§ 1.6.4 - L.R. 8 luglio 1991, n. 10.
Partecipazione della Regione al Consorzio TELCAL per la realizzazione del «Piano Telematica Calabria».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:08/07/1991
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Misura e modalità della partecipazione al consorzio.
Art. 3.  Obiettivi del piano.
Art. 4.  Contenuti del Piano.
Art. 5.  Proprietà dei beni acquisiti o prodotti.
Art. 6.  Oneri di funzionamento.
Art. 7.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 8.  Incompatibilità.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Norme finali.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.6.4 - L.R. 8 luglio 1991, n. 10.

Partecipazione della Regione al Consorzio TELCAL per la realizzazione del «Piano Telematica Calabria».

(B.U. n. 46 dell'11 luglio 1991).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per perseguire le finalità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in riferimento alla deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986, che ha approvato il primo piano annuale attuativo del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1987/1989, ed alla legge regionale 12 novembre 1990, n. 58, la Regione Calabria è autorizzata a partecipare al Consorzio Telematica Calabria (TELCAL), costituito dall'IRI nel 1987 avente ad oggetto la realizzazione del «Piano Telematica Calabria», incluso nel programma di sviluppo sopradetto.

 

     Art. 2. Misura e modalità della partecipazione al consorzio.

     1. La quota di partecipazione della Regione al fondo del Consorzio TELCAL è pari al 40 per cento del fondo consortile.

     2. Al Consiglio regionale deve essere riservata la designazione di cinque membri sugli undici componenti del Consiglio direttivo del consorzio che saranno eletti secondo le modalità di cui all'articolo 79 del regolamento del Consiglio regionale. Deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.

     3. Tra i membri di sua spettanza l'amministrazione regionale designa il vice presidente del consorzio. il presidente del collegio sindacale e un membro del collegio stesso.

     4. Il presidente della Regione partecipa all'assemblea dei consorziati, anche a mezzo di un suo delegato consigliere regionale.

 

     Art. 3. Obiettivi del piano.

     1. Il «Piano Telematica Calabria» mira a:

     - dare impulso, attraverso una concentrazione di risorse umane ed economiche, al comparto informatico della Regione, valorizzando il ruolo delle imprese che operano in Calabria;

     - promuovere in Calabria attraverso gli strumenti della formazione, dell'aggiornamento professionale e dell'esperienza pratica, l'occupazione duratura di tecnici informatici di supporto;

     - favorire l'introduzione di nuove tecnologie in Calabria attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

     - razionalizzare ed automatizzare i processi informativi nei settori chiave per lo sviluppo del territorio.

 

     Art. 4. Contenuti del Piano.

     1. Il «Piano Telematica Calabria» comporta l'attuazione di interventi nei seguenti settori:

     1) Amministrazione regionale;

     2) Sanità;

     3) Teledidattica;

     4) Giustizia;

     5) Agricoltura;

     6) Turismo;

     7) Ricerca;

     8) Comuni;

     9) Formazione diffusa;

     10) Centro consortile;

     11) Rete;

     12) CED sviluppo.

     2. Per la realizzazione del Piano il Consorzio TELCAL si avvale del finanziamento di Lire 409 miliardi concesso dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, giusta convenzione stipulata tra le parti il 7 marzo 1990.

 

     Art. 5. Proprietà dei beni acquisiti o prodotti.

     1. La Regione in quanto ente esponenziale del territorio è il soggetto destinatario dell'intervento, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e diviene proprietaria dei beni acquisiti o prodotti in attuazione del piano.

     2. Nei settori di propria competenza la Regione definisce le modalità di gestione dei sistemi e può costituire correlate strutture operative.

 

     Art. 6. Oneri di funzionamento.

     1. La Regione non è tenuta alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio.

 

     Art. 7. Comitato tecnico-scientifico.

     1. E' istituito un comitato tecnico-scientifico, composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale, con il compito di verificare l'attuazione delle scelte operate dal Consiglio direttivo del consorzio e di riferire almeno annualmente al Consiglio regionale.

     2. E' facoltà del Comitato Tecnico Scientifico richiedere, ove necessario, incontri con il Consiglio Direttivo [1].

     3. Ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico spetta il gettone di presenza fissato per i componenti il Consiglio direttivo del Consorzio [1].

     4. Ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico che risiedono in comune diverso da quello della sede del Consorzio o del Consiglio regionale compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria richiesta presso la sede del Consorzio o del Consiglio regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni [1].

 

     Art. 8. Incompatibilità.

     1. I componenti del Consiglio direttivo del consorzio designati dalla Regione ed i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo precedente sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e non devono:

     a) avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva superiore ad un anno per reati colposi ovvero a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti.

     Sono in ogni caso esclusi dalla nomina le persone che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per delitti contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, e l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica;

     b) essere sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

     c) essere stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

     d) essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

     2. Ai fini dell'esame della comprovata esperienza professionale, i curricula delle persone designate alla nomina devono essere presentati alla Segreteria Generale del Consiglio almeno cinque giorni prima della elezione.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 680 milioni per l'esercizio 1991, si farà fronte con lo stanziamento previsto per il capitolo 6121202 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 10. Norme finali.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione della Regione al consorzio TELCAL, di cui all'articolo 1 della presente legge, comprese quelle relative alle modificazioni dello statuto consortile vigente ed alla stipulazione di eventuali patti parasociali.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 8 bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[1] Comma aggiunto dall'art. 8 bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[1] Comma aggiunto dall'art. 8 bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.