Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 08/07/1992 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...] |
Art. 2. 1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1992 una seconda anticipazione di lire 2.250.000.000, a [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...] |
Art. 4. 1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la [...] |
Art. 9. 1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 6.000.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...] |
Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1992 - [...] |
Art. 22. 1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000, finanziata con i fondi [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000 [...] |
Art. 26. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000, [...] |
Art. 27. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 28. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per [...] |
Art. 31. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 13.916.998.480, [...] |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 34. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...] |
Art. 35. 1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa Per il credito alle [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...] |
Art. 37. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 38. 1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...] |
Art. 39. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...] |
Art. 40. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...] |
Art. 41. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo t la cooperazione [...] |
Art. 42. 1. Lo stanziamento di lire 40.000.000.000 (cap. 213421 della spesa) di cui all'art. 42, primo comma, lettera g), della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 (legge finanziaria) è ridotto di lire [...] |
Art. 43. 1. Ai fini e per gli effetti della Decisione CEE del 16 dicembre 1991, n. C |
Art. 44. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli: - 1011110 - 2111107 - 2111108 - 2121102 - [...] |
Art. 45. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...] |
Art. 46. 1. Gli importi da iscrivere nel fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 47. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 48. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 49. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 50. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 461.292.438.000 nel triennio 1992/1994 di cui lire 456.892. 438.000 a carico del [...] |
Art. 51. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.51 - L.R. 8 luglio 1992, n. 9. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/1994 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
(B.U. n. 91 del 13 luglio 1992)
RUBRICA I
Servizi Generali
1. Per gli interventi di cui alla
1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1992 una seconda anticipazione di lire 2.250.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1990-1995, previsto dall'art. 4 della
2. La spesa da porre a carico del programma operativo Monofondo- obiettivi 3 e 4 (formazione professionale), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla
3. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con
RUBRICA 2
Territorio
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della
2. Per l'iniziativa di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto, è autorizzata a partecipare, nella misura massima del 10 per cento, al capitale sociale della Società per azioni «Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.» (S.A. CAL. S.p.A.), per la gestione dei servizi relativi all`esercizio dell'aeroporto di Lamezia Terme, a prevalente capitale pubblico locale.
6. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000.
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera. quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 2 della
(Omissis).
RUBRICA 3
Istruzione, cultura e tempo libero
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le iniziative di cui alla
5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima
6. Per gli interventi di cui alla
7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
8. Per gli interventi di cui alla
9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 80.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1991.
10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
11. Per gli interventi di cui alla
1. Per le iniziative di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per il contributo di cui alla
5. Per le finalità di cui alla
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
7. Per le iniziative di cui alla
8. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa
di lire 900.000.000.
9. Per gli interventi di cui alla
10. Per gli interventi di cui alla
11. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma per l'esercizio 1992, la somma di lire 700.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1991.
12. Per le iniziative di cui alla
13. All'art. 5, terzo comma, della
(Omissis).
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della
5. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
6. Ai fini della stipula con gli Istituti assicuratori delle convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti, per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani - ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 2.500.000.000 è destinata con specifico vincolo all'Università degli Studi della Calabria, quale quota anno 1992, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
RUBRICA 4
Sicurezza sociale
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente primo comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della
3. Sullo stanziamento di cui al precedente primo comma gravano con ordine di priorità le spese connesse alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi ai sensi dell'art. 1 bis della
4. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della
3. Per le finalità di cui alla
RUBRICA 5
Agricoltura
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
1) lire 23.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge;
2) lire 250.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge;
3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;
4) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 31 della presente legge;
5) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;
6) lire 13.916.998.480 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 3.2 della presente legge;
7) lire 6.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;
8) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;
9) lire 6.600.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;
10) lire 300.000.000. per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;
11) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge;
12) lire 600.000.000 per le attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;
13) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;
14) lire 3.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;
15) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge;
16) lire 706.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;
17) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;
18) lire 500.000.000 per le iniziative, previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge; ~
19) lire 200.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;
20) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;
21) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;
22) lire 1.750.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge;
23) lire 7.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge;
24) lire 250.000.000 per le iniziative previste dal sesto comma del successivo art. 25 della presente legge;
25) lire 1.200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo;
26) lire 360.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;
27) lire 14.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge;
28) lire 350.000.000 per studi, indagini, organizzazione di convegni e documentazione;
29) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 32 della presente legge;
30) lire 150.000.000 per pagamento di debiti pregressi per attività già realizzate concernenti inserzioni, convegni ed altre manifestazioni;
31) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 29 della presente legge;
32) lire 9.374.251.520 per il pagamento della rata di ammortamento 1992 relativa al mutuo di cui alla
33) lire 500.000.000 per il cofinanziamento regionale relativo alla realizzazione del programma nazionale di lotta fitopatologica integrata di cui al secondo comma del successivo art. 30 della presente legge;
34) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampleografica nazionale, di cui al secondo comma del successivo art. 31 della presente legge.
