§ 6.3.45 - L.R. 20 maggio 1991, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1991 e pluriennale


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:20/05/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1991 una seconda anticipazione di lire 3.050.000.000, a [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la [...]
Art. 9.      1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 6.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzato [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 10.000.000.000, finanziata con i fondi [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 10.000.000.000 [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 750.000.000, [...]
Art. 27.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 6.000.000.000, [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire [...]
Art. 35.      1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1990, previsti in lire [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...]
Art. 37.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 38.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 39.      1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...]
Art. 40.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...]
Art. 41.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 42.      1. Al fine di realizzare i Progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64, i fondi assegnati dallo Stato per il triennio 1990-1992, nel quadro del [...]
Art. 43.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111101 - 2111102 - 2121102 - [...]
Art. 44.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza [...]
Art. 45.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 46.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 47.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 48.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 49.      1. Su ogni proposta di deliberazione di impegno di spesa, sottoposta alla Giunta regionale e concernente l'attuazione del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) - Calabria o dei Programmi [...]
Art. 50.      1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 sono introdotti i seguenti:
Art. 51.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 428.571.206.000 nel triennio 1991/1993 di cui lire 424.171.206.000 a carico del [...]
Art. 52.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.45 - L.R. 20 maggio 1991, n. 8. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1991 e pluriennale

1991/1993 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

 

 

Rubrica 1ª

SERVIZI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1991 una seconda anticipazione di lire 3.050.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1990-1995, previsto dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12.

 

 

Rubrica 2ª

TERRITORIO

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1992/1993 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.200.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 77.644.206.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 700.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978 n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 5.000.000.000.

     3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea e agli altri comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la ulteriore spesa di lire 500.000.000.

     6. All'art. 32 della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1992/1993 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. All'art. 2 della legge 16 aprile 1977, n. 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

 

Rubrica 3ª

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 250.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.800.000.000.

     4. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 100.000.000.

     5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

     7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

     8. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.

     9. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 35.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 47 «Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 9.

     1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 50.000.000.

     4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.

     5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 150.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 150.000.000.

     7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 100.000.000.

     8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa

di lire 900.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 300.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1991/1993 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 33.270.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 300.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa, a totale carico della Regione, di lire 12.524.000.000.

     4. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché per la iscrizione delle relative spese.

     5. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 130.000.000.

     6. Ai fini della stipula con gli Istituti assicuratori delle convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti, per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani - ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000.

     7. All'art. 22, secondo comma, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 4.500.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 2.500.000.000 è destinata con specifico vincolo all'Università degli Studi della Calabria, quale quota anno 1991, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 6.000.000.000.

     2. All'art. 20, primo comma, della legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 le parole «delle Università» sono sostituite dalle parole «dell'Università di Reggio Calabria» e dopo le parole «gestiti dall'Ente» sono aggiunte le parole «o in regime di convenzione».

     3. All'art. 6, primo comma, lettera i), della legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 dopo le parole «dell'Università» sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

 

Rubrica 4ª

SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 120.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 «Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 42.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 26.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 5.000.000.000.

     4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 è autorizzata la spesa di lire 20.262.000.000, corrispondente al 5% della spesa ammissibile per l'esecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazioni di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 420.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e dell'immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 665.000.000

 

 

Rubrica 5ª

AGRICOLTURA

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire 103.163.000.000 per l'esercizio finanziario 1991, sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 21.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;

     2) lire 250.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;

     3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     4) lire 2.360.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

     5) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;

     6) lire 6.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 32 della presente legge;

     7) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;

     8) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     9) lire 6.100.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     10) lire 750.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     11) lire 15.270.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge;

     12) lire 780.000.000 per le attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;

     13) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     14) lire 2.500.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;

     15) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge;

     16) lire 706.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     17) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     18) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge;

     19) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     20) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;

     21) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     22) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge;

     23) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge;

     24) lire 150.000.000 per le iniziative previste dal settimo comma del successivo art. 25 della presente legge;

