Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 31/05/1978 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Alle comunità montane, che, a norma dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, hanno assorbito personale dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della stessa legge, sono [...] |
Art. 2. All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 19600 «Fondo per il [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.4.2 - L.R. 31 maggio 1978, n. 7.
Norme in materia di copertura finanziaria alle comunità montane.
(B.U. n. 19 del 7 giugno 1978).
Alle comunità montane, che, a norma dell'art. 15 della
L'assegnazione alle comunità montane delle somme di cui al precedente comma sarà determinata dalla Giunta regionale in proporzione alle unità di personale assorbite e tenuto conto unicamente delle retribuzioni loro spettanti per il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della
All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 19600 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione». La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo 2232102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione «Contributo straordinario a favore delle comunità montane per le spese relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della
Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.