorio unitamente alla documentazione che giustifica la sostituzione.

 

          Art. 15.

     Ai fini della dichiarazione di decadenza prevista dal primo comma dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il medico provinciale contesta previamente all'interessato le violazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prefiggendogli il termine di dieci giorni per le deduzioni.

     Trascorso detto termine e sentito il consiglio provinciale di sanità, ove si debba far luogo alla decadenza, il medico provinciale provvederà con decreto motivato da notificare in via amministrativa.

     Eguale procedura dovrà essere seguita in caso di inosservanza degli altri obblighi del titolare o direttore della farmacia previsti dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

          Art. 16.

     Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 12, dal secondo comma dell'art. 20 e dall'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il titolare e gli eredi saranno dichiarati deceduti con provvedimento definitivo del medico provinciale.

     A seguito di tale dichiarazione di decadenza, le farmacie disponibili, dopo l'interpellanza al comune od all'ospedale, a norma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ed ove non sia esercitato dai predetti enti il diritto di prelazione, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 3 e seguenti della legge citata.

     Del pari saranno dichiarate vacanti e soggette alla suddetta procedura le farmacie in possesso di eredi di titolari ai sensi dell'art. 18 della legge citata che non effettuino il trapasso della farmacia entro i cinque anni previsti dallo stesso articolo.

 

          Art. 17.

     Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, i titolari di farmacia e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non fossero state ancora conferite per concorso alla predetta data, con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione, possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista inscritto all'albo professionale.

 

          Art. 18.

     L'albo nazionale dei titolari di farmacie è costituito in base alle seguenti norme:

     Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani comunicherà al Ministero della sanità l'elenco dei farmacisti iscritti agli albi degli ordini provinciali e, per ciascuno di essi, i seguenti dati:

     a) luogo e data di nascita;

     b) residenza;

     c) università o istituto e data in cui è stato conseguito il titolo di studio;

     d) luogo e data dell'abilitazione professionale.

     Entro il termine di cui al comma precedente e successivamente entro il 30 dicembre di ogni anno, i medici provinciali comunicheranno l'elenco dei titolari di farmacie della rispettiva provincia, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, data e luogo di nascita, data del conseguimento della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonchè indicazione della farmacia in cui è titolare con gli estremi di ubicazione della stessa, della sede farmaceutica di pertinenza e dell'autorizzazione dell'esercizio.

     L'albo è aggiornato:

     a) in base ai rapporti mensili dei medici provinciali, contenenti per ogni titolare le notizie indicate al secondo comma del presente articolo, nonchè la farmacia di cui è titolare con gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica di pertinenza;

     b) in base ad analogo rapporto dell'ordine provinciale dei farmacisti da trasmettersi entro tre mesi tramite la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

     La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha la facoltà di pubblicare a stampa l'albo nazionale dei titolari di farmacia.

     Il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare.


[1] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 marzo 1972, n. 71.