§ 45.1.108 – L. 12 ottobre 1984, n. 664.
Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:12/10/1984
Numero:664


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela [...]
Art. 2.      Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo [...]
Art. 3.      In deroga ai divieti previsti dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 503, è consentita nelle zone del comprensorio Aspromonte in provincia di Reggio Calabria del [...]
Art. 4.      All'onere di lire 86.700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 45.1.108 – L. 12 ottobre 1984, n. 664. [1]

Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria.

(G.U. 13 ottobre 1984, n. 283).

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

     Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, già prorogato con la legge 15 ottobre 1979, n. 490, è prorogato di ulteriori cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per l'esecuzione di lavori del V Centro siderurgico di Gioia Tauro.

     Gli immobili suddetti nonché quelli che residuano dalla costruzione del porto e delle altre infrastrutture, ricadenti nell'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, potranno essere utilizzati per la realizzazione di iniziative industriali oltre che per l'attrezzatura della zona.

 

          Art. 3.

     In deroga ai divieti previsti dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 503, è consentita nelle zone del comprensorio Aspromonte in provincia di Reggio Calabria del parco nazionale della Calabria la realizzazione delle opere concernenti l'acquedotto intersettoriale del Menta così come individuate nei progetti redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno e che hanno ottenuto il parere favorevole della delegazione dei lavori pubblici di cui all'art. 137 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     La gestione delle opere costruite dovrà tenere conto delle necessità idrologiche del parco ed i serbatoi idrici artificiali che risulteranno dalla costruzione delle dighe di sbarramento dei torrenti Menta e Ferraino faranno parte del parco medesimo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503. Anche le attività che sui serbatoi si potranno svolgere e non inerenti ai suoi compiti tecnico-funzionali saranno regolate dalle norme della predetta legge n. 503 del 1968.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 86.700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.