§ 6.3.51 - L.R. 8 luglio 1992, n. 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/1994 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/07/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1992 una seconda anticipazione di lire 2.250.000.000, a [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la [...]
Art. 9.      1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 6.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1992 - [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000, finanziata con i fondi [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000 [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000, [...]
Art. 27.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 13.916.998.480, [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire [...]
Art. 35.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa Per il credito alle [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 37.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 38.      1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...]
Art. 39.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 40.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...]
Art. 41.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo t la cooperazione [...]
Art. 42.      1. Lo stanziamento di lire 40.000.000.000 (cap. 213421 della spesa) di cui all'art. 42, primo comma, lettera g), della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 (legge finanziaria) è ridotto di lire [...]
Art. 43.      1. Ai fini e per gli effetti della Decisione CEE del 16 dicembre 1991, n. C
Art. 44.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli: - 1011110 - 2111107 - 2111108 - 2121102 - [...]
Art. 45.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...]
Art. 46.      1. Gli importi da iscrivere nel fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 47.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 48.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 49.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 50.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 461.292.438.000 nel triennio 1992/1994 di cui lire 456.892. 438.000 a carico del [...]
Art. 51.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.51 - L.R. 8 luglio 1992, n. 9. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/1994 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(B.U. n. 91 del 13 luglio 1992)

 

 

RUBRICA I

Servizi Generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1992 una seconda anticipazione di lire 2.250.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1990-1995, previsto dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12.

     2. La spesa da porre a carico del programma operativo Monofondo- obiettivi 3 e 4 (formazione professionale), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista, salvo variazioni, in lire 12.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

     3. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima e prevista, salvo variazioni, in lire 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

 

RUBRICA 2

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1993/1994 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990. n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serreo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.200.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locale, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 81.272.438.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981. n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 («Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadino e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la stessa di lire 4.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuto « è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 700.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983. n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 250.000.000.

     5. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto, è autorizzata a partecipare, nella misura massima del 10 per cento, al capitale sociale della Società per azioni «Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.» (S.A. CAL. S.p.A.), per la gestione dei servizi relativi all`esercizio dell'aeroporto di Lamezia Terme, a prevalente capitale pubblico locale.

     6. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978 n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 5.000.000.000.

     3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera. quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990. n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1993/1994 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. All'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

RUBRICA 3

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 250.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.800.000.000.

     4. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 100.000.000.

     5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

     7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

     8. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 280.000.000.

     9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 80.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1991.

     10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 35.000.000.

     11. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 47 «Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 9.

     1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 50.000.000.

     4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000.

     5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1 50.000.000.

     7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 100.000.000.

     8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa

di lire 900.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1992/1994 la spesa complessiva di lire 2.800.000.000 di cui lire 1.400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     11. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma per l'esercizio 1992, la somma di lire 700.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1991.

     12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000.

     13. All'art. 5, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 33.270.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa, a totale carico della Regione, di lire 5.000.000.000.

     4. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché per la iscrizione delle relative spese.

     5. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 130.000.000.

     6. Ai fini della stipula con gli Istituti assicuratori delle convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti, per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani - ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 4.500.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 2.500.000.000 è destinata con specifico vincolo all'Università degli Studi della Calabria, quale quota anno 1992, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 6.000.000.000.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000.

 

RUBRICA 4

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 120.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 «Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 42.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente primo comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 26.

     3. Sullo stanziamento di cui al precedente primo comma gravano con ordine di priorità le spese connesse alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi ai sensi dell'art. 1 bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psicopedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e dell'immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 646.000.000.