     25) lire 7.125.000.000 quale quota a carico della Regione nel quadriennio 1990-1993 per il confinanziamento del programma operativo monofondo «obiettivo 5a» (agricoltura, forestazione, spazio verde, valorizzazione produzioni agricole), nell'ambito del quadro Comunitario di sostegno per la Calabria;

     26) lire 700.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo;

     27) lire 340.000.000 per la sperimentazione dell'impiego delle Barriques, concernente la valorizzazione di vini di particolare pregio;

     28) lire 700.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     29) lire 500.000.000 per la redazione e pubblicazione del bollettino regionale dell'agricoltura;

     30) lire 1.232.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 22 della presente legge.

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nel capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 10.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento di compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 700.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 280.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1990.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifiche» e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.232.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 706.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 2.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire

64.000.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1991 in lire 15.500.000.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) - della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 15.270.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 3201105, 7005202 e 7005203 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1991.

     4. Sul finanziamento di cui al precedente comma grava la concessione della garanzia fidejussoria da prestare in favore dal Banco di Napoli per l'anticipazione di lire sei miliardi relativa alla gestione dello zuccherificio di Strongoli per l'anno 1991, da utilizzare di volta in volta in relazione alle effettive necessità gestionali.

     5. In attesa dell'attuazione del dispositivo di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24 - così come modificato dal quarto comma dell'art. 24 della legge regionale 9 novembre 1989, n. 2 - la Giunta regionale è autorizzata, qualora sussistano le condizioni per una più economica gestione, a concedere l'affidamento temporaneo di singoli impianti a cooperative, consorzi di cooperative o associazioni di produttori, operanti nello specifico settore in cui l'impianto stesso è classificabile.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 10.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1991, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

     3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma, è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 960.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti.

     6. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991, la somma di lire 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27.

     7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 150.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     8. L'ottavo comma della legge regionale 12 novembre 1990, n. 58 è abrogato. [2]

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 750.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 2 della [1] legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1991, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma.

 

     Art. 27.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 28.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 6.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 21.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 250.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 2.360.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 6.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1991, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessati di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

 

Rubrica 6ª

ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

 

     Art. 35.

     1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1990, previsti in lire 6.000.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

     lire 2.400.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 39;

     lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 39;

     lire 1.100.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 40;

     lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 40.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 37.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 38.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1991/1993 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 600.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 300.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 50 «Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 39.

     1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 2.400.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del Termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corso di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 40.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 58 e 59 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Art. 41.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 4.450.000.000, finanziata per lire 3.300.000.000 con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 1 marzo 1986, n. 64.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 3.300.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 1.150.000.000. per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 42.

     1. Al fine di realizzare i Progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64, i fondi assegnati dallo Stato per il triennio 1990-1992, nel quadro del Programma triennale di intervento del Mezzogiorno, previsti in lire 357.120.000.000 - quale risultato della somma algebrica tra le assegnazioni di lire 811.600.000.000 per il primo piano annuale, già iscritta nel bilancio per l'anno 1987, lire 281.600.000.000 per il secondo piano annuale, lire 395.520.000.000 per il terzo piano annuale e la decurtazione di lire 320.000.000.000 per effetto del decreto legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 - sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) lire 29.907.000.000 per le iniziative progettuali nel settore dell'agricoltura, di cui al capitolo 5234201 della spesa;

     b) lire 15.382.000.000 per le iniziative progettuali nel settore del turismo, di cui al capitolo 6128201 della spesa;

     c) lire 15.382.000.000 per le iniziative progettuali nel settore della valorizzazione dei beni culturali, di cui al capitolo 3133201 della spesa;

     d) lire 13.976.000.000 per le iniziative progettuali nel settore dell'artigianato e delle attività connesse allo sviluppo delle piccole e medie imprese, di cui al capitolo 6128202 della spesa;

