Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 19/06/1986 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 2. Per il finanziamento dell'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 200.000.000. |
Art. 3. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...] |
Art. 4. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1986/1988 la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 a carico [...] |
Art. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti», e successive modificazioni ed [...] |
Art. 6. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29/1/1974, n. 4, [...] |
Art. 7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16/4/1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1986/1988 [...] |
Art. 8. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26/5/1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai Comuni delle funzioni in materia di [...] |
Art. 9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/6/1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1985/1987 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 [...] |
Art. 10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8/5/1985, n. 27 «Norme per la attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 40.000.000.000. |
Art. 11. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale [...] |
Art. 12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12/11/1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per 1°esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 4.500.000.000. |
Art. 13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12/11/1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per il triennio 1986-1988 la [...] |
Art. 14. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23/1/1979, n. 1 è autorizzata per [...] |
Art. 15. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/8/1984, n. 22 «Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire [...] |
Art. 16. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27/8/1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il biennio 1987-1988 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000. |
Art. 17. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22/5/1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri d'incontro» è [...] |
Art. 18. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18/6/1984, n. 14 «Previdenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di [...] |
Art. 19. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/9/1984, n. 28 «Superamenti dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di [...] |
Art. 20. Per le finalità di cui alla legge 16/5/1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire [...] |
Art. 21. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1986, previsti in [...] |
Art. 22. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 3/6/1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 23. Ai fini di consentire la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi [...] |
Art. 24. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale [...] |
Art. 25. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/9/1974, n. 16 «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 22.500.000.000 - [...] |
Art. 26. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/9/1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di lire 800.000.000 di cui [...] |
Art. 27. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22/5/1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio [...] |
Art. 28. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000, [...] |
Art. 29. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 e 4 della legge regionale 2/6/1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 30. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. [...] |
Art. 31. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/9/1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire [...] |
Art. 32. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/6/1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 23.000.000.000 - finanziata con i fondi [...] |
Art. 33. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di [...] |
Art. 34. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune [...] |
Art. 35. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27/12/1977, n. 984 ed utilizzati per le finalità previste dalla legge medesima, possono essere destinati per la concessione di contributi in [...] |
Art. 36. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della legge [...] |
Art. 37. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/9/1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è [...] |
Art. 38. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2/6/1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio [...] |
Art. 39. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17/5/1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1986, previsti in complessive lire [...] |
Art. 40. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/9/1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa [...] |
Art. 41. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21/3/1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 42. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22/5/1978, n. 5, è consentito dar [...] |
Art. 43. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 44. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o [...] |
Art. 45. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 350.735.072.000 nel triennio 1986- 1988 di cui lire 310.035.072.000 a carico del [...] |
Art. 46. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.28 - L.R. 19 giugno 1986, n. 24. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1986 e pluriennale
1986-1988 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
Rubrica I
SERVIZI GENERALI
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Rubrica II
TERRITORIO
Per il finanziamento dell'ufficio geologico regionale, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 250.000.000;
b) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 50.000.000.
Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della
Per favorire l'accesso degli Enti locali o delle loro Associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1986 il limite di impegno di lire 5.000.000.000.
L'entità del contributo regionale in annualità, di cui al precedente comma, è determinato con successiva legge regionale.
Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma lett. f) e g) - e all'art. 4 primo comma - lett. a) e b) - della
Il contributo chilometrico annuo di lire 1.000.000 - di cui all'art. 7 della
Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1986/1988 la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Lo stanziamento di lire 1.500.000.000 di cui al capitolo 2222108 della spesa è destinato alla erogazione alle aziende di trasporto pubbliche e private dei contributi di esercizio, a suo tempo non corrisposti, in relazione al servizio svolto negli anni 1979, 1980 e 1981.
Ferma restando la normativa vigente in materia di rilascio degli abbonamenti preferenziali, a decorrere dal 1 gennaio 1987 sono abrogati il quarto comma dello articolo 3 della
Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
Per gli interventi di cui alla
Rubrica III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per l'attuazione delle finalità di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
L'espressione «Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria» ricorrente nella
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 9 L. 500.000.000 di cui lire 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
b) per le iniziative previste dall'art. 11 L. 3.200.000.000 di cui L. 1.400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
c) per le iniziative previste dall'art. 19 L. 650.000.000 di cui lire 450.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
d) per le iniziative previste dall'art. 20 L. 1.000.000.000 di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
e) per le iniziative previste dall'art. 24 L. 850.000.000 di cui lire 450.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986.