 

RUBRICA 5

Agricoltura

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1992 - previsti in complessive lire 138.759.000.000 in termini di massa impegnabile e in lire 52.560.000.000 in termini di quota di fabbisogno - sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 23.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge;

     2) lire 250.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge;

     3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     4) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 31 della presente legge;

     5) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;

     6) lire 13.916.998.480 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 3.2 della presente legge;

     7) lire 6.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;

     8) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     9) lire 6.600.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     10) lire 300.000.000. per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     11) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge;

     12) lire 600.000.000 per le attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;

     13) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     14) lire 3.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;

     15) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge;

     16) lire 706.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     17) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     18) lire 500.000.000 per le iniziative, previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge; ~

     19) lire 200.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     20) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;

     21) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     22) lire 1.750.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge;

     23) lire 7.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge;

     24) lire 250.000.000 per le iniziative previste dal sesto comma del successivo art. 25 della presente legge;

     25) lire 1.200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo;

     26) lire 360.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     27) lire 14.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     28) lire 350.000.000 per studi, indagini, organizzazione di convegni e documentazione;

     29) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 32 della presente legge;

     30) lire 150.000.000 per pagamento di debiti pregressi per attività già realizzate concernenti inserzioni, convegni ed altre manifestazioni;

     31) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 29 della presente legge;

     32) lire 9.374.251.520 per il pagamento della rata di ammortamento 1992 relativa al mutuo di cui alla legge regionale 27 luglio 1987, n. 21;

     33) lire 500.000.000 per il cofinanziamento regionale relativo alla realizzazione del programma nazionale di lotta fitopatologica integrata di cui al secondo comma del successivo art. 30 della presente legge;

     34) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampleografica nazionale, di cui al secondo comma del successivo art. 31 della presente legge.

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento di compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 360.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifiche» e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 14.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 706.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 2.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire

64.000.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1992 in lire 15.500.000.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 3201105 e 7005202 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1992.

     4. La disposizione di cui all'art. 25, ottavo comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, si interpreta nel senso che è riferita all'art. 25, ottavo comma, della legge regionale 12 novembre 1990, n. 58.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 10.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1992, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

     3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma, è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, la somma di lire 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 250.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982 n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 200.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.750.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibili eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1992, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma.

 

     Art. 27.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 6.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 28.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 6.600.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 23.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di cui alla legge regionale 28 maggio 1984, n. 13, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.- 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 250.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale del programma nazionale di lotta fitopatologica integrata di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 13.916.998.480, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1992, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire

1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi

dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 2.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 7.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 2.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

RUBRICA 6

Attività produttive extragricole

 

     Art. 35.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa Per il credito alle imprese artigiane

     - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21;

     - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

     2. Il capitale sociale della Fincalabra S.p.A. - fissato in lire 5 miliardi dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 - è aumentato a lire 10 miliardi e suddiviso in 10.000 azioni del valore nominale unitario di lire I milione.

     3. Ai fini di consentire alla Regione - ai sensi del medesimo art. 4, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 - di esercitare il diritto di opzione e di mantenere la maggioranza azionaria, in sede di aumento del capitale sociale di cui al precedente comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 3.900.000.000.

     4. Ai fini di consentire la partecipazione della Regione al consorzio TELCAL per la realizzazione del «Piano Telematica Calabria» - ai sensi della legge regionale 8 luglio 1991, n. 10 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 680.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1992/1994 la spesa complessiva di lire 1.250.000.000 di cui lire 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 500.000.000.

     3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 50 «Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dal nubifragio del 15 e 16 novembre 1987» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 2.000.000.000.

     4. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 600.000.000.

 

     Art. 37.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 2.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 38.

     1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 4.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 39.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 40.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 1.100.000.000.

 

     Art. 41.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo t la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 5.300.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 4.000.000.000 per contributi in conto capitale a soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 1.300.000.000. per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari d cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3 lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 42.

     1. Lo stanziamento di lire 40.000.000.000 (cap. 213421 della spesa) di cui all'art. 42, primo comma, lettera g), della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 (legge finanziaria) è ridotto di lire 5.000.000.000.

     2. La disponibilità di lire 5.000.000.000 di cui al precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 3.800.000.000 per il finanziamento di interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile, di cui al successivo terzo comma del presente articolo;

     b) lire 1.200.000.000 per il conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui al precedente art. 35 primo comma, della presente legge.

     3. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione» è autorizzata la spesa di lire 3.800.000.000, allocata nel capitolo 2233104 della spesa, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge I marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 43.