     e) lire 13.079.000000 per le iniziative progettuali nel settore della difesa dell'ambiente e del disinquinamento delle acque, di cui al capitolo 2134201 della spesa;

     f) lire 39.500.000.000 per il finanziamento di perizie suppletive su opere in corso di realizzazione nell'ambito dei Progetti regionali di Sviluppo, di cui al capitolo 2134209 della spesa;

     g) lire 40.000.000.000 per il finanziamento di progetti strategici, di cui al capitolo 2134210 della spesa;

     h) lire 158.094.000.000 per il finanziamento di progetti, di importo inferiore a lire 5 miliardi, concernenti le diverse azioni organiche, di cui al capitolo 6128205 della spesa;

     i) lire 1.300.000.000 per le iniziative nel campo delle discariche e della pulizia delle spiagge, di cui al capitolo 2131201 della spesa;

     l) lire 2.500.000.000 per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della società «Stretto di Messina S.p.A.», di cui al capitolo 2222202 della spesa;

     m) lire 12.500.000.000 per il finanziamento di progetti diretti a favorire l'occupazione giovanile, di cui ai capitoli 2233104 e 2233206 della spesa;

     n) lire 9.000.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione, di cui al capitolo 2323201 della spesa;

     o) lire 1.500.000.000 per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale delle società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui al capitolo 6211203 della spesa;

     p) lire 1.100.000.000 per interventi nel settore dell'artigianato, di cui al capitolo 6122201 della spesa;

     q) lire 600.000.000 per conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui al capitolo 6122202 della spesa;

     r) lire 3.300.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 3, lett. b), e dall'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, di cui al capitolo 6211204 della spesa.

     2. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione» - ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 43 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 - è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.500.000.000, allocata nei capitoli 2233104 e 2233206 della spesa, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 43.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111101 - 2111102 - 2121102 - 2121103 - 2121201 - 2131101 - 2131102 - 2131201 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2221201 - 2222101 - 2222202 - 2231101 - 2231104 - 2231203 - 2311101 - 2311103 - 2321203 - 2321204 - 2323201 - 3131106 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132109 - 3132114 - 3221108 - 3311202 - 3312101 - 3313102 - 3313104 - 3313106 - 3313107 - 3313108 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4241103 - 4251102 - 4341105 - 4342104 - 5114104 - 5121104 - 5121105 - 5123106 - 6111103 - 6111104 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6133111 - 6211209 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente seconda comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli:

     2111101 - 2131101 - 2131102 - 2131201 - 2133101 - 2133103 - 2141103 - 2231101 - 2231104 - 2311101 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3132109 - 3312101 - 3313102 - 3313107 - 3313113 - 3314103 - 3314104 - 4231101 - 4341105 - 4342104 - 6111103 - 6131102.

     4. Per il 1992 - in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 - l'ammontare della tassa automobilistica regionale è determinato in misura pari al 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale.

 

     Art. 44.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1991/1993.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 45.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1991, resta determinato in lire 3.500.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali e in L. 856.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 3 e n. 4 allegati alla legge di bilancio.

 

     Art. 46.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 47.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 48.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 49.

     1. Su ogni proposta di deliberazione di impegno di spesa, sottoposta alla Giunta regionale e concernente l'attuazione del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) - Calabria o dei Programmi Operativi nell'ambito del Quadro Comunitario di sostegno, deve essere richiesto il parere, da inserire nella deliberazione stessa, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del responsabile degli interventi CEE sotto il profilo del rispetto dei regolamenti e delle decisioni degli Organi Comunitari.

 

     Art. 50.

     1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 sono introdotti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 51.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 428.571.206.000 nel triennio 1991/1993 di cui lire 424.171.206.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1991/1993, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 210.464.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 11.200.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 202.507.206.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752 e 1 marzo 1986, n. 64.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 52.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Leggi «art. 25, ottavo comma, della legge regionale 12 novembre 1990, n. 58».

[1] Parole così sostituite con art. 4 L.R. 11 novembre 1991, n. 17.