2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 706.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
4. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire
64.000.000.000.
2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1992 in lire 15.500.000.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della
3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) della
4. La disposizione di cui all'art. 25, ottavo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della
3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma, è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, la somma di lire 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della
6. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni ai sensi dell'art. 8 della
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della
5. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale del programma nazionale di lotta fitopatologica integrata di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire
1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell'art. 3 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
1. Per gli interventi di cui alla
RUBRICA 6
Attività produttive extragricole
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa Per il credito alle imprese artigiane
- ai sensi della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della
2. Il capitale sociale della Fincalabra S.p.A. - fissato in lire 5 miliardi dall'art. 4, secondo comma, della
3. Ai fini di consentire alla Regione - ai sensi del medesimo art. 4, primo comma, della
4. Ai fini di consentire la partecipazione della Regione al consorzio TELCAL per la realizzazione del «Piano Telematica Calabria» - ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dalla
3. Per gli interventi previsti dalla
4. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della
1. Per gli interventi previsti dalla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 4.000.000.000 per contributi in conto capitale a soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 1.300.000.000. per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari d cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3 lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
DISPOSIZIONI VARIE
1. Lo stanziamento di lire 40.000.000.000 (cap. 213421 della spesa) di cui all'art. 42, primo comma, lettera g), della
2. La disponibilità di lire 5.000.000.000 di cui al precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 3.800.000.000 per il finanziamento di interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile, di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
b) lire 1.200.000.000 per il conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui al precedente art. 35 primo comma, della presente legge.
3. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla
1. Ai fini e per gli effetti della
a) l'autorizzazione di spesa prevista dal programma 5241 (sottoprogramma 1-Agricoltura) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, allocata ai capitoli 5241219, 5241220, 5241221, 5241225 e 5241226, è ridotta rispettivamente di lire 440.100.000, lire 440.100.000, lire 1.760.300.000. lire 450.000.000 e lire 450.000.000;
b) la disponibilità di lire 3.540.500.000, di cui alla precedente lettera a), è destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 5241216, 5241217, 5241222, 5241223 e 5241224 del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 450.000.000, lire 450.000.000, lire 440.100.000, lire 440.100.000 e lire 1.760.300.000;
c) I'autorizzazione di spesa prevista dal programma 6141 (Sottoprogramma 2-Industria) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, allocata ai capitoli 6141104, 6141105, 6141106 e 6141107, è ridotta rispettivamente di lire 1.200.000.000, lire 1.200.000.000, lire 3.000.000.000 e lire 600.000.000;
d) la disponibilità di lire 6.000.000.000, di cui alla precedente lettera c), è destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 6141201, 6141202, 6141203 e 6141204 del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 1.200.000.000, lire 1.200.000.000, lire 3.000.000.000 e lire 600.000.000;
e) I'autorizzazione di spesa prevista dal programma 6151 (Sottoprogramma 3-Turismo) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, allocata ai capitoli 6151101, 6151102 e 6151103, è ridotta rispettivamente di lire 270.000.000. Lire 270.000.000 e lire 900.000.000:
f) la disponibilità di lire 1.440.000.000 di cui alla precedente lettera e), è destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 6161107, 6161108, 6161109, 6161110, 6161111 e 6161112 del programma 6161 (Sottoprogramma 5-Attuazione) del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 103.000.000, lire 103.000.000, Lire 339.000.000, Lire 167.000.000, lire 167.000.000 e lire 561.000.000.
2. Ai fini di realizzare gli interventi di cui alla
- quanto a lire 447.292.644.462 per il finanziamento nell'anno 1992 delle attività previste dall'art. 1 della
- quanto a lire 142.707.355.538 per la copertura finanziaria del corrispondente residuo attivo, di cui al capitolo 2201201 dell'entrata, concernente le anticipazioni per attività autorizzate e realizzate allo stesso titolo in esercizi precedenti.
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli: - 1011110 - 2111107 - 2111108 - 2121102 - 2121103 - 2121211 - 2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2141215 - 2211103 - 2211201 - 2231101 - 2231104 - 2231203 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2321205 - 2321206 - 2321207 - 2321208 - 2323201 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132109 - 3132114 - 3132120 - 3132123 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3311203 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313111 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4231114 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5115104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6122211 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli:
2133101 - 2133103 - 2141103 - 2323201 - 3132104 - 3132108 - 3132109 - 3312101 - 3313102 - 3313107 - 3313113 - 3314103 - 3314104 - 4231101 - 4341105 - 6131102.
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
3. La deliberazione consiliare n. 46 del 15 dicembre 1990 è revocata.
1. Gli importi da iscrivere nel fondi globali - di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 461.292.438.000 nel triennio 1992/1994 di cui lire 456.892. 438.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 207.981.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 23.880.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 225.031.438.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752 e 1 maggio 1986, n. 64.
3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della