     1. Ai fini e per gli effetti della Decisione CEE del 16 dicembre 1991, n. C [91] 3020/3 al PIM (Programma Integrato Mediterraneo) della Calabria sono apportate le seguenti variazioni finanziarie:

     a) l'autorizzazione di spesa prevista dal programma 5241 (sottoprogramma 1-Agricoltura) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, allocata ai capitoli 5241219, 5241220, 5241221, 5241225 e 5241226, è ridotta rispettivamente di lire 440.100.000, lire 440.100.000, lire 1.760.300.000. lire 450.000.000 e lire 450.000.000;

     b) la disponibilità di lire 3.540.500.000, di cui alla precedente lettera a), è destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 5241216, 5241217, 5241222, 5241223 e 5241224 del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 450.000.000, lire 450.000.000, lire 440.100.000, lire 440.100.000 e lire 1.760.300.000;

     c) I'autorizzazione di spesa prevista dal programma 6141 (Sottoprogramma 2-Industria) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, allocata ai capitoli 6141104, 6141105, 6141106 e 6141107, è ridotta rispettivamente di lire 1.200.000.000, lire 1.200.000.000, lire 3.000.000.000 e lire 600.000.000;

     d) la disponibilità di lire 6.000.000.000, di cui alla precedente lettera c), è destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 6141201, 6141202, 6141203 e 6141204 del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 1.200.000.000, lire 1.200.000.000, lire 3.000.000.000 e lire 600.000.000;

     e) I'autorizzazione di spesa prevista dal programma 6151 (Sottoprogramma 3-Turismo) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, allocata ai capitoli 6151101, 6151102 e 6151103, è ridotta rispettivamente di lire 270.000.000. Lire 270.000.000 e lire 900.000.000:

     f) la disponibilità di lire 1.440.000.000 di cui alla precedente lettera e), è destinata ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli 6161107, 6161108, 6161109, 6161110, 6161111 e 6161112 del programma 6161 (Sottoprogramma 5-Attuazione) del medesimo stato di previsione della spesa rispettivamente per lire 103.000.000, lire 103.000.000, Lire 339.000.000, Lire 167.000.000, lire 167.000.000 e lire 561.000.000.

     2. Ai fini di realizzare gli interventi di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 432, i fondi assegnati dallo Stato per il biennio 1991-1992 e previsti in lire 590.000.000.000 - quale risultato della somma algebrica tra l'assegnazione complessiva di lire 540.000.000.000, l'utilizzazione della quota parte di lire 350.000.000.000 nell'esercizio 1991 e l'ulteriore assegnazione di lire 400.000.000.000, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 - sono destinati:

     - quanto a lire 447.292.644.462 per il finanziamento nell'anno 1992 delle attività previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, di cui al capitolo 2233202 della spesa, ivi compresa la liquidazione di eventuali debiti pregressi relativi ad attività autorizzate e realizzate allo stesso titolo in esercizi Precedenti;

     - quanto a lire 142.707.355.538 per la copertura finanziaria del corrispondente residuo attivo, di cui al capitolo 2201201 dell'entrata, concernente le anticipazioni per attività autorizzate e realizzate allo stesso titolo in esercizi precedenti.

 

     Art. 44.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli: - 1011110 - 2111107 - 2111108 - 2121102 - 2121103 - 2121211 - 2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2141215 - 2211103 - 2211201 - 2231101 - 2231104 - 2231203 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2321205 - 2321206 - 2321207 - 2321208 - 2323201 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132109 - 3132114 - 3132120 - 3132123 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3311203 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313111 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4231114 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5115104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6122211 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli:

2133101 - 2133103 - 2141103 - 2323201 - 3132104 - 3132108 - 3132109 - 3312101 - 3313102 - 3313107 - 3313113 - 3314103 - 3314104 - 4231101 - 4341105 - 6131102.

 

     Art. 45.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1992/1994.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

     3. La deliberazione consiliare n. 46 del 15 dicembre 1990 è revocata.

 

     Art. 46.

     1. Gli importi da iscrivere nel fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1992, restano determinati in complessive lire 2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio.

 

     Art. 47.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 48, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 48.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 49.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 50.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 461.292.438.000 nel triennio 1992/1994 di cui lire 456.892. 438.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1992/1994, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 207.981.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 23.880.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 225.031.438.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752 e 1 maggio 1986, n. 64.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 51.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.