Rubrica IV
SICUREZZA SOCIALE
Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Soddisfatte tutte le esigenze relative alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi, ai sensi dell'art. 1 bis della
Per gli interventi di cui alla
Alla categoria dei sordomuti è concesso il diritto di libera circolazione sugli automezzi di linea regionale, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per le finalità di cui alla
Rubrica V
AGRICOLTURA
Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 12 della
a) L. 1.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 22 della presente legge;
b) L. 18.946.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;
c) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;
d) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 28 della presente legge;
e) L. 3.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
f) L. 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge;
g) L. 23.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;
h) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 28 della presente legge;
i) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 23 della presente legge.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 ultimo comma, della
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.
Per gli interventi di cui all'art. 5 della
Ai fini di consentire la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della
Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della
Ai fini della concessione di un contributo straordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» per la definizione dei rapporti finanziari con la Soc. SOMESA e per l'attuazione del piano relativo al risanamento del settore saccarifero - predisposto dal Ministero Agricoltura e Foreste ed approvato dal CIPE con
A partire dal 1986 all'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Le eventuali assunzioni, per esigenze stagionali e straordinarie, inerenti alle attività previste dall'art. 6 della
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, si fa obbligo all'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - a tenere distinta, contabilmente ed operativamente, la gestione delle proprie attività d'istituto da quella di cui all'art. 6 della
La gestione delle attività previste dal succitato art. 6, in attesa di una diversa sistemazione giuridica ed economica, è affidata al Comitato Esecutivo dell'ESAC che si avvale operativamente di tre esperti - dotati di particolare competenza ed esperienza negli specifici settori - nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo.
Il Comitato esecutivo dell'ESAC, avvalendosi degli esperti di cui al precedente comma, è tenuto a predisporre entro sei mesi un piano, da approvarsi dal Consiglio regionale, per la definitiva sistemazione sul mercato delle attività temporaneamente affidate all'Ente ai sensi del succitato articolo 6, ed a presentare trimestralmente alla Giunta regionale e per suo tramite al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e successivamente sull'attuazione del piano di definitiva sistemazione o piani stralci inerenti singoli impianti [2].
In attesa della nomina del Consiglio di Amministrazione, le funzioni e le attività di cui ai precedenti commi sono svolte dal Commissario straordinario, nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 22 della
Per gli interventi di cui alla
La percentuale del 75 per cento, prevista dall'art. 4 della succitata
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 190.000.000 di cui lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
b) per le iniziative previste dall'art. 10 lett. a), lire 60.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
c) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. b), lire 80.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
d) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. c), lire 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
e) per le iniziative previste dall'art. 18 lire 300.000.000 di cui lire 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;
f) per le iniziative previste dall'art. 21 lire 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986.
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 e 4 della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 17/64, 355/77 e 1361/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 2.000.000.000.
Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 4.000.000.000.
I fondi assegnati alla Regione ai sensi della
Rubrica VI
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla
a) per le iniziative previste dall'art. 67 della
b) per le iniziative previste dall'art. 68 della
c) per le iniziative previste dal successivo art. 40 della presente legge lire 1.300.000.000;
d) per il pagamento del contributo annuo costante in conto capitale - concesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della
I fondi residui stanziati sul capitolo 6124204 della spesa sono utilizzati per le iniziative previste dall'art. 68 della
La
Per gli interventi di cui alla
Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera a), L. 1.100.000.000;
b) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera b), L. 200.000.000.
Per gli interventi di cui alla
DISPOSIZIONI VARIE
Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
In conformità dell'art. 56 della
L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 350.735.072.000 nel triennio 1986- 1988 di cui lire 310.035.072.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986
- si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale
22/5/1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio
pluriennale 1986-1988, nel rispetto delle destinazioni indicative definite
nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari,
e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.
La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 170.650.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 34.150.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 145.935.072.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10/4/1981, n. 151, 17/5/1983, n. 217 e 22/12/1984, n. 887.
La Tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così integrato con art. 23